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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18162/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva presentato domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento per un credito complessivo superiore a un milione di euro, oltre IVA e interessi, fondato su fatture relative ad avvio attività e giacenze di magazzino; inoltre aveva chiesto l'ammissione di un ulteriore credito per somme pagate ai lavoratori in applicazione dell'art. 2112 c.c., assumendo che tali importi fossero dovuti in forza di un rapporto di solidarietà e di accordi intervenuti tra le società coinvolte. Il giudice delegato aveva respinto la domanda per la unilateralità delle fatture e per l'insufficienza della documentazione. Il tribunale, in sede di opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall., aveva confermato l'esclusione del credito dal passivo. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge sostenendo che l'azione di regresso riguardava crediti retributivi maturati prima del 20 luglio 2015; con i motivi secondo, terzo e quarto ha censurato l'interpretazione dell'accordo di ricognizione e regolamentazione dei rapporti pendenti del 29 dicembre 2016 e del contratto di affitto/cessione d'azienda, affermando che il debito avrebbe dovuto gravare sul cessionario e che il tribunale avrebbe male interpretato le clausole sulla compensazione e sul subentro; con il quinto motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice non avesse considerato il tabulato delle giacenze di magazzino e l'atto di ricognizione, da cui avrebbe potuto ricavarsi la prova del credito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non indicava puntualmente le affermazioni della sentenza in contrasto con le norme invocate né chiariva in modo specifico il preteso errore relativo ai crediti maturati ante 20 luglio 2015. Ha ritenuto inammissibili anche i motivi secondo, terzo e quarto perché, sotto l'apparente denuncia di violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., si risolvevano in una mera diversa lettura delle clausole contrattuali, senza spiegare in che modo il tribunale si fosse discostato dai canoni ermeneutici. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo perché non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma contestava la valutazione di singoli documenti e prove, attività riservata al giudice di merito. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione del fallimento; è stato però disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge in cassazione è inammissibile se non individua specificamente le norme violate, il contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'onere di specificità dei motivi impone di indicare le ragioni del preteso contrasto tra decisione impugnata e norma di legge; non basta il generico dissenso dalla motivazione.

  • art. 98 R.d. n. 267 del 1942

    Richiamato come norma processuale dell'opposizione allo stato passivo; il motivo che lo invoca deve essere specifico e confrontarsi con la decisione impugnata.

  • art. 99 R.d. n. 267 del 1942

    Richiamato nel contesto dell'opposizione allo stato passivo; la censura deve indicare puntualmente gli errori di diritto della sentenza di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a dimostrare la violazione del giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza una correlazione specifica con le affermazioni della sentenza impugnata.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    La loro violazione può essere denunciata solo indicando in modo preciso i canoni interpretativi violati e spiegando come il giudice se ne sia discostato; non è consentita la mera contrapposizione di una lettura alternativa del contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o per il cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Per dedurre il vizio di omesso esame occorre indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, richiede il rispetto degli oneri di specifica indicazione degli atti e dei fatti rilevanti.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai crediti retributivi e alla solidarietà tra cedente e cessionario; la Corte non affronta il merito della questione perché i motivi sono inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se non individua specificamente le norme asseritamente violate, le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata e il concreto contrasto tra queste e il precetto normativo.
  • Quando si censura l'interpretazione di un contratto, non è sufficiente proporre una lettura alternativa delle clausole: il ricorrente deve indicare i canoni ermeneutici violati e spiegare puntualmente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, e non la mancata valutazione di singoli documenti o il diverso apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
  • In sede di legittimità, la critica che si limita a contestare la valutazione probatoria del giudice di merito è inammissibile se non si traduce nell'allegazione di un fatto storico decisivo effettivamente omesso.
  • L'inosservanza degli oneri di specificità e di autosufficienza del ricorso comporta l'inammissibilità del motivo, con conferma della decisione di merito impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniTransazioneInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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