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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21587/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società ha impugnato dinanzi alle Sezioni Unite un provvedimento del Consiglio di Stato formalmente qualificato come ordinanza, emesso in un giudizio amministrativo d'appello in cui erano coinvolti anche enti pubblici. Il provvedimento aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio, ma nel contempo aveva affrontato e risolto preliminarmente la questione dell'ammissibilità dell'appello, riconoscendo in capo all'appellante un interesse concreto e attuale a impugnare atti urbanistici connessi all'esercizio di attività di campeggio in una specifica area. La ricorrente ha proposto ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, sostenendo in sostanza che il provvedimento non fosse dotato di decisorietà e che la questione dovesse essere scrutinata come attinente ai limiti della giurisdizione del giudice amministrativo. La controricorrente ha resistito. Il ricorso è stato esaminato anche rispetto alla proposta di definizione accelerata del Primo Presidente, che lo riteneva inammissibile o manifestamente infondato per difetto di decisorietà del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del Consiglio di Stato, pur formalmente denominato ordinanza e contenente anche un incombente istruttorio, avesse in realtà contenuto almeno parzialmente decisorio perché aveva definito una questione preliminare di rito sull'ammissibilità dell'impugnazione e sull'interesse ad agire. Tuttavia, ha escluso che la doglianza della ricorrente integrasse una vera questione di giurisdizione: la censura investiva infatti la tutelabilità della posizione soggettiva e quindi il merito della controversia, non i limiti esterni della giurisdizione. La Corte ha inoltre osservato, in via subordinata, che anche a voler qualificare la censura come attinente alla giurisdizione, il ricorso sarebbe comunque inammissibile perché il T.A.R. aveva già deciso sulla questione, almeno implicitamente, e la società avrebbe dovuto mantenere viva la questione mediante appello incidentale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato; non è stata pronunciata la condanna ex art. 96 c.p.c. perché l'esito del giudizio è risultato difforme dalla proposta di definizione accelerata e la ragione di inammissibilità accolta è stata diversa da quella originariamente ipotizzata.

Norme richiamate

  • art. 279 c.p.c.

    La decisorietà non dipende dalla forma del provvedimento, ma dal fatto che il giudice abbia deciso una questione preliminare che consente di proseguire il processo; il modello di separazione tra decisione e istruzione è richiamato come parametro sostanziale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione anticipata può fondarsi su inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata non è applicabile quando l'esito del giudizio si discosta dalla proposta di definizione accelerata per una ragione di inammissibilità radicalmente diversa.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La condanna non può essere pronunciata quando la ragione di inammissibilità accolta non coincide con quella originaria della proposta e non si tratta di mera ragione aggiuntiva.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo il criterio ordinario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della ricorribilità per cassazione conta il contenuto sostanziale del provvedimento e non la sua etichetta formale: un atto formalmente ordinatorio può essere impugnabile se decide, anche solo parzialmente, una questione preliminare di rito o di merito.
  • Quando la censura mira a contestare la sussistenza di una posizione soggettiva tutelabile come interesse legittimo, la doglianza attiene al merito della controversia e non ai limiti esterni della giurisdizione.
  • La questione di giurisdizione deve investire il riparto tra giudici o i limiti oggettivi della giurisdizione; non vi rientra la contestazione sulla fondatezza dell'interesse ad agire o sulla tutela della posizione sostanziale dedotta.
  • Se il giudice di primo grado ha già deciso, anche implicitamente, sulla questione di giurisdizione, la parte interessata deve coltivarla con l'impugnazione prevista nel giudizio di merito, non con un ricorso per cassazione sganciato dal corretto percorso impugnatorio.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere automaticamente applicata quando l'inammissibilità venga affermata per ragioni diverse e autonome rispetto a quelle poste a base della proposta di definizione accelerata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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