Cassazione Civile, Ordinanza n. 06725/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (trasgressore)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per eccesso di velocità ex art. 142 c.d.s. elevato nei confronti di un automobilista e dalla successiva ordinanza-ingiunzione prefettizia. In primo grado l'opposizione era stata respinta, mentre il Tribunale, in appello, aveva annullato verbale e ordinanza ritenendo tardive sia la notifica del verbale sia quella dell'ingiunzione, perché effettuate oltre i termini di legge e senza giustificazione del ritardo. L'Ufficio territoriale del governo ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 201, comma 3, c.d.s.: secondo la ricorrente, il giudice di merito avrebbe errato nel considerare tardiva la notificazione del verbale, poiché il primo tentativo era stato effettuato presso un indirizzo non corretto e l'amministrazione non sarebbe stata colpevole dell'errore; inoltre, la notifica sarebbe poi stata rinnovata tempestivamente presso il nuovo indirizzo, da ritenersi rilevante perché risultante dalla carta di circolazione, che il destinatario non aveva aggiornato. Il ricorso insisteva quindi sull'idea che il termine di 150 giorni dovesse decorrere, per la rinnovazione, dal momento in cui l'amministrazione aveva avuto conoscenza dell'erroneità del primo indirizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, chiarendo che, ai fini dell'art. 201 c.d.s., la notifica del verbale non si perfeziona con il solo tentativo eseguito presso un indirizzo risultante dai documenti, ma richiede il compimento delle formalità previste per l'irreperibilità del destinatario, anche nella notificazione a mezzo posta. Nel caso concreto, la prima spedizione era risultata infruttuosa perché il destinatario era 'sconosciuto' all'indirizzo indicato; da quel momento l'amministrazione avrebbe dovuto completare o rinnovare la notifica entro il termine complessivo di 150 giorni decorrente dalla data dell'accertamento, non potendo far decorrere un nuovo termine dalla conoscenza dell'esito negativo della prima spedizione. Poiché la rituale notificazione al corretto indirizzo anagrafico era avvenuta solo il 6 luglio 2010, oltre il termine, la decisione del Tribunale è stata confermata nella sostanza. Non è stata disposta condanna alle spese per difetto di attività difensiva dell'intimato; la Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato trattandosi di ricorso proposto da una pubblica amministrazione.
Norme richiamate
art. 142 c.d.s.
norma violata nel verbale di accertamento per eccesso di velocità; costituisce il presupposto della sanzione amministrativa oggetto di opposizione.
art. 201, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992
la notificazione del verbale deve avvenire secondo le regole del codice di procedura civile o a mezzo posta; la validità non deriva dal solo tentativo presso indirizzo ricavato dai documenti, ma dall'espletamento delle formalità dovute, anche in caso di irreperibilità del destinatario.
art. 204, comma 2, c.d.s.
richiamato dal giudice di merito quale termine per la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; la sua violazione aveva giustificato l'annullamento dell'ingiunzione in appello.
art. 140 c.p.c.
in caso di irreperibilità del destinatario, anche la notificazione del verbale ex c.d.s. richiede l'esecuzione delle formalità previste da questa norma.
art. 149 c.p.c.
richiamato per il principio della scissione degli effetti della notificazione, rilevante per la tempestività della rinnovazione della notifica da parte del notificante.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente di correggere la motivazione della decisione di merito pur rigettando il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è proposto da una pubblica amministrazione.
Massime di principio
- In materia di notificazione del verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, il termine per la notifica decorre dalla data dell'accertamento e non si riapre per il solo fatto che il primo tentativo di notifica sia andato a vuoto.
- La validità della notificazione non può fondarsi sul mero tentativo eseguito presso un indirizzo risultante dai documenti del veicolo: se il destinatario risulta irreperibile o sconosciuto, devono essere eseguite le formalità previste per tale ipotesi, incluse quelle dell'art. 140 c.p.c. quando applicabili.
- Se la prima notificazione è rimasta inefficace, l'amministrazione deve completare o rinnovare tempestivamente la notificazione entro il termine di legge, tenendo conto della scissione degli effetti della notifica, senza poter differire la decorrenza del termine dal momento in cui ha conosciuto l'esito negativo del primo tentativo.
- Nel giudizio di legittimità, la Corte può confermare il dispositivo della decisione di merito correggendone la motivazione giuridica ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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