Sentenza n. 3310/2026 - Napoli, Sezione 3
quanto al ricorso introduttivo, per l’annullamento: a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 58 del 22 ottobre 2024, avente a oggetto “Attuazione d.g.r. n. 226 - scorrimento graduatorie dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale”, nella parte in cui, ai fini dello scorrimento della graduatoria, limita a 3 i posti di “Dirigente Area Tecnica” (codice DAT) e dispone di applicare ulteriormente la riserva per il personale di ruolo della Giunta Regionale; b) del Regolamento regionale n. 6 del 7 agosto 2019, adottato con D.G.R. n. 392 del 6 agosto 2019, laddove l’articolo 16, comma 2, sia interpretato nel senso di applicare la riserva di posti per il personale di ruolo allo scorrimento della graduatoria di merito nell’ambito di una procedura concorsuale definita; c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 226 del 15 maggio 2024, nella parte in cui prevede lo scorrimento della graduatoria solo nella misura del 20% dei posti messi a concorso; d) per quanto possa occorrere, del bando di concorso approvato con decreto dirigenziale n. 44 del 14 luglio 2020; e) di ogni altro provvedimento prodromico, connesso e conseguenziale; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al corretto aggiornamento della posizione in graduatoria; quanto ai motivi aggiunti depositati il 7 febbraio 2025, per l’annullamento: a) del decreto dirigenziale n. 62 del 26 novembre 2024, con il quale è stato approvato un avviso di mobilità volontaria riservato al personale della Giunta Regionale incaricato ex articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la copertura di n. 11 posti per dirigenti e, in particolare, di 4 dirigenti tecnici (DAT); b) per quanto possa occorrere, della deliberazione di Giunta Regionale n. 41 del 31 gennaio 2024, recante il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Giunta Regionale della Campania 2024-2026” (P.I.A.O.); c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 226 del 15 maggio 2024, nella parte attuata dal decreto dirigenziale di cui sub a); d) di ogni altro atto propedeutico, connesso e conseguenziale; quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 aprile 2025, per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari: a) dell’avviso pubblico del 20 marzo 2025, per il conferimento di incarichi dirigenziali in relazione alle strutture amministrative della Giunta Regionale della Campania; b) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 94 del 24 febbraio 2025, avente a oggetto “Definizione dei requisiti (professional skills) per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione alle strutture della Giunta Regionale della Campania ai sensi della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6”, e dei relativi allegati; c) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 123 del 17 marzo 2025, avente a oggetto “Definizione dei requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione alle strutture della Giunta Regionale della Campania ai sensi della l.r. 15.5.2024, n. 6 - Integrazione”, e dei relativi allegati; d) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di scorrimento delle graduatorie dirigenziali, decreto di mobilità volontaria per posti dirigenziali e avviso per il conferimento di incarichi dirigenziali
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata all'undicesimo posto nella graduatoria del concorso per dirigenti dell'Area Tecnica e quarta tra gli idonei non riservatari, ha impugnato il decreto regionale che aveva disposto lo scorrimento di soli tre posti per tale area, con ulteriore applicazione della riserva in favore del personale interno. Ha contestato la deliberazione regionale che limitava lo scorrimento al 20% dei posti messi a concorso, deducendo difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, violazione dei principi di buon andamento, erronea quantificazione dei posti spettanti all'Area Tecnica, illegittima reiterazione della riserva per gli interni e violazione dei limiti normativi alle riserve nei concorsi pubblici. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il decreto che aveva indetto una procedura di mobilità volontaria riservata a dirigenti già titolari di incarichi regionali, deducendo incompetenza, violazione della disciplina sul PIAO e sulla programmazione dei fabbisogni, difetto di motivazione nella scelta della mobilità anziché dello scorrimento e violazione della normativa sul reclutamento. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato le deliberazioni regionali e l'avviso per il conferimento di incarichi dirigenziali, deducendo violazione dell'art. 97 Cost., difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, sviamento, violazione della disciplina sulla validità delle graduatorie, dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 5 l. 241/1990, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare la graduatoria vigente anziché conferire incarichi dirigenziali.