Cassazione Penale, Sentenza n. 25667/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la decisione della Corte d'appello di Bologna che, in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., aveva rigettato l'istanza di sostituzione della pena detentiva (pena < 4 anni) con la detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per presunta rinnovata valutazione di profili già esaminati dalla sentenza poi annullata dalla Corte di cassazione; sosteneva inoltre di aver espresso consenso alla sostituzione della pena sia con che senza autorizzazione al lavoro e censurava l'interpretazione dell'art. 598-bis c.p.p., ritenendo che la norma avrebbe consentito di aggiornare l'udienza per acquisire il consenso in caso di dubbio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i tre profili di censura: (i) sulla formazione del giudicato la Corte ha rilevato che la sentenza di cassazione aveva annullato con rinvio la decisione di merito, per cui non poteva essersi formato alcun giudicato su personalità e ampiezza del consenso; (ii) la Corte di appello ha correttamente interpretato la domanda del Bonora come resa sotto condizione sospensiva dell'ottenimento dell'autorizzazione al lavoro, sicché il consenso era limitato e non già pieno e incondizionato; (iii) l'art. 598-bis c.p.p. non autorizza il giudice a disporre un rinvio per acquisire in seguito un consenso successivo: il consenso deve essere manifestato 'nei modi e nelle forme di legge' e nei termini previsti. Infine è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 55 del d.lvo 21/11/2007 n.231
Norma indicata quale fattispecie del reato per cui il ricorrente era stato condannato; rilevante per inquadrare la pena applicata (pena detentiva inferiore a quattro anni).
art. 598-bis c.p.p.
Secondo la Corte, la norma impone che il consenso dell'imputato alla sostituzione della pena sia manifestato nei modi, nelle forme e nei termini di legge; non consente al giudice di disporre un rinvio per ottenere in un momento successivo un consenso non già prestato.
art. 616 c.p.p.
Disposizione richiamata quale base normativa per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Sez. 3 n. 42825 del 15/10/2024 (rv. 287219) - giurisprudenza
Giurisprudenza richiamata in motivazione per precisare i termini e le modalità con cui deve essere formulata l'istanza di sostituzione della pena e per supportare il principio che il consenso deve essere espresso nei tempi e nelle forme di legge.
Massime di principio
- La pronuncia di Cassazione che annulla con rinvio impedisce la formazione di un giudicato sui punti oggetto di annullamento: i profili rimessi al giudice di merito vanno quindi riesaminati.
- Il consenso dell'imputato alla sostituzione della pena deve essere espresso nei modi, nelle forme e nei termini previsti dalla legge: un consenso condizionato (es. "solo se viene rilasciata l'autorizzazione al lavoro") può essere interpretato come insufficiente o limitato e non equivale a un consenso pieno e incondizionato.
- Il giudice non può, di regola, disporre un semplice rinvio per acquisire successivamente un consenso non prestato: la normativa (e la giurisprudenza) richiedono che il consenso sia manifestato tempestivamente e secondo le formalità previste.
- Se la documentazione richiesta per valutare l'applicabilità di una pena sostitutiva manca, il giudice di merito deve valutare la possibilità di acquisirla ex officio quando ciò sia possibile e necessario; l'omissione di talune verifiche può determinare l'annullamento in sede di legittimità.
- La formulazione letterale dell'istanza presentata dall'imputato è rilevante: i giudici possono darne lettura restrittiva se il testo mostra chiaramente una condizione sospensiva o limitativa del consenso.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione è possibile la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto chi impugna dovrebbe valutare con attenzione la fondatezza delle censure e la completezza della documentazione.
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