Sentenza del 25/03/2016 n. 5982 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva contestato la mancata dichiarazione e contabilizzazione di ricavi derivanti dall'esercizio, ritenuto di natura imprenditoriale, di una struttura turistico-alberghiera. L'accertamento si fondava sul verbale di constatazione del 29 ottobre 2004, sulla consistenza dell'immobile, composto da numerose camere arredate con servizi autonomi, sui consumi idrici ed elettrici e sulla dichiarazione di un cliente che aveva riferito di aver pagato 40 euro per una camera. Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza regionale deducendo, tra l'altro, vizi nella notifica dell'appello, accessi effettuati senza autorizzazione, omessa pronuncia, insufficienza delle presunzioni e carenza di motivazione dell'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Il ricorrente non aveva fornito un'esposizione sommaria e completa dei fatti di causa, né aveva rispettato il principio di autosufficienza, omettendo di indicare il contenuto del ricorso originario, le difese svolte nei precedenti gradi e se le specifiche questioni fossero state tempestivamente dedotte davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. Sono stati inoltre ritenuti inammissibili i singoli motivi: la censura sulla notifica non chiariva la natura del domicilio eletto né documentava la rituale comunicazione della variazione; le doglianze sull'accesso si fondavano su fatti non accertati e non risultavano già dedotte; la censura sulle presunzioni mirava a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. È stato disposto anche il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata partecipazione della controparte.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti della causa
Il ricorso per cassazione deve rappresentare in modo completo e comprensibile lo svolgimento del processo, le posizioni delle parti e le decisioni impugnate. La sua omissione può determinare l'inammissibilità dell'intero ricorso.
Art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'elezione del domicilio ha effetto anche per i successivi gradi del processo
Nel processo tributario la variazione del domicilio eletto produce effetti solo dopo la specifica comunicazione alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite. Tuttavia, se si tratta dell'indicazione dello studio del procuratore, il notificante può essere tenuto a ricercare il nuovo indirizzo reale del difensore.
Art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Disciplina gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali, prevedendo specifiche autorizzazioni nei casi stabiliti dalla legge. La relativa censura, però, deve essere tempestivamente proposta nel giudizio di merito e adeguatamente documentata.
Art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta normalmente al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una nuova valutazione dei fatti.
Art. 2727 c.c.
Le presunzioni sono conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. La scelta degli indizi e il ragionamento inferenziale appartengono, salvo vizi logici o giuridici, alla valutazione del giudice di merito.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Per denunciare omessa pronuncia in cassazione occorre indicare con precisione quale domanda o eccezione autonoma sia stata trascurata.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto, se ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale ricostruire in modo autosufficiente l'intero iter processuale, riportando le domande, le eccezioni, le decisioni dei giudici di merito e i passaggi rilevanti degli atti; una ricostruzione lacunosa può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Le questioni non dedotte tempestivamente nel primo grado, o non documentate nel ricorso per cassazione, non possono essere introdotte o sviluppate per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
- La Cassazione non è un ulteriore grado di giudizio sul fatto: non può rivalutare consumi, testimonianze, consistenza dell'immobile o forza degli indizi quando il giudice di merito abbia fornito una valutazione logicamente motivata.
- Una struttura immobiliare composta da numerose camere arredate con servizi autonomi, associata a consumi incompatibili con il solo uso familiare e alla presenza di clienti paganti, può costituire una base presuntiva per ritenere esercitata un'attività alberghiera non dichiarata.
- Le contestazioni sulla validità delle notifiche richiedono l'esatta qualificazione del domicilio, l'indicazione delle comunicazioni effettuate e la produzione degli elementi necessari a verificare il vizio; dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
- Per contestare un accesso fiscale o la motivazione dell'avviso di accertamento occorre dimostrare che la relativa questione sia stata proposta nel giudizio di merito e indicare quale specifico errore sia stato commesso dal giudice, non limitandosi a criticare direttamente l'atto amministrativo.
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