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Sentenza

Sentenza del 22/07/2020 n. 15595 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento per l'anno 2006 (IRPEF e addizionali) con cui l'Ufficio ha ripreso a tassazione e sanzionato il maggior reddito risultante dal disconoscimento delle perdite pregresse degli anni 2003 e 2005. I ricorrenti hanno dedotto più censure: richiesta di sospensione del giudizio per la pendenza di un giudizio pregiudicante; illegittimità dell'avviso per carenza di certezza delle perdite e validità della dichiarazione; decadenza della potestà di accertamento per il 2006; insufficiente motivazione e mancata allegazione degli atti presupposti; assenza dell'elemento soggettivo per l'irrogazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: 1) primo motivo inammissibile perché la richiesta di sospensione ex art. 337 c.p.c. è proposta per la prima volta in cassazione e perché il giudizio pregiudicante era già stato deciso sfavorevolmente con Cass. n. 755/2017; 2) il disconoscimento delle perdite determina effettivamente un maggior reddito e l'avviso è legittimo se fondato su elementi gravi e precisi (DPR 600/1973, art. 41-bis); 3) nessuna decadenza per l'anno 2006 perché l'accertamento ha riguardato il reddito del 2006 nel quale sono state utilizzate perdite indebitamente computate; 4) censura sulla motivazione/omessa allegazione inammissibile e generica, oltre a essere infondata se i presupposti erano noti al contribuente; 5) assenza di prova liberatoria sul profilo soggettivo: le sanzioni sono legittime in presenza di condotta consapevole/negligente e i contribuenti erano già a conoscenza del mancato riconoscimento delle perdite (PVC 2005 e adesione per il 2003). Condanna dei ricorrenti alle spese in favore dell'Agenzia per complessivi Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Fondamento procesale per i motivi di cassazione per violazione di legge; utilizzato per inquadrare le doglianze dedotte in cassazione.

  • art. 337 c.p.c.

    Norma sulla sospensione del giudizio per la pendenza di un giudizio pregiudicante; la corte rileva che la relativa richiesta non era stata tempestivamente o correttamente prospettata in primo grado.

  • art. 295 c.p.c.

    Riferita come norma con cui i ricorrenti avevano previamente chiesto la sospensione; distinzione operata dalla Corte rispetto all'art. 337 c.p.c.

  • L. n. 212/2000 (statuto del contribuente), art. 6

    Richiamata nella censura relativa alla sospensione; la Corte nota però l'errata o tardiva invocazione della norma da parte dei ricorrenti.

  • DPR 600/1973, art. 41-bis

    Consente l'accertamento in presenza di elementi gravi e precisi; la Corte ritiene che tali elementi sussistessero a fondamento degli avvisi relativi alle pregresse annualità.

  • DPR 600/1973, art. 43

    Norma richiamata nella censura di presunta decadenza dell'accertamento; la Corte precisa che l'accertamento ha riguardato il 2006, ossia l'anno di utilizzazione delle perdite, e pertanto la decadenza non opera.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    Richiamata nella doglianza sulla motivazione; la Corte distingue tra motivazione formale dell'atto e produzione probatoria nel processo.

  • art. 2697 c.c.

    Regola della ripartizione dell'onere della prova; utilizzata per evidenziare che la mancata allegazione non esime il contribuente dall'onere probatorio nel giudizio tributario.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 5

    Stabilisce i presupposti per l'applicazione delle sanzioni tributarie; la Corte ricorda la presunzione di colpa e la necessità per il contribuente di provare l'assenza di responsabilità.

  • L. n. 689/1981, art. 3

    Principio generale in tema sanzionatorio (richiamato tramite art. 5 del D.Lgs. 472/1997): non è sufficiente la mera volontarietà dell'atto, ma occorre anche la consapevolezza/negligenza imputabile al soggetto.

  • DPR 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata per il contributo unificato aggiuntivo in caso di ricorso principale: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento.

Massime di principio

  • La ripresa a tassazione di perdite pregresse indebitamente utilizzate in un anno successivo genera un maggior reddito per l'anno in cui sono state dichiarate e può legittimare l'accertamento su quell'anno (anche se le perdite hanno origine in anni anteriori).
  • Perché un motivo introdotto in cassazione sia ammissibile occorre che non si tratti di deduzione nuova o tardiva rispetto al percorso processuale: richieste di sospensione o eccezioni procedurali formulate per la prima volta in cassazione sono spesso inammissibili.
  • L'avviso di accertamento non necessita di prove incontrovertibili in fase di emissione: è sufficiente che sia fondato su elementi gravi, precisi e concordanti; l'eventuale approfondimento probatorio compete al giudizio.
  • La censura sulla insufficiente motivazione o sulla mancata allegazione di atti presupposti richiede specificità e autosufficienza nel ricorso; atti già conosciuti dal contribuente (es. avvisi precedenti) non devono necessariamente essere allegati per rendere valido l'avviso.
  • In tema di sanzioni tributarie opera una presunzione di colpa che grava sul contribuente: è sufficiente la consapevolezza o la condotta negligente per ritenere applicabili le sanzioni, salvo che il contribuente provi il contrario.
  • La distinzione tra vizio formale dell'atto (motivazione) e onere probatorio nel processo è centrale: l'assenza di elementi probatori allegati nell'avviso non equivale automaticamente a illegittimità, se il complesso probatorio può essere sviluppato in giudizio.

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