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Legge

L.R. Piemonte 17/2022

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d'origine.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 17/2022Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, per il territorio regionale, misure per prevenire l’allontanamento dei minori dalla famiglia d’origine, privilegiando sostegni economici, sociali, educativi e psicologici, il PEF, l’affido familiare e il rientro in famiglia. Prevede osservatorio, piano triennale, linee guida e copertura finanziaria per il 2023-2024.

Prevenzione degli allontanamenti dei minori e sostegno alla genitorialità

Allontanamento zero: prevenzione degli allontanamenti e sostegno alla genitorialità

La legge regionale promuove, nel territorio della Regione, la permanenza del minore nella famiglia d’origine e il ricorso all’allontanamento solo come extrema ratio. L’impianto normativo si fonda sul sostegno integrato alla genitorialità, sulla valutazione multidisciplinare e sulla priorità dell’affido familiare rispetto all’inserimento in struttura.

Finalità e principi generali

La Regione tutela il diritto del minore a crescere nella propria famiglia d’origine, in coerenza con la legge n. 184/1983, rimuovendo gli ostacoli attraverso interventi economici, sociali e psicologici rivolti ai genitori e, in mancanza di essi, ai parenti entro il quarto grado. Il minore deve essere ascoltato, in modo adeguato alla sua età e capacità di comprensione, rispetto agli interventi pianificati dai servizi sociali e sanitari.

Prevenzione dell’allontanamento e progetto educativo familiare

L’allontanamento del minore per fragilità o inadeguatezza genitoriale può avvenire solo dopo un progetto educativo familiare (PEF) pertinente e dettagliato, costruito con la famiglia, di durata almeno semestrale, salvo diversa prescrizione dell’autorità giudiziaria. Il PEF deve prevedere obiettivi di cambiamento verificabili, recupero della capacità genitoriale, rimozione delle cause di difficoltà e sostegno alla famiglia nella comunità locale. I servizi devono condividere costantemente finalità, obiettivi, azioni e risultati attesi, favorendo la sottoscrizione del PEF da parte della famiglia e, per quanto possibile, anche del minore.

Priorità agli interventi di sostegno alla famiglia d’origine

Prima di disporre l’allontanamento, i servizi sociali e sanitari devono attivare interventi precoci, tempestivi e strutturati di assistenza socio-educativa territoriale, domiciliare, economica e di socializzazione, mettendo in rete tutte le opportunità previste dalla normativa. La finalità è rafforzare le risorse della famiglia d’origine, anche con il supporto della rete parentale e di enti o associazioni senza fini di lucro. Particolare attenzione è richiesta per i minori con disabilità o disturbi del comportamento.

Strategie prioritarie per evitare l’allontanamento

La Regione orienta le politiche verso una sequenza di interventi che privilegia: sostegno alla genitorialità, coinvolgimento della parentela fino al quarto grado, affido flessibile e modulabile, affidamento familiare consensuale, contenimento degli inserimenti in struttura, superamento delle strutture per la fascia 0-5 anni, innovazione nell’accoglienza familiare e rientro del minore nella famiglia d’origine in tempi brevi, nel rispetto della continuità dei rapporti familiari.

Misure organizzative, rete dei servizi e risorse

La Regione definisce le modalità organizzative per garantire prioritariamente il diritto del minore a crescere nella propria famiglia e, nei casi necessari, organizza i servizi di affidamento familiare con propri atti di programmazione e con le risorse disponibili. Tramite il sistema dei servizi sociali promuove il sostegno ai nuclei a rischio, protocolli d’intesa tra enti locali, istituzioni e soggetti operanti nella mediazione e tutela dei minori, e destina una quota non inferiore a 20 milioni di euro alle azioni di prevenzione. Sono previste anche iniziative di formazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e per le famiglie affidatarie e d’origine.

Indigenza della famiglia e sostegni economici

L’indigenza dei genitori non può costituire motivo di allontanamento del minore. In tali casi devono essere disposti interventi di sostegno economico, domiciliare ed educativo, con un impegno economico almeno pari al contributo all’affido eventualmente erogabile. Il PEF deve prevedere espressamente misure economiche e di supporto alla genitorialità, con particolare attenzione ai nuclei con minori da 0 a 3 anni.

Assistenza domiciliare, abitare sociale e sostegni ai nuclei fragili

I servizi sociali e sanitari devono attuare interventi di assistenza domiciliare connessi a un progetto individualizzato di recupero o rafforzamento delle competenze familiari. Se il sostegno alla famiglia non basta, è privilegiato l’affidamento entro il quarto grado; in mancanza, si ricorre all’affidamento etero-familiare. La Regione promuove anche progetti sperimentali per ridurre gli allontanamenti e accelerare il rientro in famiglia. I comuni possono disporre sostegni economici nei casi di indigenza, sfratto per morosità o mancanza di sistemazione abitativa, mediante risorse del fondo regionale, con priorità e vincolo rispetto all’allontanamento.

