L.R. Piemonte 16/2022
Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale degli amministratori di condominio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Piemonte un elenco regionale, a finalità solo conoscitive e di trasparenza, degli amministratori di condominio. L’iscrizione è volontaria, gratuita e non necessaria per esercitare l’attività; dura un anno ed è rinnovata con nuova autodichiarazione. Sono previsti requisiti dichiarativi, cancellazione nei casi indicati e pubblicazione online dell’elenco.
Istituzione dell'elenco regionale degli amministratori di condominio
Elenco regionale degli amministratori di condominio
La legge regionale del Piemonte istituisce un elenco regionale degli amministratori di condominio con finalità esclusivamente conoscitive. Lo strumento serve a garantire e attestare professionalità e onorabilità degli operatori e a offrire trasparenza ai cittadini, senza trasformarsi in un requisito abilitante per l’esercizio dell’attività.
Ambito territoriale e struttura dell'elenco
L’elenco è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali della Città metropolitana di Torino e delle province piemontesi. È tenuto dalla competente struttura regionale individuata con il provvedimento attuativo della Giunta.
Modalità di istituzione e attuazione
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e sentite le associazioni di categoria, definisce con proprio provvedimento le modalità operative di gestione dell’elenco.
Iscrizione volontaria e requisiti dichiarativi
L’iscrizione è su istanza di parte, gratuita e volontaria; non è necessaria per esercitare l’attività di amministratore di condominio, restando ferme le disposizioni statali vigenti. La domanda è accolta con provvedimento del dirigente responsabile della struttura regionale competente.
Per l’iscrizione occorre un’autodichiarazione che attesti:
- il possesso dei requisiti previsti dall’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e dal DM 13 agosto 2014, n. 140;
- l’eventuale copertura assicurativa per i rischi professionali e a tutela dei condomini, con indicazione dei massimali;
- l’eventuale iscrizione ad associazioni professionali o ad altre forme aggregative di cui alla legge n. 4/2013;
- l’anno di inizio dell’attività di amministratore condominiale;
- i titoli di studio conseguiti e i corsi di formazione frequentati.
L’interessato può inoltre indicare:
- il numero degli stabili e il totale delle unità immobiliari amministrate;
- il superamento dell’iter di certificazione secondo la norma UNI 10801:2016;
- il soggetto presso cui è stato svolto il corso di formazione iniziale e le attività di formazione periodica annuale;
- la regolarità contributiva;
- ogni altra informazione utile a descrivere meglio caratteristiche e competenze.
Procedimento, diniego e cancellazione
La Regione provvede sulla domanda entro sessanta giorni. Con la medesima procedura sono adottati anche il diniego dell’iscrizione e la cancellazione nei casi previsti dalla legge.
La cancellazione è disposta dal dirigente competente quando:
- l’interessato rinuncia all’iscrizione;
- viene dichiarata la liquidazione giudiziale;
- vengono meno i requisiti dichiarati per l’iscrizione.
L’iscritto cancellato può essere riammesso; se la cancellazione non deriva da rinuncia, la riammissione è possibile quando cessano, secondo legge, i presupposti che avevano determinato la cancellazione.
Durata dell'iscrizione e aggiornamento annuale
L’iscrizione ha efficacia annuale e si rinnova alla scadenza mediante nuova autodichiarazione attestante il permanere dei requisiti. L’iscritto deve comunicare in qualunque momento le variazioni sopravvenute rispetto ai dati e requisiti dichiarati in sede di domanda.
Se non viene presentata la dichiarazione di rinnovo, la Regione invita l’iscritto a provvedere entro trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, opera la cancellazione.
Attività svolta in forma societaria
Quando l’attività è esercitata in forma societaria, l’iscrizione è riferita al legale rappresentante della società oppure a coloro che, muniti dei necessari poteri, sono preposti dalla società allo svolgimento dell’attività di amministratore di condominio. Le società devono comunicare alla struttura regionale competente le eventuali variazioni di tali soggetti per l’aggiornamento dell’elenco.
Pubblicità e consultazione dell'elenco
La Regione pubblica l’elenco in un’apposita sezione del sito istituzionale e ne assicura l’aggiornamento costante e la consultabilità, per favorire la più ampia informazione e accessibilità.
Regime finanziario
La legge prevede la clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 ago 2022L.R. Piemonte 15/2022
- Legge · 3 ago 2022L.R. Piemonte 14/2022
- Legge · 2 ago 2022L.R. Piemonte 13/2022
- Legge · 28 ott 2022L.R. Piemonte 17/2022
- Legge · 27 lug 2022L.R. Piemonte 12/2022
- Legge · 27 lug 2022L.R. Piemonte 11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →