Sentenza del 10/05/2022 n. 14689 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso di Euro 12.819,63 versati per gli anni 2008-2011 a titolo di tassa di concessione governativa prevista dall'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 (Euro 12,91 per utenza mensile per apparecchiature terminali del servizio radiomobile). La ricorrente sosteneva che il presupposto impositivo era venuto meno e quindi gli importi non erano dovuti. In primo grado la C.T.P. di Treviso aveva accolto il ricorso per silenzio-diniego dell'amministrazione; la C.T.R. del Veneto aveva poi riformato su principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione (n. 9650/2014), ritenendo che l'assoggettabilità perdurasse perché la previsione era stata riprodotta nel D.Lgs. n. 259/2003 (art. 160) e non avrebbe comportato minori oneri per lo Stato, con richiamo anche alla normativa interpretativa (D.L. 4/2014 conv. L. 50/2014) e alla giurisprudenza comunitaria (C‑335/2013).
La decisione
La società ha poi rinunciato al ricorso per cassazione (atto sottoscritto anche dall'Agenzia delle Entrate), per cui la Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio (sentenza del 12/04/2022, depositata il 10/05/2022). Non è stata resa alcuna pronuncia sul merito della pretesa di rimborso. Non si è deciso sul regolamento delle spese processuali in considerazione dell'adesione dell'Agenzia delle Entrate alla rinuncia; inoltre non è stato applicato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente in cassazione, in quanto la giurisprudenza esclude la sua applicabilità in caso di rinuncia all'impugnazione.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, allegato, art. 21 (tariffa)
prevede la tassa di concessione governativa di Euro 12,91 per ogni singola utenza affari e per ogni mese di utenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
La norma tariffaria è stata invocata come presupposto dell'imposta reclamata; la questione centrale è se tale previsione sia rimasta applicabile dopo la riforma regolamentare delle comunicazioni.
D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, art. 318
L'abrogazione è stata rilevata, ma i giudici hanno ritenuto che la disciplina sostanziale sia stata in pratica richiamata e riprodotta nella normativa successiva.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), art. 160 e art. 219
art. 160 riprodurrebbe la previsione; art. 219 stabilisce che dalla liberalizzazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato
La Corte d'appello ha ritenuto che l'assoggettabilità alla tassa perduri perché la regolazione vigente (art. 160) riproduce la previsione tariffaria e la disciplina di liberalizzazione non consente di creare nuovi oneri, giustificando il mantenimento della tariffa.
D.Lgs. 5 settembre 2001, n. 269
norma citata riguardo ai requisiti tecnici per la messa in commercio
Usata per argomentare che sia i telefoni cellulari sia le radio-trasmittenti rientrano nella stessa disciplina tecnica e di accesso.
D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, conv. L. 28 marzo 2014, n. 50
norma interpretativa che amplia la nozione di stazioni radioelettriche
Interpretata come conferma che il concetto di stazioni radioelettriche include il servizio radiomobile terrestre, evitando una differenziazione normativa che escluderebbe i cellulari dalla tassazione.
Corte di Giustizia UE, sentenza 12 dicembre 2013, C-335/2013
citata per escludere incompatibilità con la disciplina comunitaria
Usata per sostenere che l'applicabilità della tassa non contrasta con il diritto UE.
Cass. Sezioni Unite, n. 9650/2014
precetto giurisprudenziale richiamato dalla C.T.R.
Ha affermato che la disciplina sostanziale della tassa si è conservata nella normativa successiva (D.Lgs. n. 259/2003), favorendo la tesi dell'imponibilità.
Codice di procedura civile, artt. 390 e 391 c.p.c.
disciplinano la rinuncia e l'estinzione del processo
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo; la pronuncia è resa con sentenza quando l'udienza è già stata tenuta.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater (come modificato dalla L. n. 228/2012)
prevede un ulteriore importo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente
La giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicazione di tale maggiorazione nei casi di rinuncia all'impugnazione, trattandosi di misura sanzionatoria di stretta interpretazione.
Cass. n. 23175/2015 e Cass. n. 190871/2018
giurisprudenza citata in tema di contributo unificato e rinuncia
Confermano che la maggiorazione del contributo unificato non si applica alla rinuncia del ricorrente in cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione comporta l'estinzione del processo; se l'amministrazione aderisce, il giudice di cassazione dichiara l'estinzione senza decidere sul merito e normalmente non pronuncia sulle spese.
- Quando una norma tariffaria è stata abrogata ma la relativa disciplina è stata riprodotta o richiamata nella normativa successiva (es. Codice delle comunicazioni elettroniche), i tribunali tendono a ritenere che l'assoggettamento fiscale possa perdurare salvo chiara abrogazione del presupposto impositivo.
- In controversie su tributi amministrativi derivanti da norme tecniche o regolamentari del settore delle comunicazioni, è rilevante valutare se il legislatore nazionale o la giurisprudenza comunitaria abbiano esplicitamente escluso incompatibilità con il diritto UE; l'esistenza di pronunce della Corte di giustizia favorevoli riduce le possibilità di successo del contribuente.
- Per ottenere il rimborso è necessario un accertamento definitivo favorevole sul merito; una decisione di merito favorevole in primo grado può essere riformata in appello; l'iter giudiziario richiede valutazione del quadro normativo aggiornato (norme codificate, norme interpretative e giurisprudenza delle Sezioni Unite).
- Da un punto di vista processuale, la rinuncia all'impugnazione può essere una strategia per estinguere il contenzioso senza aggravio della maggiorazione del contributo unificato prevista per il soccombente in cassazione, purché sussista adesione dell'altra parte.
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