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Sentenza

Sentenza del 21/12/2017 n. 5558 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamenti bancari - Rapporti finanziari - Presunzione legale - Prova contraria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento bancario non può essere superato con giustificazioni generiche, cumulative o meramente astratte. Il giudice deve esaminare specificamente ogni indizio e correlarlo alla singola movimentazione bancaria contestata, verificando se la prova, anche presuntiva, fornita dal contribuente sia idonea a escludere la rilevanza reddituale del movimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la ricostruzione del reddito mediante i dati dei rapporti bancari. I prelevamenti e i versamenti non adeguatamente giustificati possono essere presunti ricavi, salvo che il contribuente dimostri la loro estraneità alla propria attività reddituale e, in particolare, indichi il soggetto beneficiario dei prelevamenti o la causale delle movimentazioni. La prova contraria può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, ma deve riferirsi analiticamente a ciascun movimento contestato.

Norme richiamate

  • Disciplina degli accertamenti bancari e dei rapporti finanziari

    Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere utilizzate come base per presumere ricavi o componenti positivi di reddito, fatta salva la prova contraria del contribuente.

  • Presunzioni semplici

    Il contribuente può dimostrare l'irrilevanza reddituale delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, purché gli elementi siano valutati in modo puntuale e individualizzato per ciascun movimento.

Massime di principio

  • In caso di accertamento bancario, non è sufficiente contestare globalmente la ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria: occorre spiegare e documentare ogni singolo versamento o prelevamento.
  • La prova contraria può essere anche presuntiva, ma deve essere concreta, coerente e collegata alla specifica operazione bancaria.
  • Il giudice deve valutare analiticamente ciascun movimento contestato e non può fondarsi su motivazioni generiche o su una valutazione cumulativa delle movimentazioni.
  • Per i prelevamenti è particolarmente importante indicare il beneficiario o la destinazione delle somme, così da escluderne la rilevanza come ricavi non dichiarati.
  • La presunzione derivante dai dati bancari è superabile, ma il contribuente ha l'onere di fornire spiegazioni individualizzate e verificabili.

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