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Legge

L.R. Piemonte 20/2022

Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 20/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove in Regione la birra artigianale e la filiera brassicola locale, istituisce il registro dei birrifici artigianali, disciplina vendita e somministrazione dei microbirrifici agricoli e prevede formazione, incentivi, logo di filiera e possibili aiuti di Stato. Gli oneri sono quantificati per il 2023-2024.

Promozione della filiera agroalimentare brassicola regionale e dei birrifici artigianali

Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale

La legge disciplina, per la Regione interessata, misure di sostegno alla produzione di birra artigianale e allo sviluppo della relativa filiera agroalimentare. L’obiettivo è valorizzare le imprese del settore, favorire la coltivazione delle materie prime e rafforzare competenze, qualità e riconoscibilità del prodotto.

Finalità e strumenti di promozione

La Regione interviene nell’ambito delle politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e della qualità del patrimonio agroalimentare, con finalità di:

  • valorizzare la produzione birraia artigianale e le tradizionali metodologie di lavorazione;
  • incentivare la coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime, in particolare luppolo, orzo e altre coltivazioni necessarie alla produzione birraia artigianale;
  • sostenere la creazione e lo sviluppo della filiera locale;
  • promuovere la qualificazione professionale degli operatori del settore.

Sono inoltre previsti, tra gli strumenti di attuazione, il registro dei birrifici artigianali, il sostegno alle imprese esistenti, l’incentivo a nuove imprese, la formazione professionale, l’innovazione di processo e la corretta informazione al consumatore.

Definizioni rilevanti

La disciplina chiarisce alcune nozioni chiave:

  • birra artigianale: birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, nella fase di produzione, a pastorizzazione e microfiltrazione, secondo la definizione richiamata dalla normativa statale;
  • piccolo birrificio agricolo: impresa agricola che produce birra artigianale, quando l’attività rientra tra quelle agricole connesse previste dal codice civile;
  • microbirrificio: attività con produzione inferiore a 10.000 ettolitri annui;
  • titolari dei birrifici: soggetti produttori che possono svolgere anche vendita diretta e consumo sul posto dei propri prodotti, nei locali e con gli arredi aziendali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Vendita e somministrazione nei microbirrifici agricoli

I microbirrifici agricoli possono svolgere vendita e somministrazione diretta per il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, usando locali e arredi dell’azienda e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Per tali soggetti, la vendita e somministrazione è qualificata come attività agricola connessa.

Attuazione, registro e misure di sostegno

La Giunta regionale, sentite le organizzazioni più rappresentative dei settori agroalimentari e dell’artigianato, promuove formazione, aggiornamento professionale e riqualificazione degli operatori della filiera. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta deve definire:

  • requisiti e modalità di iscrizione al registro dei birrifici artigianali;
  • disciplina della tenuta e dell’aggiornamento del registro.

La Giunta definisce inoltre le modalità di attuazione della legge, incluse:

  • tipologie di spese ammissibili e relative variazioni;
  • modalità di erogazione dei contributi;
  • termini di esecuzione degli interventi;
  • attività istruttoria;
  • controlli;
  • presupposti per la revoca dei contributi.

Tra gli interventi incentivabili rientrano anche:

  • ristrutturazione e ammodernamento di siti e impianti di produzione;
  • acquisto di macchinari e strumenti di dotazione legati a innovazioni tecnologiche, organizzative e di processo, compresi i processi di certificazione di qualità;
  • sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra.

Logo di filiera brassicola regionale

È istituito un logo per le birre artigianali di filiera brassicola regionale, eventualmente articolato in una o più varianti. La Giunta regionale ne stabilisce la regolamentazione, previa consultazione delle associazioni di categoria più rappresentative dei microbirrifici con sede legale e produttiva in Regione, nel rispetto dell’allegato A. Il logo può essere concesso alle birre artigianali prodotte da microbirrifici o birrifici agricoli con sede nella Regione che rispettano gli istituti della filiera brassicola regionale, il Progetto di filiera brassicola e l’Accordo di filiera brassicola previsti dall’allegato A.

Aiuti di Stato

Gli atti attuativi della legge che prevedano misure configurabili come aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, salvo i casi in cui gli aiuti siano concessi in conformità ai regolamenti comunitari di esenzione.

Copertura finanziaria

La legge quantifica gli oneri in 150.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024. La copertura avviene tramite riduzioni di stanziamenti della missione 20 e corrispondenti incrementi della missione 16, per:

  • 20.000 euro annui su spese correnti;
  • 130.000 euro annui su spese in conto capitale. Per gli esercizi successivi al 2024, la copertura avviene nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di bilancio, secondo la disciplina contabile richiamata.

Decorrenza e utilità attuale

La disciplina è legata a un impianto di promozione settoriale e a stanziamenti riferiti in modo espresso agli esercizi 2023-2024; alcune misure attuative richiedono ancora provvedimenti della Giunta. Pur potendo conservare rilievo regolatorio, l’atto è oggi in larga parte datato e prevalentemente utile come quadro di riferimento settoriale regionale.

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