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Sentenza

Sentenza n. 637/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2463/2022, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202200984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ingiunzione di demolizione n. 8 del 21 ottobre 2019, limitatamente al locale cisterna e al locale di sgombero; in appello, sentenza del TAR Sicilia, sede di Palermo, Sez. II, n. 2463/2022 che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva impugnato l’ingiunzione di demolizione relativa a un manufatto con copertura complessiva di 83 mq, chiedendo di escludere dalla demolizione il locale cisterna e il locale di sgombero. In primo grado e in appello ha sostenuto che tali locali fossero accessori e pertinenziali rispetto al fabbricato principale, che fossero stati realizzati in forza di una concessione edilizia del 10 aprile 1978 e che rientrassero implicitamente nella sanatoria rilasciata nel 1999 per il fabbricato principale; per tale ragione, secondo l’appellante, sarebbero state applicabili sanzioni diverse dalla demolizione. Ha inoltre contestato la dichiarazione comunale di inefficacia/decadenza della concessione del 1978, assumendo che il mancato avvio dei lavori non fosse provato né adeguatamente verificato e che i lavori fossero stati effettivamente iniziati e ultimati. Infine, aveva dedotto in primo grado che l’ingiunzione non indicava compiutamente le conseguenze dell’inottemperanza, in particolare l’acquisizione gratuita del bene, limitandosi a menzionare l’accertamento dell’inottemperanza e la sanzione di € 2.000.

La decisione

Il CGARS respinge l’appello e conferma la sentenza del TAR. Il primo motivo è infondato: la concessione del 1978, relativa a un vano rurale, era stata dichiarata inefficace dal Comune nel 1979; inoltre, il manufatto contestato era separato e autonomo, aveva conformazione idonea a usi diversi e non presentava il nesso funzionale esclusivo, la modesta consistenza e l’assenza di autonomo carico urbanistico necessari per qualificarlo come pertinenza urbanistica. Il secondo motivo è infondato: il condono è di stretta applicazione e l’istante deve specificare le opere per cui lo richiede; il manufatto non era stato incluso nella domanda del 1999, e non poteva considerarsi sanato implicitamente per la sua asserita essenzialità rispetto al fabbricato principale. Il terzo motivo, diretto a contestare la nota comunale del 23 aprile 1979 che aveva dichiarato decaduta la concessione, è inammissibile: la contestazione avrebbe dovuto essere proposta con motivi aggiunti entro sessanta giorni dalla conoscenza della nota nel giudizio di primo grado; l’appellante, pur avendone preso atto, non aveva presentato motivi aggiunti. Il motivo relativo alla mancata indicazione delle conseguenze dell’inottemperanza era stato respinto dal TAR, che aveva ritenuto sufficiente l’indicazione della sanzione di € 2.000 e non necessaria la menzione degli effetti acquisitivi previsti dalla legge; l’appello è complessivamente dichiarato manifestamente infondato. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Comune.

Norme richiamate

  • art. 817 c.c.

    La nozione generale di "pertinenza" sul piano urbanistico-edilizio, rispetto alla nozione civilistica contemplata dall'art. 817 c.c., è contraddistinta da peculiarità determinate dalla specificità del settore e dalla differente finalità pubblica perseguita dalla normativa di riferimento.

    La nozione civilistica di pertinenza non coincide con quella urbanistico-edilizia, che è più ristretta e va valutata in relazione alle finalità della disciplina edilizia.

  • art. 31, commi 3, 4 e 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Con riguardo alle ulteriori conseguenze derivanti dall’inottemperanza dell’ordine di demolizione, prima tra tutte l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale (art. 31, co. 3 e 4, D.P.R. n. 380/2001), si tratterebbe di effetti giuridici espressamente previsti dalla legge e la loro mancata indicazione non potrebbe, dunque, incidere sulla legittimità del provvedimento.

    L’omessa indicazione nell’ingiunzione degli effetti dell’inottemperanza già previsti direttamente dalla legge, tra cui l’acquisizione gratuita, non ne determina l’illegittimità; nel caso, l’ingiunzione indicava inoltre la sanzione pecuniaria di € 2.000 prevista dal comma 4-bis.

Massime di principio

  • La pertinenza urbanistico-edilizia ha portata più ristretta rispetto a quella civilistica: richiede un nesso funzionale e strumentale oggettivo, una consistenza modesta, una destinazione durevole ed esclusiva al servizio dell’immobile principale e l’assenza di un autonomo carico urbanistico. Un manufatto separato, autonomo e utilizzabile per finalità diverse non è pertinenza per il solo fatto di essere asseritamente accessorio.
  • La sanatoria edilizia in condono, in quanto istituto eccezionale e di stretta applicazione, presuppone che il richiedente individui specificamente le opere da sanare; un manufatto non indicato nell’istanza non può ritenersi incluso implicitamente nella sanatoria rilasciata per un diverso fabbricato.
  • La contestazione della legittimità e degli effetti di un provvedimento emerso nel corso del giudizio deve essere proposta tempestivamente mediante motivi aggiunti; se la parte ne prende conoscenza nel giudizio di primo grado e non li propone nel termine indicato, non può introdurre successivamente la contestazione in appello.
  • La mancata menzione nell’ordine di demolizione degli effetti acquisitivi che discendono direttamente dalla legge non ne comporta l’illegittimità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAppelloMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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