Cassazione Penale, Sentenza n. 21507/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo sollevato in relazione a richieste di misure cautelari personali e reali presentate dall'Ufficio di Torino del Procuratore Europeo. L'Ufficio EPPO di Torino aveva avocato il procedimento 74/21 EPPO (originato dal procedimento 19621/2021 della Procura di Torino) e aveva fatto confluire nel medesimo il procedimento 477/2019 proveniente dalla Procura di Ancona. Il GIP di Torino si era dichiarato incompetente ritenendo applicabile il criterio speciale di cui all'art. 18, comma 1, D.Lgs. 74/2000 e ritenendo che il luogo di accertamento del reato fosse Ancona (per la maggiore gravità dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e per le indagini svolte dal GICO di Ancona). Il GIP di Ancona, invece, pur applicando il medesimo art. 18, indicava come luogo di accertamento Torino, rilevando che solo a seguito di indagini bancarie delegate dall'EPPO di Torino e di ulteriori attività svolte a Torino erano stati contestati compiutamente i capi aggiuntivi (capi 3 e 38) e che a Torino le attività investigative erano state ricomposte e valutate unitariamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato competente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino e ha disposto la trasmissione degli atti a quest'ultimo. La decisione si è fondata sull'interpretazione dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 74/2000 secondo cui, quando non è possibile determinare la competenza territoriale ai sensi dell'art. 8 c.p.p., il giudice competente è quello del luogo di accertamento del reato; tale luogo va individuato nella sede dell'Ufficio dove è stata compiuta un'effettiva valutazione e ricostruzione degli elementi di reato. La Corte ha ritenuto che a Torino le indagini svolte in sedi diverse erano state ricondotte ad unità, valutate complessivamente e integrati elementi (anche tramite indagini bancarie) che hanno permesso la completa contestazione dei reati, sicché Torino è il luogo dell'accertamento.
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000, art. 18 comma 1
art. 18 comma primo D.Lgs. 74/2000
Se la competenza territoriale non può essere determinata ai sensi dell'art. 8 c.p.p., è competente il giudice del luogo di accertamento del reato; il "luogo dell'accertamento" si individua nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta un'effettiva valutazione e ricomposizione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione.
Codice di procedura penale, art. 8
Criterio generale che individua la competenza nel luogo di commissione del reato; nel caso di specie è stato escluso come applicabile perché non era possibile individuare il luogo effettivo di emissione delle fatture (sedi fittizie).
D.Lgs. 74/2000, art. 18 comma 3
art. 18 comma terzo D.Lgs. 74/2000
Riguarda i casi in cui le fatture siano state emesse in circondari diversi; nel caso concreto è stato ritenuto non operativo perché non risultava che le fatture fossero state emesse in distretti diversi.
Giurisprudenza richiamata: Cass. Sez. 3, n. 36118 del 15/07/2024 (Lipani)
Sez. 3, n. 36118 del 15/07/2024, Lipani, Rv. 286900 - 01
Principio secondo cui, nei reati tributari, il luogo dell'accertamento va individuato nella sede dell'Ufficio che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi di fatto; tale principio è stato richiamato e applicato per ritenere competente Torino.
Massime di principio
- Per i reati tributari, se non è possibile determinare il luogo della commissione ai sensi dell'art. 8 c.p.p., si applica l'art. 18 D.Lgs. 74/2000: il "luogo dell'accertamento" è la sede dell'Ufficio che ha effettuato la valutazione effettiva e unitaria degli elementi di fatto, non il luogo in cui i dati sono stati raccolti.
- Occorre privilegiare l'ufficio che ha ricomposto, valutato e dato una visione d'insieme degli atti investigativi (anche se i dati provengono da più procure o comandi di polizia giudiziaria), poiché è quello che ha realizzato la ricostruzione probatoria essenziale per la contestazione.
- La mera acquisizione di informazioni in un luogo (es. indagini svolte localmente) è meno rilevante rispetto all'attività di valutazione analitica e di sintesi svolta dall'ufficio che ha unificato le indagini.
- L'iscrizione del procedimento e le indagini decisive (es. deleghe per accertamenti bancari che hanno permesso la completa contestazione dei capi) sono elementi che rafforzano l'individuazione del luogo di accertamento nella sede dell'ufficio che ha compiuto tali attività.
- L'art. 18 comma 3 opera solo se è dimostrabile che le emissioni (es. di fatture) siano avvenute in circondari diversi; in assenza di ciò, si applica il comma 1.
- In caso di conflitto, i giudici valuteranno quale ufficio ha la visione complessiva e la capacità di valutare compiutamente gli elementi: a favore dell'ufficio che ha ricostruito unitariamente il fatto sarà dichiarata la competenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21262/2025 del 06/06/2025
- Sentenza penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21263/2025 del 06/06/2025
- Sentenza penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21264/2025 del 06/06/2025
- Sentenza penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21265/2025 del 06/06/2025
- Sentenza penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21266/2025 del 06/06/2025
- Sentenza penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21268/2025 del 06/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →