Ordinanza n. 164/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 48010 del 07.10.2025; - nonché del non conosciuto parere del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024, mai notificato a parte ricorrente né allegato al provvedimento quindi non conosciuto; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per la specializzazione sul sostegno, unitamente al parere ministeriale presupposto non conosciuto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per il percorso di specializzazione sul sostegno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. È stato altresì impugnato il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca posto a fondamento del diniego, non notificato né allegato al provvedimento. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato l'inadeguata valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, incluso il piano analitico del corso di studi, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore. Ha inoltre dedotto l'illegittimità delle argomentazioni concernenti l'assenza di natura abilitante del titolo e l'insufficiente motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi, anche in rapporto ai principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e alla possibilità di colmare le differenze mediante misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, anche ai fini del riesame dell'istanza. A un primo e sommario esame, il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo svolto all'estero, il piano analitico del corso e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo risultano già superate dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria n. 18-22/2022 e che la motivazione sulle divergenze formative deve essere rigorosa, considerando la disciplina europea sul riconoscimento dei titoli professionali, la circolazione dei lavoratori e la possibilità di imporre misure compensative. Il periculum è stato ravvisato anche in relazione al contratto di insegnamento sul sostegno in corso, con scadenza il 30 giugno 2026. L'udienza di merito sarà fissata separatamente, ove la ricorrente manifesti interesse alla trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La norma è stata applicata per concedere la tutela cautelare, ravvisando i presupposti nella plausibile fondatezza delle censure e nel pregiudizio connesso alla situazione professionale della ricorrente.
Adunanza plenaria, sentenze n. 18-22/2022
le argomentazioni ostative inerenti all'assenza di natura abilitante del titolo sono già state risolte dall'Adunanza plenaria (n. 18-22/2022)
La natura non abilitante del titolo non può costituire, secondo il richiamo giurisprudenziale operato dal TAR, un'argomentazione ostativa decisiva al riconoscimento della formazione professionale.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita all'estero, l'amministrazione deve esaminare complessivamente la documentazione dell'iter formativo, compreso il piano analitico del corso di studi e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Il diniego di riconoscimento di una formazione professionale estera non può fondarsi esclusivamente sull'assenza di natura abilitante del titolo quando tale argomentazione sia incompatibile con i principi affermati dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria richiamata dal giudice.
- La motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi esteri e nazionali deve essere rigorosa e specifica, in considerazione dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, anziché determinare automaticamente il rigetto della domanda di riconoscimento.
- La pendenza di un contratto di insegnamento sul sostegno, con scadenza ravvicinata, può integrare il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare del diniego di riconoscimento e per il riesame dell'istanza.
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