Cassazione Civile, Ordinanza n. 03660/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo di modesto valore emesso dal Giudice di pace di Torino su istanza di una società creditrice nei confronti di un'altra società. La società ingiunta propose opposizione e, oltre a contestare il decreto, formulò una domanda riconvenzionale risarcitoria fondata sull'allegato inadempimento della controparte. Il Giudice di pace ritenne che la riconvenzionale eccedesse il proprio limite di valore e si dichiarò incompetente sull'intera causa, rimettendo tutto al Tribunale per trattare congiuntamente opposizione e riconvenzionale in un unico processo. Il Tribunale, però, ha rilevato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza funzionale del giudice che ha emesso il monitorio è inderogabile e che, se l'opponente introduce una riconvenzionale eccedente il valore, il giudice deve separare le domande, trattenendo l'opposizione e rimettendo solo la riconvenzionale al giudice competente per valore. Ha quindi chiesto d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. chiedendo di essere dichiarato competente solo sulla domanda riconvenzionale, e di attribuire al Giudice di pace la cognizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio. Ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Torino a conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Torino a conoscere della sola domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'opponente. Ha inoltre fissato il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza per la riassunzione. Non sono state liquidate spese per il regolamento, poiché il conflitto è stato sollevato d'ufficio dal giudice incompetente.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile nei soli casi di conflitto negativo di competenza nei limiti previsti dalla norma; in presenza dei presupposti, il giudice ad quem può sollevarlo per ripristinare la corretta ripartizione della competenza.
art. 38 c.p.c.
La richiesta di regolamento d'ufficio deve rispettare i termini preclusivi stabiliti dalla norma; nel caso concreto la preclusione non era maturata.
art. 171-bis c.p.c.
La questione di competenza era stata rilevata nelle verifiche preliminari e sottoposta alle difese, così da non rendere tardivo il successivo regolamento d'ufficio.
art. 645 c.p.c.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza del giudice che ha emesso il decreto è funzionale, inderogabile e non modificabile per connessione, litispendenza o continenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza del giudice che ha emesso il decreto è funzionale e inderogabile: non può essere attratta o modificata da domande connesse, neppure per ragioni di economia processuale.
- Se l'opponente propone una domanda riconvenzionale eccedente per valore la competenza del giudice dell'opposizione, il giudice deve separare le cause, trattenendo l'opposizione e rimettendo la riconvenzionale al giudice competente per valore.
- Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. è proponibile solo quando vi sia un conflitto negativo nelle ipotesi consentite dall'ordinamento; non è utilizzabile per questioni di competenza per valore o territoriale derogabile che siano ormai coperte dalle preclusioni o vincolanti per il giudice successivo.
- La declaratoria di incompetenza resa dal giudice dell'opposizione per il solo superamento del valore della riconvenzionale non travolge la competenza funzionale sul monitorio, che va comunque preservata e ripristinata attraverso la separazione delle domande.
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