Cassazione Penale, Sentenza n. 14049/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pasquale Esposito impugna per violazione di legge e vizio motivazionale l'aumento di pena disposto in relazione al vincolo di continuazione fallimentare previsto dall'art. 219, primo comma, n. 2, della legge fallimentare, deducendo che, essendo state riconosciute in sede di merito circostanze attenuanti generiche prevalenti, non avrebbe dovuto essere applicato l'aumento per la continuazione. Silvio Fabbri censura la mancata riqualificazione del fatto nel più lieve delitto di bancarotta semplice, contestando la valutazione dei fatti e della qualificazione giuridica operata dai giudici di merito.
La decisione
Per Pasquale Esposito il ricorso è stato ritenuto fondato: la Corte ha affermato che la continuazione fallimentare è circostanza aggravante e che, una volta riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di merito non avrebbero dovuto applicare l'aumento per la continuazione per gli ulteriori episodi delittuosi; è stata quindi eliminata la parte di pena applicata in forza di tale aumento e la pena finale è stata rideterminata in 1 anno e 4 mesi di reclusione, in conformità all'art. 620, comma 1, cod. proc. pen. Per Silvio Fabbri il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile: la Corte ha ritenuto che il motivo sia essenzialmente rivalutativo del compendio probatorio e non rientri nei profili di vizio apprezzabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 219, primo comma, n. 2
La continuazione fallimentare è considerata una circostanza aggravante; tuttavia, una volta riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non può essere applicato l'aumento di pena per la continuazione rispetto agli ulteriori episodi delittuosi
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limita il sindacato della Corte di Cassazione ai vizi di motivazione che emergono dal contrasto logico-interni della sentenza; non è consentita alla Cassazione una libera rivalutazione del compendio probatorio né il riesame dei fatti attentamente motivati dai giudici di merito
codice di procedura penale, art. 620, comma 1
Norma invocata per la rideterminazione della pena da parte della Corte di Cassazione dopo l'eliminazione dell'aumento di pena; la Corte ha rideterminato la pena finale in base a tale previsione
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022, Farruggia, Rv. 283526 - 02)
Precedente interpretativo che conferma il principio secondo cui la riconosciuta prevalenza delle attenuanti esclude l'aumento per la continuazione
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01)
Sancisce i limiti del sindacato della Cassazione in tema di motivazione e la impossibilità di trasformare un ricorso in un riesame dei fatti e delle valutazioni di merito
Massime di principio
- La continuazione tra reati rilevabile ai sensi della normativa fallimentare è un'aggravante: tuttavia, se in concreto le circostanze attenuanti generiche sono ritenute prevalenti, i giudici non possono compensare tale prevalenza applicando un aumento per continuazione; la prevalenza delle attenuanti esclude l'aumento
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione del compendio probatorio: i ricorsi che si riducono a una nuova valutazione dei fatti sono spesso dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
- Se la Cassazione accerta un vizio formale o applicativo (es. illegittimo aumento di pena) può eliminarne gli effetti e procedere direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi delle norme procedurali applicabili
- Gli appellanti soccombenti possono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, a somme a favore della Cassa delle ammende; ciò costituisce rischio concreto del ricorso in Cassazione quando le censure sono ritenute manifestamente infondate
- Nella formulazione dei motivi è cruciale differenziare i profili di diritto (es. violazione di legge, vizio motivazionale formale) dalle semplici richieste di rivalutazione probatoria: i primi sono sindacabili in Cassazione, i secondi generalmente no
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