Sentenza n. 4446/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Mugnano di Napoli in ordine alla istanza dello scorso 10.11.2025, così come sollecitata in data 11.12.2025, di sottoscrizione del contratto relativo all'affidamento del servizio di ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati per il Comune di Mugnano di Napoli (NA), mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 - CIG 9106546538; - nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere alla conclusione del detto procedimento entro il termine di trenta giorni, proposto dalla società ECONOVA s.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di conclusione del procedimento finalizzato alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio di ciclo integrato dei rifiuti urbani
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, aggiudicataria della gara con determinazione del 21 settembre 2023, ha esposto che il Comune aveva approvato lo schema contrattuale e comunicato gli oneri per la stipula. Dopo l'avvio di un procedimento di revoca dell'aggiudicazione per il mancato pagamento tempestivo degli oneri, la società ha corrisposto le somme richieste. Il Comune non avrebbe tuttavia concluso il procedimento di revoca né convocato l'aggiudicataria per la stipula del contratto. La società ha quindi presentato un'istanza di conclusione dell'iter e una successiva diffida, rimaste senza riscontro, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'amministrazione a provvedere entro trenta giorni. La ricorrente ha richiamato l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sulla richiesta dell'aggiudicatario, precisando che la situazione soggettiva rispetto alla stipula del contratto avrebbe consistenza di interesse legittimo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto quanto all'accertamento dell'obbligo di provvedere. Il TAR ha ritenuto che, nei confronti dell'aggiudicatario che chieda la stipula del contratto, sussista un obbligo giuridico dell'amministrazione di adottare una determinazione espressa, anche quando il dovere di provvedere derivi da specifiche ragioni di giustizia ed equità e dai doveri di correttezza e buona amministrazione, tali da generare nel privato una legittima aspettativa a conoscere la decisione pubblica. La società doveva provare il titolo della propria pretesa e poteva limitarsi ad allegare l'inadempimento; spettava invece al Comune dimostrare l'avvenuto riscontro. Poiché l'amministrazione non si è costituita e non ha provato di avere risposto, il silenzio è stato accertato come inadempimento, anche considerando il decorso del termine di sessanta giorni previsto per la stipula. Il Comune è stato condannato a pronunciarsi sulla sorte del contratto entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stata invece respinta la richiesta di condanna diretta alla stipula, poiché l'amministrazione può rifiutare motivatamente la sottoscrizione in presenza di imprescindibili esigenze pubbliche. In caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, per l'esecuzione della sentenza entro un ulteriore termine di trenta giorni. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori. Il dispositivo contiene un riferimento al Comune di Marano di Napoli, difforme rispetto al Comune indicato nell'epigrafe e nella motivazione.
Norme richiamate
art. 60 d.lgs. 50/2016
La gara per l'affidamento del servizio è stata indicata come procedura aperta ai sensi di tale disposizione.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
La sentenza dispone la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.
Massime di principio
- L'aggiudicatario che chieda la stipula del contratto ha diritto a ottenere dall'amministrazione una determinazione espressa sulla sorte del contratto; l'obbligo di provvedere può derivare, oltre che da una previsione normativa specifica, dai doveri di correttezza e buona amministrazione e dalla legittima aspettativa del privato a conoscere le ragioni della decisione.
- L'azione avverso il silenzio proposta dall'aggiudicatario non consente, di regola, di ottenere la condanna dell'amministrazione alla stipula del contratto, ma soltanto l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi; l'amministrazione conserva la possibilità di rifiutare motivatamente la stipula in presenza di imprescindibili esigenze pubbliche.
- Nel giudizio volto all'adempimento dell'obbligo di provvedere, il ricorrente deve provare il titolo della pretesa e può limitarsi ad allegare l'inadempimento, mentre spetta all'amministrazione convenuta dimostrare il fatto estintivo, quale l'avvenuto riscontro all'istanza.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere riscontrato le istanze dell'aggiudicatario entro il termine applicabile, il decorso del termine per la stipula e la mancata risposta consentono di accertare l'inadempimento dell'obbligo di provvedere.
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