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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21280/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 04/10/2024 con la quale il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord proscioglieva Swapan Dutta da tredici violazioni della normativa antinfortunistica (accertate il 15/06/2021) per applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il Procuratore contestava l'applicazione della particolare tenuità sostenendo: errata valutazione perché si tratta di più reati della stessa indole (tredici contravvenzioni), che integrano l'abitualità del comportamento; l'ottemperanza successiva (adempimento post factum) alle prescrizioni è irrilevante; si tratta di reati di pericolo per i quali la valutazione si compie ex ante; richiamati precedenti della Corte che, in casi analoghi, hanno escluso la tenuità in presenza di plurime violazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso tempestivo e lo ha accolto in parte: ha ritenuto carente la motivazione della sentenza impugnata in ordine ai fatti e agli elementi valutati a sostegno della particolare tenuità. La Corte ha ribadito principi di diritto: l'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. è applicabile anche ai reati di pericolo e non è in assoluto escluso; però il giudizio di tenuità richiede valutazione complessiva caso per caso ai sensi dell'art. 133 c.p. e deve tenere conto, tra l'altro, della natura e gravità delle violazioni, del contesto, del periodo temporale, dell'intensità del dolo e delle condotte successive. Quanto all'abitualità, la Corte ha richiamato i criteri delle Sezioni Unite (Tushaj): la serialità ostativa si realizza quando vi siano almeno tre reati della stessa indole (compreso quello per cui si procede). La Corte ha inoltre precisato che l'adempimento postumo può essere valutato dopo la novellazione del 2022, ma non può da solo trasformare in tenuità un'offesa che non lo era al momento del fatto. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione perché compia una nuova, adeguata valutazione di fatto e di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte conferma che, se ricorrono i presupposti e nei limiti della norma, è applicabile anche ai reati di pericolo e che il giudice può valutare anche condotte successive al fatto (per effetto della novellazione del 2022).

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri da utilizzare per valutare l'entità dell'offesa: modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo; il giudizio di tenuità dev'essere basato su questi elementi.

  • art. 172, n. 4 cod. proc. pen.

    Regola di computo dei termini processuali: il termine per impugnare decorre, nelle ipotesi richiamate, dal giorno successivo alla scadenza del termine ordinario di deposito della sentenza; concretamente porta al computo di 45 giorni nel caso di lettura del dispositivo e deposito della motivazione entro 15 giorni.

  • art. 544, comma 2, cod. proc. pen.

    Non deroga al principio di computo dei termini stabilito dall'art. 172 n.4; quindi non modifica il decorso dei termini per l'appello/cassazione nella fattispecie esaminata.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (riforma "Cartabia")

    Ha novellato l'art. 131-bis consentendo al giudice di tener conto, fra gli elementi valutabili, anche delle condotte successive al fatto (es. adempimenti). La Corte conferma che tale valutazione può essere svolta anche per fatti commessi prima della riforma, nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • d.lgs. n. 81/2008

    Normativa antinfortunistica le cui violazioni (contravvenzioni di pericolo) sono state contestate all'imputato; costituisce la fonte delle singole contravvenzioni oggetto del procedimento.

  • Sez. U, Tushaj (25/02/2016) e Sez. U, Coccimiglio (25/02/2016)

    Giurisprudenza di legittimità che ha affermato l'applicabilità dell'art. 131-bis a qualsiasi fattispecie di reato e ha fornito criteri per valutare l'abitualità/serialità e la possibilità di riconoscere la particolare tenuità anche per reati di pericolo.

  • Sez. U, n. 18891 (Ubaldi, 27/01/2022)

    Ha chiarito che la pluralità di reati unificati nella continuazione non esclude di per sé l'applicazione della causa di tenuità; occorre valutazione complessiva della fattispecie secondo vari indicatori.

  • Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024 (Campana)

    Ha ritenuto che l'adempimento integrale o parziale del debito tributario successivo al reato rientri fra le condotte valutabili ai fini dell'art. 131-bis dopo la riforma; principio estensibile per identità di ratio ad altre materie (es. adempimenti antinfortunistici).

Massime di principio

  • Il termine per proporre ricorso dalla lettura del dispositivo senza riserva di motivi può concretizzarsi in 45 giorni: 15 giorni ordinari per il deposito della motivazione + 30 giorni per il gravame (computo come stabilito dall'art.172 n.4). Verificare sempre la data di deposito della motivazione per il decorso dei termini.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. non è esclusa a priori per i reati di pericolo: va sempre effettuata una valutazione concreta e complessiva caso per caso.
  • La presenza di più reati della stessa indole non determina automaticamente l'esclusione della tenuità: la giurisprudenza (Tushaj) individua la soglia di serialità ostativa quando vi siano almeno tre reati della stessa indole (compreso quello per cui si procede), salvo valutazione complessiva.
  • La valutazione della tenuità dev'essere motivata con riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) e agli indicatori richiamati dalla giurisprudenza (natura e gravità delle violazioni, contesto, periodo temporale, intensità del dolo, conseguenze, ecc.).
  • Le condotte successive al reato (adempimenti postumi) possono essere valutate ai fini dell'art. 131-bis dopo la riforma del 2022, ma non possono da sole trasformare una condotta offensiva non tenue in una tenue; sono elementi integrativi del giudizio complessivo.
  • Se più violazioni sono state accertate nello stesso luogo e momento, il giudice deve accertare l'identità di indole e decidere se ciò integri abitualità ostativa; serve motivazione specifica sui fatti e sulle modalità realizzative.
  • Motivazione insufficiente o contraddittoria circa la tenuità (o circa il valore delle condotte successive) determina annullamento e rinvio per nuovo esame dei fatti e nuova motivazione.

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