L.R. Piemonte 21/2022
Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina piemontese in materia di cultura per includere espressamente il patrimonio linguistico e dialettale tra gli ambiti di tutela e valorizzazione. Istituisce una Consulta dedicata, definisce interventi diretti e indiretti, regola grafie standard e promuove iniziative scolastiche, scientifiche e mediatiche. Prevede una fase transitoria per la nuova Consulta e oneri finanziari per il 2023-2024.
Valorizzazione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte e modifiche alla legge regionale sulla cultura
Valorizzazione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte
La legge regionale del Piemonte interviene sulla legge regionale 1° agosto 2018, n. 11, per riconoscere in modo espresso il patrimonio linguistico e dialettale come componente del patrimonio culturale immateriale regionale. La disciplina rafforza gli strumenti di tutela, promozione e fruizione, con particolare attenzione alle minoranze linguistiche storiche, al piemontese e alle altre varietà presenti nel territorio regionale.
Ambito di tutela e definizione del patrimonio
Il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte viene qualificato come patrimonio culturale immateriale che contribuisce all’identità piemontese. Rientrano in tale patrimonio:
- le lingue delle minoranze storiche occitana, franco-provenzale, francese e germanica (Walser);
- il piemontese, inteso come insieme di dialetti gallo-italici diffusi nella maggior parte del territorio regionale;
- il lombardo, nelle aree orientali individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta;
- il ligure, nelle aree meridionali individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta.
La Regione promuove tale patrimonio nei limiti delle proprie competenze, incentivandone conoscenza e uso, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto regionale e degli atti internazionali richiamati dalla legge.
Ambiti di intervento della Regione
La legge distingue tra interventi diretti, cioè azioni assunte di iniziativa della Regione, e interventi indiretti, cioè sostegno a iniziative di enti locali, istituzioni, associazioni e altri soggetti qualificati. Tali interventi sono programmati nel Programma triennale della cultura e sono orientati a conoscenza, promozione, valorizzazione, uso e fruizione del patrimonio linguistico e dialettale, anche in connessione con sviluppo sociale, economico e turistico delle aree interessate.
Gli interventi possono riguardare anche:
- beni culturali;
- istituti e luoghi della cultura;
- promozione del libro e della lettura;
- attività culturali e di spettacolo.
È inoltre previsto il sostegno a iniziative per il recupero e l’uso di toponimi e odonimi coerenti con le tradizioni linguistiche locali, anche tramite ricerche di toponomastica e odonomastica e mediante apposita cartellonistica o segnaletica turistica, nel rispetto della normativa su circolazione e sicurezza stradale.
Formazione, scuola, ricerca e comunicazione
La Regione sostiene iniziative per diffondere l’apprendimento orale e scritto del patrimonio linguistico e dialettale, in particolare attraverso:
- corsi per la popolazione tenuti da insegnanti con adeguata competenza linguistica attiva;
- materiale didattico che tenga conto delle diverse varietà linguistiche e dialettali;
- servizi di aiuto alla trascrizione nelle grafie standard.
È promossa una convenzione con l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte per svolgere, nelle scuole di ogni ordine e grado, attività extracurriculari e facoltative finalizzate alla diffusione dell’apprendimento orale e scritto, nel rispetto dell’autonomia scolastica.
La Regione promuove anche ricerca storica e scientifica, pubblicazione di dati e documenti anche in formato digitale, attività culturali e formative e borse di studio per tesi di laurea. Ulteriore sostegno è previsto per iniziative coerenti con le finalità della legge svolte dalla stampa locale, dalle emittenti radiotelevisive locali e dalle testate on line locali.
Rapporti con comunità piemontesi fuori Regione e all’estero
La legge valorizza i rapporti con:
- le comunità piemontesi emigrate in altre regioni italiane o all’estero, per mantenere viva la conoscenza e l’uso del patrimonio linguistico e dialettale;
- altre comunità in Italia e all’estero con affinità linguistiche e culturali.
Sono inoltre previste forme di collaborazione e scambio culturale con tali comunità.
Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale
È istituita una Consulta regionale con funzioni di osservatorio e di supporto propositivo e consultivo nei confronti della Giunta regionale. La Consulta partecipa alla redazione del Programma triennale della cultura per gli aspetti inerenti alla materia.
La composizione comprende:
- il Presidente della Giunta regionale o un delegato, con funzioni di presidente;
- tre consiglieri regionali, di cui uno espressione delle minoranze;
- sei esperti designati dalla Giunta regionale secondo criteri approvati dalla stessa, previo parere della commissione consiliare competente, uno dei quali indicato dalle associazioni degli enti locali piemontesi;
- possono inoltre far parte, su designazione dell’ente di appartenenza, un rappresentante di ciascuno degli atenei di Torino, Politecnico di Torino e Università del Piemonte orientale.
La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale, si scioglie con esso, è convocata almeno una volta l’anno e i suoi componenti partecipano a titolo gratuito e senza rimborso spese.
Grafie standard
Per favorire la fruibilità e l’uso contemporaneo del patrimonio linguistico e dialettale, la Regione privilegia l’impiego di grafie standard nelle iniziative scritte. Le grafie standard sono sistemi di trascrizione armonizzati, consolidati e coerenti con la tradizione letteraria delle minoranze linguistiche e dei diversi dialetti considerati dalla legge. L’elenco delle grafie standard è definito dalla Giunta regionale, sentita la Consulta.
Regime transitorio
La precedente Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser resta operativa fino alla nomina e all’insediamento della nuova Consulta.
La prima nomina della nuova Consulta deve avvenire entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Aspetti finanziari
La legge dichiara l’assenza di nuovi o maggiori oneri strutturali a carico del bilancio regionale, ma quantifica spese di attuazione per il biennio 2023-2024:
- euro 70.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la parte corrente;
- euro 10.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la parte in conto capitale. Le coperture sono individuate nelle risorse già allocate nella missione 05, programma 05.02, rispettivamente per spese correnti e in conto capitale.
Ambito territoriale ed efficacia pratica
La disciplina opera esclusivamente per la Regione Piemonte e per i soggetti e le iniziative ricadenti nel suo ambito competenziale. Poiché la legge modifica una normativa culturale regionale ancora utile nella pratica amministrativa e programmatica, non presenta carattere obsoleto.
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