Cassazione Penale, Sentenza n. 25389/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Monaco, detenuto per il delitto indicato agli artt. 56-575 c.p., chiedeva la sostituzione della misura cautelare facendo valere: sei mesi già trascorsi in detenzione, condizioni di salute, comportamento corretto e collaborativo in carcere, la sua ammissione al rito abbreviato con udienza fissata, e l'assenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio. Il Tribunale rigettò la richiesta. Il difensore propose ricorso in Cassazione denunciando la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il Tribunale si era limitato a richiamare la giurisprudenza senza esaminare specificamente i singoli elementi e senza motivare sul parere favorevole del pubblico ministero. Il Procuratore Generale depositò memoria chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure della difesa generiche e meramente controvalutative, non individuanti passaggi argomentativi specifici viziati. Ha rilevato che gli elementi addotti non erano nuovi (alcune dichiarazioni erano state smentite da altre risultanze), che il tempo di detenzione e il comportamento intramurario sono dati neutri e non idonei di per sé a modificare il quadro cautelare, e che il parere favorevole del pubblico ministero, pur obbligatorio da richiedere, non costituisce elemento nuovo vincolante e può essere disatteso anche senza specifica motivazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 56-575 cod. pen.
Individuazione del reato per cui è stata applicata la custodia cautelare; utilizzata per contestualizzare la misura ma senza analisi normativa dettagliata nel testo.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa quale motivo di ricorso (manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha valutato che le censure erano generiche e non hanno individuato specifici vizi logico-giuridici nei passaggi motivazionali impugnati.
Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015 (K), Rv. 265652-01
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il mero tempo trascorso in detenzione e il comportamento corretto intramurario sono dati neutri e, di per sé, non determinano la cessazione della pericolosità sociale né impongono la sostituzione della misura cautelare.
Sez. 4, n. 28192 del 23/06/2021 (Ventura), Rv. 282342-01
Richiamata per il principio che il parere favorevole del pubblico ministero, sebbene obbligatorio da richiedere a pena di nullità dell'ordinanza, non vincola il giudice che può comunque disattenderlo anche senza motivazione specifica.
Corte Cost. n.186 del 07/06/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero ipotesi di esclusione della colpa e ha disposto la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La semplice reiterazione di argomenti già valutati nei gradi precedenti non costituisce novità utile a rivedere una misura cautelare: il ricorso deve indicare elementi nuovi e specifici.
- Il tempo già trascorso in detenzione e il buon comportamento intramurario sono, di regola, elementi neutri e non bastano di per sé a superare la valutazione del rischio sociale o dei pericoli cautelari.
- Il parere favorevole del pubblico ministero è formalmente obbligatorio da richiedere, ma non vincola il giudice che può non condividerlo; il suo rilievo come "elemento nuovo" è limitato.
- Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare in sede di legittimità è necessario individuare passaggi motivazionali specifici affetti da vizio logico-giuridico, non formulare censure generiche o controvalutazioni.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o reiterazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende) salvo ipotesi che escludano colpa.
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare occorre apportare fatti nuovi e concreti (nuove risultanze probatorie o mutamento significativo delle condizioni personali o processuali) che mettano in discussione la sussistenza dei presupposti della custodia.
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