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Sentenza

Sentenza del 12/03/2019 n. 350 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

La prescrizione nei tributi periodici o non periodici - Interruzione della prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda il termine di prescrizione applicabile alle cartelle e alle pretese tributarie, distinguendo tra tributi periodici e obbligazioni tributarie non periodiche. Per i tributi periodici, come TARSU e TIA, il termine breve previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. trova applicazione quando non vi sia una pronuncia giudiziale definitiva. Per le obbligazioni non periodiche, quali quelle relative a imposte dirette e IVA, la prescrizione segue invece il termine ordinario previsto dalla normativa civilistica richiamata dalla giurisprudenza. Il testo evidenzia inoltre che la prescrizione può essere interrotta mediante la notifica di atti idonei, con conseguente decorrenza di un nuovo termine.

La decisione

La Corte Suprema ha affermato che il termine di prescrizione deve essere individuato in base alla natura della pretesa tributaria e non soltanto alla presenza di una cartella. I tributi periodici sono soggetti alla prescrizione breve, mentre le obbligazioni non periodiche seguono il termine ordinario. La notifica di un atto interruttivo interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine. Non è indicato nel testo l'esito concreto di una controversia specifica né una condanna o annullamento della cartella.

Norme richiamate

  • Art. 2948, n. 4, codice civile

    Si prescrivono in cinque anni: ... gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

    La norma è stata interpretata come applicabile ai tributi periodici, per i quali il pagamento si rinnova secondo una cadenza periodica, salvo che il credito sia stato definitivamente accertato con una pronuncia giudiziale.

  • Art. 2496, codice civile

    Il testo richiama questa disposizione come fondamento del termine ordinario applicabile alle obbligazioni tributarie non periodiche, quali imposte dirette e IVA; il riferimento normativo potrebbe tuttavia richiedere verifica, poiché la disciplina generale della prescrizione ordinaria è normalmente ricondotta all'art. 2946 c.c.

Massime di principio

  • Per stabilire la prescrizione di una cartella occorre esaminare la natura sostanziale del tributo e non limitarsi alla forma dell'atto notificato.
  • I tributi periodici degli enti locali, come TARSU e TIA, sono generalmente soggetti al termine breve di prescrizione previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., se non esiste una sentenza definitiva.
  • Le obbligazioni tributarie non periodiche, basate su presupposti autonomi e variabili, seguono il termine ordinario applicabile secondo la relativa disciplina.
  • La definitività di una pronuncia giudiziale può modificare il regime prescrizionale della pretesa, rendendo applicabile il termine previsto per il credito definitivamente accertato.
  • La notifica di un atto idoneo e validamente notificato interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine; occorre quindi verificare cronologicamente tutti gli atti ricevuti.
  • L'eventuale prescrizione deve essere eccepita considerando sia il termine applicabile sia la validità e la tempestività degli atti interruttivi.

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