Cassazione Penale, Ordinanza n. 25488/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello lamentando l’inosservanza della legge penale in relazione all’art. 712 c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ricondotta non al reato contestato ma alla sola sanzione amministrativa evocata dalla difesa ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. 35/2005. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle emergenze di merito, operazione preclusa in sede di legittimità in assenza di specifica deduzione di travisamenti processuali. Inoltre, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché prospettato per la prima volta in cassazione, in violazione del principio di devoluzione ex art. 606, ultimo comma, c.p.p.
Norme richiamate
art. 712 c.p.
Norma invocata dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica della condotta; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile.
art. 1, comma 7, D.L. 35/2005
Richiamato dalla difesa per sostenere l’applicazione della sola sanzione amministrativa; la Corte richiama tale prospettazione solo per evidenziare che essa mirava a sostituire la contestazione penale con una valutazione alternativa dei fatti.
art. 606, ultimo comma, c.p.p.
È preclusa in cassazione la deduzione di questioni nuove non devolute nei precedenti gradi di giudizio; la nuova formulazione del motivo determina inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle emergenze di merito, salvo che il ricorrente indichi specifici travisamenti della prova già valorizzata dalla sentenza impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca per la prima volta una questione non devoluta nei precedenti gradi di giudizio, per violazione della catena devolutiva.
- La deduzione di una diversa qualificazione giuridica della condotta non può risolversi in una contestazione generica o meramente alternativa rispetto all’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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