Cassazione Penale, Sentenza n. 14941/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo con un unico motivo di cassazione (ai sensi dell'art. 625‑bis c.p.p.), denunciando errori materiali e di fatto in relazione agli artt. 81, 132, 133 c.p. e 27 Cost. Sosteneva che la Corte di legittimità avesse errato nel ritenere che i motivi di appello non avessero censurato la dosimetria della pena base; in particolare affermava che il reato più grave, ai fini degli aumenti per continuazione, doveva essere individuato nel delitto associativo già accertato con sentenza irrevocabile del 16 luglio 2003, perché avrebbe avuto maggior disvalore (caratura soggetti, durata, intensità del dolo, commissione di reati‑fine come estorsione, ruolo nel clan). Contestava quindi il calcolo degli aumenti per continuazione e l'individuazione del reato più grave.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le deduzioni del ricorrente generiche e non idonee a dimostrare l'errore denunciato: il fatto che il giudice di appello avesse riconosciuto il reato continuato esterno non equivale a una censura sulla dosimetria della pena base; inoltre il ricorrente aveva fatto riferimento al quinto motivo del ricorso per cassazione anziché ai motivi di appello, pertanto non aveva provato un errore percettivo nella lettura delle censure di appello. La Corte ha poi richiamato il consolidato orientamento secondo cui, quando i reati unificati siano stati giudicati da giudici diversi, la violazione più grave si determina con riferimento alla pena concretamente inflitta (applicazione analogica dell'art. 187 disp. att. c.p.p.). Per l'annullamento con rinvio precedente la Corte aveva già disposto che gli aumenti per continuazione dovevano essere calcolati separatamente per ciascun reato satellite; la pronuncia impugnata è confermata per inammissibilità del ricorso. Conseguenze pecuniarie: condanna alle spese processuali e pagamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416‑bis c.p.
Norma del codice penale che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la sentenza di merito aveva condannato l'imputato per tale reato e per reati 'fine' collegati
art. 625‑bis c.p.p.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione nel processo penale; il ricorrente aveva proposto il ricorso ai sensi di questa disposizione
artt. 81, 132, 133 c.p.
Norme del codice penale concernenti la concorso di reati, il sistema delle pene (art. 132 sul calcolo della pena) e il loro trattamento (art. 133 sul concorso di pene), richiamate a fondamento delle censure sulla dosimetria
art. 27 Cost.
Richiamata dal ricorrente tra le garanzie costituzionali rilevanti per la determinazione della responsabilità e della pena, ma la Corte non ha ritenuto che dalla Costituzione discendesse una diversa valutazione della questione di fatto dedotta
art. 187 disp. att. c.p.p.
«si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave»
Applicata per analogia: quando reati unificati siano stati giudicati da giudici diversi, la violazione più grave si individua con riferimento alla pena concretamente inflitta in ciascun giudizio
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze economiche per la parte soccombente al ricorso per cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a una somma di €3.000,00 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente la dosimetria della pena base è necessario che la censura sulla determinazione della pena risulti concretamente formulata nei motivi di appello: non basta riferirsi a decisioni del giudice di merito o a conclusioni generiche in cassazione.
- Le deduzioni generiche o poco chiare in cassazione che non dimostrano l'esistenza di un preciso vizio nelle decisioni di merito sono di regola inammissibili.
- Quando reati oggetto di unificazione/proseguimento sono stati giudicati da giudici diversi, la scelta della "violazione più grave" per la continuazione si basa sulla pena effettivamente inflitta nei processi precedenti (applicazione analogica dell'art. 187 disp. att. c.p.p.); viceversa, se l'unificazione e la comparazione sono compiute dal medesimo giudice della cognizione, si guarda ai massimi e minimi edittali secondo la giurisprudenza consolidata.
- Se la Corte ha già annullato con rinvio la quantificazione degli aumenti per continuazione e ha chiesto un nuovo calcolo separato per reato satellite, il successivo tentativo di contestare tale quantificazione in Cassazione richiede censure specifiche e puntuali sul calcolo effettuato dal giudice di rinvio.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14853/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14854/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14855/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14857/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14861/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14862/2026 del 24/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →