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Sentenza

Sentenza del 16/10/2023 n. 28740 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento per Euro 28.637,57 derivante da avviso di rettifica di valore e conseguente liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale su compravendita immobiliare. Questioni sollevate: validità della notifica della cartella a mezzo servizio postale da parte dell'agente della riscossione; assenza della sottoscrizione del funzionario responsabile in calce alla cartella; sufficienza della motivazione della cartella tramite richiamo all'avviso di rettifica; possibilità di sindacare i vizi dell'avviso di rettifica nella sede di impugnazione della cartella; necessità di indicazione analitica del calcolo degli interessi moratori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere: la coobbligata solidale C.C. ha aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. 22/10/2016, n.193, art.6, ha ottenuto l'ammissione dall'agente della riscossione e ha integralmente pagato l'importo dovuto. L'agente della riscossione ha indicato che l'adesione e gli effetti di sospensione/interruzione delle attività esecutive si producono anche in capo agli altri coobbligati fino alla scadenza della prima rata. Pertanto la produzione dell'attestazione di ammissione e della documentazione di pagamento relativa alla coobbligata è stata ritenuta manifestazione di rinuncia al ricorso; il procedimento è estinto, le spese giudiziali sono compensate e non è dovuto il cosiddetto "doppio contributo unificato".

Norme richiamate

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193

    L'adesione alla definizione agevolata e il pagamento delle somme dovute, anche se effettuati da uno solo dei coobbligati, possono produrre effetti estensivi sugli altri coobbligati (sospensione/interruzione delle attività esecutive) e determinare la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il giudice d'appello aveva ritenuto che l'agente della riscossione possa utilizzare il servizio postale per la notifica della cartella di pagamento; nella sentenza di cassazione la questione non è stata decisa sul merito per sopravvenuta estinzione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamate come norme del processo tributario relative alla motivazione e alle decisioni di merito; il ricorrente lamentava carenza motivazionale dell'appello, ma la Corte ha dichiarato estinto il procedimento senza decidere sui motivi di merito.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Richiamate nelle censure relative alla motivazione, alla trasparenza dell'atto e alla possibilità di sindacare i vizi dell'avviso di rettifica nella sede di impugnazione della cartella; la Corte, tuttavia, ha risolto per estinzione del procedimento senza pronunciarsi sulle presunte violazioni.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione del cd. "doppio contributo unificato" in presenza di estinzione del procedimento per adesione alla definizione agevolata e pagamento integrale.

  • L. 1 dicembre 2016, n. 225 (legge di conversione)

    conversione D.L. n. 193/2016

    Si conferma la disciplina della definizione agevolata e la rilevanza, ai fini processuali, dell'ammissione e del pagamento conseguente come causa di estinzione del procedimento.

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata da parte di uno dei coobbligati e il conseguente pagamento, se riconosciuti dall'agente della riscossione, possono estendere i loro effetti agli altri coobbligati e determinare la cessazione della materia del contendere: ciò può portare all'estinzione del giudizio anche se la parte che ha impugnato non ha pagato direttamente.
  • La produzione in giudizio dell'attestazione di ammissione alla definizione agevolata e della documentazione di pagamento è considerata, nella prassi giurisprudenziale citata, una manifestazione inequivoca di rinuncia al ricorso, salvo che non sia contestata l'effettiva estensione degli effetti ai coobbligati.
  • In presenza di estinzione del procedimento per cause sopravvenute (es. definizione agevolata e pagamento), il giudice tende a compensare le spese processuali, coerentemente con l'obiettivo della definizione di evitare oneri aggiuntivi al contribuente.
  • Questioni formali relative a notifica, sottoscrizione della cartella o motivazione possono rimanere non decise se sussiste una causa sopravvenuta di estinzione: per preservare i propri diritti è utile produrre tempestivamente in giudizio ogni documentazione probatoria rilevante e, se possibile, contestare espressamente l'estensione degli effetti della definizione al proprio carico.
  • Prima di invocare la cessazione della materia del contendere in caso di adesione di un coobbligato, verificare la posizione espressa dall'agente della riscossione (comunicazioni formali) e la concreta ricezione del pagamento; in assenza di riconoscimento formale, l'effetto estensivo potrebbe essere controverso.

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