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Circolare

Circolare numero 64 del 7-3-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica gli importi giornalieri da assumere, per l’anno 1991, ai fini del calcolo delle prestazioni economiche di malattia e maternità per diverse categorie di lavoratori. Vengono indicati i valori applicabili ai soci di cooperative, ai lavoratori agricoli a tempo determinato, ai domestici e familiari, alle lavoratrici autonome e coltivatrici dirette, nonché un richiamo alla disciplina per i lavoratori portuali. Sono inoltre precisati i criteri provvisori, gli adeguamenti eventualmente successivi e i riferimenti normativi di base.

Importi giornalieri 1991 per prestazioni economiche di malattia e maternità

Importi giornalieri 1991 per malattia e maternità

La circolare aggiorna gli importi giornalieri da utilizzare per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e maternità riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga compresi nell’anno 1991. Il documento distingue le diverse categorie di lavoratori interessate e indica, per ciascuna, il parametro retributivo da assumere, precisando ove il calcolo sia provvisorio o soggetto a successivo conguaglio.

Soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, la circolare richiama la disciplina sul limite minimo della retribuzione giornaliera prevista dall’art. 1, comma 4, della legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall’art. 5, comma 19, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per gli eventi indennizzabili in base a periodi di paga del 1991, le prestazioni di malattia e maternità devono essere liquidate, nella misura percentuale prevista, assumendo come base giornaliera L. 26.730.

La circolare precisa che si tratta di una retribuzione minima e che resta fermo l’eventuale adeguamento a un livello superiore che dovesse essere stabilito con successivi decreti. Le sedi devono portare a conoscenza delle società ed enti cooperativi interessati tale indicazione e disporre le integrazioni per le prestazioni eventualmente già liquidate con le precedenti misure.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, nelle more della pubblicazione dei decreti sui salari convenzionali validi per l’anno in corso, le indennità di malattia e maternità devono essere calcolate in via provvisoria e salvo conguaglio sulla base delle retribuzioni convenzionali vigenti per l’anno 1990, come richiamate dalla circolare n. 207 del 18 settembre 1990.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, dal 1 gennaio 1991 le retribuzioni orarie convenzionali risultano variate in relazione alle variazioni dell’indice del costo della vita, in applicazione dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come previsto dall’articolo 1 della legge n. 895 del 30 dicembre 1980. Tali importi devono essere considerati ai fini delle prestazioni economiche di maternità da erogare sulla base di retribuzioni di pertinenza del 1991.

Le classi indicate dalla circolare sono le seguenti:

  • L. 3.910 per retribuzioni effettive fino a L. 5.400;
  • L. 5.400 per retribuzioni effettive da L. 5.400 a L. 8.100;
  • L. 8.100 per retribuzioni effettive superiori a L. 8.100.

Lavoratrici autonome e coltivatrici dirette

Per gli eventi indennizzabili nell’anno 1991, ai fini delle prestazioni previste dalla legge n. 546/1987, la circolare stabilisce i seguenti parametri:

  • L. 39.770 per lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1990 per gli operai agricoli a tempo indeterminato;
  • L. 42.560 per lavoratrici autonome artigiane, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1991 per la qualifica di impiegato dell’artigianato;
  • L. 37.280 per lavoratrici autonome esercenti attività commerciali, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1991 per la qualifica di impiegato del commercio.

Lavoratori portuali

La circolare ricorda inoltre che, in base alla disciplina introdotta con la legge 24 marzo 1990, n. 58, per i lavoratori portuali le prestazioni economiche di malattia e maternità sono erogabili sulla base delle retribuzioni effettive, secondo i criteri applicati agli operai dell’industria.

Riferimenti e precisazioni finali

Il testo richiama infine alcune note esplicative: l’elenco delle attività lavorative originariamente allegato al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, è stato integrato con D.M. 4 aprile 1989; inoltre, per il calcolo applicabile ai soci di cooperative, si segnala che deve operare il meccanismo della legge n. 537/1981, poiché il "minimo dei minimi" determinato secondo la legge n. 863/1984 risulta inferiore (L. 25.978).

Punti principali

Soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le prestazioni economiche di malattia e maternità per eventi indennizzabili su periodi di paga compresi nel 1991 devono essere liquidate, nella misura percentuale prevista, sulla base di L. 26.730 giornaliere. Resta salvo l’eventuale adeguamento a un livello superiore che sarà stabilito da successivi decreti. Le sedi devono informare le cooperative interessate e disporre le integrazioni per eventuali prestazioni già liquidate con importi inferiori.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

In attesa della pubblicazione dei decreti sui salari convenzionali per l’anno in corso, le indennità di malattia e maternità dei lavoratori agricoli a tempo determinato devono essere calcolate provvisoriamente, salvo conguaglio, utilizzando le retribuzioni convenzionali già vigenti per il 1990, richiamate nella circolare n. 207 del 18 settembre 1990.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Dal 1 gennaio 1991 le retribuzioni orarie convenzionali per i lavoratori domestici e familiari risultano variate in relazione all’indice del costo della vita. Tali valori devono essere considerati per le prestazioni di maternità riferite a retribuzioni dell’anno 1991. Le fasce indicate sono: L. 3.910 fino a L. 5.400; L. 5.400 da L. 5.400 a L. 8.100; L. 8.100 oltre L. 8.100.

Lavoratrici autonome e coltivatrici dirette

Per gli eventi indennizzabili nel 1991, ai fini della legge n. 546/1987, devono essere presi a riferimento i seguenti parametri: L. 39.770 per coltivatrici dirette, colone e mezzadre; L. 42.560 per lavoratrici autonome artigiane; L. 37.280 per lavoratrici autonome esercenti attività commerciali. I valori corrispondono ai limiti minimi di retribuzione giornaliera indicati per le rispettive categorie di riferimento.

Lavoratori portuali

Si richiama, infine, che per effetto della legge 24 marzo 1990, n. 58, le prestazioni economiche di malattia e maternità per i lavoratori portuali sono erogabili sulla base delle retribuzioni effettive, secondo i criteri applicati agli operai dell’industria.

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