Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 6624/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, nonché del relativo decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – USR Campania, pubblicata con Decreto del Direttore Generale Prot n. 53685 del 6.9.2024, nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 209,50 punti; - della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, successivamente rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 67544 del 28.10.2024, nella parte in cui, ancora una volta, non risulta presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 209,50 punti; - della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, per la seconda volta rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 68792 del 31.10.2024, nella parte in cui, ancora, non risulta presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 209,50 punti. - per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem, del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali », convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”; - per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem, del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”; - per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la graduatoria finale di merito senza tener conto del diritto della ricorrente ad essere collocata tra gli idonei vincitori del concorso; - per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati dagli estremi ignoti a fronte dei quali la commissione d’esame ha ritenuto di collocarli in graduatoria in posizione superiore a quella della ricorrente sebbene aventi punteggio inferiore. - per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti con i quali i candidati inseriti nella graduatoria A022 sono stati individuati come possibili destinatari di ruolo e assegnatari di sede al posto della ricorrente, lesivi nella parte in cui l’Amministrazione non ha provveduto al corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria finale di merito e all’assunzione della stessa; - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente, compreso, sebbene atto non autonomamente impugnabile, l’avviso prot. AOOUSPNA n. 6456 del 30 aprile 2024. nonché per l’accertamento - del diritto della ricorrente di accedere alla documentazione amministrativa oggetto di istanza di accesso documentale del 20.9.2024, presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.n. 241/1990 e sulla quale, decorsi infruttuosamente trenta giorni, è venuto a formarsi il silenzio rigetto dell’USR della Campania; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9\1\2025 : - della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, nonché del relativo decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - USR Campania, pubblicata con Decreto del Direttore Generale Prot n. 69623 del 5.11.2024, nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 209,50 punti; - per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem, del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”; - per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem, del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”; - per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la rettifica della graduatoria finale di merito del 5.11.2024 senza tener conto del diritto della ricorrente ad essere collocata tra gli idonei vincitori del concorso; - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente con condanna - al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell’esclusione dalla graduatoria.

Giustizia amministrativa202412183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie finali di merito e relativi elenchi dei vincitori del concorso per la classe A022, nelle successive versioni e rettifiche, con mancato inserimento della ricorrente tra gli idonei vincitori; silenzio-rigetto sull'istanza di accesso documentale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie finali e gli elenchi dei vincitori del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A022, lamentando di non essere stata inserita tra gli idonei vincitori nonostante il punteggio complessivo di 209,50 punti. Ha inoltre contestato le successive rettifiche della graduatoria, gli atti della commissione e gli atti relativi all'individuazione dei candidati destinatari dell'immissione in ruolo e dell'assegnazione della sede. In via subordinata ha censurato, ove interpretati in senso sfavorevole, il decreto ministeriale n. 205 del 2023 e il decreto dipartimentale n. 2575 del 2023. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta il 20 settembre 2024, rispetto alla quale assumeva essersi formato il silenzio-rigetto, nonché il risarcimento in forma specifica o per equivalente dei danni derivanti dalla mancata inclusione in graduatoria. Con la presente ordinanza il Collegio non ha deciso nel merito i motivi, ma ha ritenuto necessari ulteriori chiarimenti istruttori sull'individuazione della soglia di punteggio utile all'immissione in ruolo, anche dopo l'integrazione disposta ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. n. 4/2025, sulle modalità di scorrimento conseguenti alle rinunce, sulla considerazione delle riserve dei beneficiari e sugli eventuali ulteriori scorrimenti intervenuti nelle more.

La decisione

Il TAR ha disposto incombenti istruttori a carico dell'amministrazione resistente, ritenendo insufficienti i chiarimenti già forniti con la nota dell'Ufficio scolastico regionale del 30 settembre 2025. L'amministrazione dovrà depositare, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una memoria contenente una chiara illustrazione dell'articolazione delle diverse categorie e gli elenchi nominativi dei relativi beneficiari, precisando: la soglia di punteggio individuata per l'immissione in ruolo in assenza di titolo di riserva; le modalità di scorrimento determinate dalle rinunce e l'individuazione dei candidati subentranti, con considerazione delle riserve; gli eventuali ulteriori scorrimenti disposti nel corso del giudizio. La decisione sul merito delle domande di annullamento, accesso e risarcimento è stata rinviata. È stata fissata per il prosieguo l'udienza pubblica del 25 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 4/2025

    La disposizione è richiamata in relazione all'integrazione della disciplina rilevante per l'individuazione della soglia di punteggio utile all'immissione in ruolo.

  • artt. 22 ss. l. n. 241/1990

    Sono richiamati dalla ricorrente quale fondamento dell'istanza di accesso documentale; la presente ordinanza non decide la domanda di accesso.

Massime di principio

  • Quando i chiarimenti dell'amministrazione non consentono di verificare la correttezza dell'inserimento in una graduatoria concorsuale e degli scorrimenti successivi, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori, imponendo all'amministrazione di chiarire i criteri applicati e di depositare la documentazione nominativa necessaria.
  • In una controversia sull'immissione in ruolo mediante scorrimento di una graduatoria, l'amministrazione deve documentare la soglia di punteggio applicata, le rinunce intervenute, i candidati subentranti, il rilievo delle riserve e gli eventuali ulteriori scorrimenti disposti durante il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimentoRiserve di posti e preferenze
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.