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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25681/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia trae origine da un accertamento fiscale emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata operante nel settore edilizio e, per riflesso, nei confronti del socio titolare del 50% delle quote, al quale fu contestato un maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef per l’anno 2011. Secondo l’Amministrazione, la società avrebbe conseguito ricavi non dichiarati in una complessa operazione negoziale connessa a un contratto di appalto con permuta relativo a unità immobiliari in costruzione e alla fornitura di infissi, operazione nella quale era stata ipotizzata anche l’interposizione di un soggetto terzo nell’acquisto dell’immobile. La società e i soci impugnarono gli avvisi sostenendo, tra l’altro, che non vi fosse stata evasione e che i rapporti contrattuali fossero stati modificati consensualmente nel tempo. In appello, la Corte tributaria regionale accolse il ricorso della società, escludendo la prova della simulazione e annullando l’avviso societario, ma respinse quello del socio. Il socio ricorse per cassazione con due motivi: dedusse la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. per omesso esame delle censure e della documentazione prodotta, e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione delle contestazioni di merito sull’effettivo conseguimento di un reddito societario non dichiarato, contestazioni invece accolte nel separato giudizio della società. La tesi del ricorrente era che, se il maggior reddito societario non era stato realmente conseguito, non poteva operare la presunzione di distribuzione ai soci.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati e connessi i due motivi, osservando che nel giudizio promosso dal socio contro l’accertamento del reddito di partecipazione il giudice deve esaminare anche le censure relative al presupposto dell’imposizione, cioè l’effettivo conseguimento di maggiori redditi da parte della società. Ha affermato che il socio di una società a ristretta base partecipativa non è limitato a provare l’accantonamento o il reinvestimento degli utili, ma può anche contestare che i maggiori redditi societari siano stati realmente conseguiti; infatti, se la società non ha percepito maggiori redditi, nulla può essere stato distribuito al socio. Poiché la decisione impugnata non aveva affrontato tali contestazioni di merito, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per la dedotta violazione di norme di diritto processuale

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per il vizio di motivazione/omesso esame

  • art. 112 c.p.c.

    è evocato per denunciare l’omesso esame delle censure proposte

  • art. 113 c.p.c.

    è evocato nel medesimo quadro delle violazioni processuali dedotte

  • art. 115 c.p.c.

    è richiamato in relazione alla mancata valutazione delle prove e delle contestazioni di merito

  • art. 116 c.p.c.

    è richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 11, primo comma, D.P.R. n. 633 del 1972

    è menzionato come disposizione fiscale richiamata dall’Amministrazione nella ricostruzione dell’operazione con soggetto interposto

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non dichiarati, ma la presunzione può essere vinta anche contestando che il maggior reddito societario sia stato effettivamente conseguito.
  • Il socio convenuto per il reddito di partecipazione può difendersi non solo provando l’accantonamento o il reinvestimento degli utili, ma anche negando in radice l’esistenza di maggiori ricavi o redditi in capo alla società.
  • Nel giudizio relativo all’accertamento del reddito di partecipazione, il giudice non può limitarsi a verificare la sola distribuzione degli utili, ma deve esaminare le contestazioni del socio sul presupposto stesso dell’imposizione, cioè sull’effettivo maggior reddito societario.
  • Se manca il presupposto del maggior reddito in capo alla società, viene meno anche la base logica e giuridica della presunzione di attribuzione al socio di utili occultamente distribuiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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