Valutazione multidisciplinare e supporto psicologico

Le relazioni dei servizi sociali devono contenere tutti gli elementi di analisi e valutazione provenienti, in primo luogo, dalla scuola e dagli altri soggetti in contatto con il minore. Le ASL devono svolgere valutazioni psicologiche dei minori e degli adulti coinvolti e offrire attività psicoterapeutica, con consenso della famiglia, per rafforzare il nucleo familiare. Sono previsti anche interventi di supporto per le problematiche di salute degli adulti genitori, in collaborazione tra psicologia, neuropsichiatria infantile, salute mentale e dipendenze.

Mediazione familiare, accoglienza e soluzioni abitative

La Regione favorisce interventi di accompagnamento e mediazione familiare erogati da enti locali, servizi socio-sanitari pubblici e enti del terzo settore iscritti al RUNTS, anche con risorse statali. Gli interventi possono includere soluzioni abitative temporanee a tariffa agevolata per famiglie in grave difficoltà economica e percorsi di mediazione e supporto psicologico per superare il disagio, recuperare autonomia e mantenere il ruolo genitoriale.

Affidamento familiare: criteri e gestione

Quando il collocamento fuori dalla famiglia di origine è necessario, deve essere privilegiato l’affidamento familiare; solo se il coinvolgimento dei parenti entro il quarto grado ha esito negativo si procede all’affido etero-familiare, con motivazione documentata. La selezione delle famiglie affidatarie deve seguire procedure sociali e psicologiche identificabili e documentabili. Ogni famiglia affidataria non può ospitare più di due minori, salvo fratelli e sorelle. I fratelli devono essere preferibilmente affidati insieme, salvo contrario superiore interesse del minore. I servizi sociali effettuano verifiche trimestrali e favoriscono, ove possibile, incontri tra famiglia d’origine e affidataria. L’affidamento deve restare temporaneo e orientato al rientro in famiglia o, se necessario, al supporto dell’autonomia oltre la maggiore età.

Strutture residenziali e semiresidenziali

L’inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali è residuale ed eccezionale, ammesso solo quando non siano praticabili gli interventi di prevenzione, sostegno alla famiglia e accoglienza in affido familiare. I progetti educativi devono definire obiettivi di tutela e benessere, obiettivi di cambiamento misurabili e durata degli inserimenti. Nel PEF devono essere indicati indicatori di esito ed efficacia standardizzati, per favorire il rientro del minore in famiglia. Le verifiche periodiche devono essere condivise con i genitori, salvo provvedimenti contrari. Entro 30 giorni dall’allontanamento va predisposto un piano educativo finalizzato al rientro, anche con interventi post-dimissione diurni o domiciliari. La Giunta deve avviare entro 180 giorni la revisione dei requisiti e delle tariffe delle strutture, con progressivo superamento dei presidi 0-5 anni.

Programmazione regionale, osservatorio e monitoraggio

Entro sei mesi dall’entrata in vigore la Giunta adotta il Piano triennale regionale per l’infanzia e l’adolescenza, definendo obiettivi, azioni, priorità, criteri, tempi e modalità di monitoraggio e formazione continua. Entro 90 giorni istituisce l’Osservatorio sull’allontanamento dei minori, senza oneri aggiuntivi, per monitorare casistica, prestazioni e spesa. Gli enti gestori e i servizi sanitari trasmettono trimestralmente dati anonimi, decreti e analisi; l’inadempienza comporta una decurtazione del 10% del fondo regionale per il sistema integrato dei servizi sociali, decorsi 30 giorni dalla scadenza.

Linee guida attuative e relazione al Consiglio

Entro 120 giorni la Giunta approva le linee guida di attuazione degli articoli dedicati a prevenzione, sostegno, mediazione e affidamento. Con cadenza biennale presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della legge e sulla tutela del diritto del minore a crescere prioritariamente nella famiglia d’origine.

Copertura finanziaria

Gli oneri complessivi sono quantificati in 44.568.750 euro per gli esercizi 2023 e 2024, coperti in gran parte da risorse già allocate nel bilancio regionale 2022-2024. Per gli esercizi successivi al 2024 la copertura avviene tramite le annuali leggi di bilancio. I finanziamenti sono cumulabili con quelli previsti da altre normative, salvo diversa disposizione.

Ambito temporale e applicabilità pratica

La disciplina è riferita alla Regione indicata nel titolo e opera per la prevenzione degli allontanamenti dei minori e per l’organizzazione dei relativi servizi. Alcuni adempimenti sono legati a termini iniziali ormai già scaduti; la copertura finanziaria è espressamente riferita agli esercizi 2023 e 2024, mentre il piano triennale, l’osservatorio e le linee guida erano soggetti a scadenze ravvicinate dall’entrata in vigore della legge.

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