L.R. Piemonte 19/2022
Intervento economico a favore dei Comuni con alta incidenza di alloggi sociali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 2022 n. 19 istituisce per il solo esercizio 2022 contributi economici a favore dei Comuni in cui gli alloggi sociali raggiungono almeno il 5% della popolazione residente. Le risorse, pari a 250.000 euro, sono ripartite in proporzione al numero di alloggi sociali presenti. Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
Contributi ai Comuni con alta incidenza di alloggi sociali
Contributi ai Comuni con alta incidenza di alloggi sociali
La legge regionale disciplina un intervento economico della Regione Abruzzo a favore dei Comuni con una rilevante presenza di alloggi sociali rispetto alla popolazione residente. La misura è finalizzata a sostenere tali enti locali mediante l’erogazione di contributi ripartiti secondo criteri proporzionali.
Ambito di applicazione e destinatari
Il beneficio è rivolto ai Comuni che presentano un’alta incidenza di alloggi sociali, richiamando la nozione di edilizia sociale prevista dalla normativa regionale di settore. Ai fini della legge, rientrano nella categoria i Comuni il cui rapporto tra alloggi sociali e popolazione residente sia almeno pari al 5%.
Sono considerati nel computo gli alloggi sociali indipendentemente dalla proprietà e dalla gestione.
Criterio di riparto del contributo
Le risorse disponibili sono distribuite tra i Comuni aventi i requisiti sulla base di un criterio proporzionale: la quota assegnata a ciascun Comune dipende dal numero di alloggi sociali presenti sul territorio comunale.
La legge non prevede ulteriori parametri di selezione o procedure complesse di accesso, limitandosi a definire il requisito oggettivo e il criterio di ripartizione.
Copertura finanziaria
L’onere complessivo è quantificato in 250.000 euro per l’esercizio 2022. La copertura è assicurata mediante incremento delle risorse allocate nella missione 08, programma 08.02, titolo 1, con contestuale riduzione di pari importo delle somme iscritte nella missione 20, programma 20.03, titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il finanziamento previsto riguarda espressamente l’esercizio 2022, per cui la disciplina ha carattere essenzialmente annuale e collegato a quel solo stanziamento.
Valutazione di attualità
La legge è da considerarsi sostanzialmente superata sul piano applicativo, poiché riferita a una specifica dotazione finanziaria per l’esercizio 2022 e non a un regime stabile di finanziamento.
Testo integrale
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