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto che la contestazione riguardasse le modalità di scorrimento di una graduatoria già approvata e, quindi, il diritto soggettivo all'assunzione, non l'esercizio di un potere autoritativo nella fase concorsuale. La linea di demarcazione è individuata nell'approvazione della graduatoria: le controversie sulla fase esecutiva e sulle modalità di scorrimento appartengono al giudice ordinario, che può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. È stata riconosciuta la giurisdizione amministrativa perché era contestata la scelta a monte di ricorrere alla mobilità anziché allo scorrimento. Le censure relative alla mancata quantificazione dei posti e delle modalità di copertura sono state dichiarate prive di interesse concreto e attuale, non essendo dimostrato che il loro accoglimento avrebbe procurato direttamente alla ricorrente l'assunzione. È stata invece ritenuta infondata la censura sulla mancata motivazione della scelta della mobilità: al momento dell'adozione dell'atto, la mobilità costituiva modalità ordinaria di copertura dei posti e la facoltà temporanea di derogare al previo espletamento della mobilità, prevista dalla legge n. 56/2019, era meramente facoltativa. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che la Regione non avesse bandito un nuovo concorso né disciplinato il reclutamento, ma avesse conferito incarichi dirigenziali temporanei ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 165/2001, fase distinta dall'accesso ai ruoli mediante concorso. La preferenza per il conferimento degli incarichi rispetto allo scorrimento della graduatoria rientra nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione e non è sindacabile in assenza di palese arbitrarietà o irragionevolezza. Le regole sulla prevalenza dello scorrimento rispetto all'indizione di un nuovo concorso non erano pertanto applicabili. Sono state inoltre respinte le censure fondate sull'art. 36 d.lgs. 165/2001, perché riferite ai contratti a tempo determinato e non agli incarichi dirigenziali temporanei, nonché quelle relative alla provenienza e alla sottoscrizione dell'avviso, in quanto l'avviso risultava riconducibile agli uffici regionali competenti e attuativo delle deliberazioni di Giunta. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La giurisdizione amministrativa riguarda le controversie sulle procedure concorsuali fino all'approvazione della graduatoria; le controversie successive sulle modalità di scorrimento e sul diritto all'assunzione spettano al giudice ordinario.
art. 11 c.p.a.
La domanda dichiarata priva di giurisdizione amministrativa può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo le regole sulla translatio iudicii.
art. 100 c.p.c.
L'interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e tradursi in un'utilità pratica, diretta e immediata conseguibile mediante la decisione giudiziale.
art. 39 c.p.a.
Consente il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, tra cui l'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.
art. 30, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 165/2001
La mobilità volontaria costituisce modalità ordinaria di copertura dei posti vacanti e, nel testo applicabile, deve essere attivata prima delle procedure concorsuali.
art. 3, comma 8, l. 56/2019
al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024 [ora 31 dicembre 2025] ... le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30
La disposizione attribuisce alle amministrazioni una facoltà di deroga alla mobilità preventiva, ma non impone di preferire lo scorrimento o di disapplicare il regime ordinario della mobilità.
art. 19, commi 1, 1-bis, 2, 5-bis e 6, d.lgs. 165/2001
Disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, anche a dirigenti di altre amministrazioni o a soggetti esterni nei limiti di legge; il conferimento dell'incarico è distinto dal reclutamento e dall'accesso ai ruoli dirigenziali.
art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001
Riguarda i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e non si applica direttamente al conferimento di incarichi dirigenziali temporanei.
art. 97 Cost.
Il principio del concorso pubblico riguarda l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione; non impedisce, di per sé, il conferimento temporaneo di incarichi dirigenziali secondo l'art. 19 d.lgs. 165/2001.
art. 4 l. 241/1990
La censura sulla mancata individuazione dell'unità organizzativa responsabile è infondata quando l'atto è riconducibile agli uffici competenti sulla base delle deliberazioni presupposte e delle modalità di pubblicazione.
art. 5 l. 241/1990
La mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina l'illegittimità dell'avviso quando la sua provenienza dagli uffici competenti risulta comunque individuabile.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali si arresta all'approvazione della graduatoria; le controversie successive relative alle modalità di scorrimento e alla pretesa assunzionale del candidato utilmente collocato appartengono alla giurisdizione ordinaria, anche quando siano formalmente impugnati atti amministrativi presupposti, eventualmente disapplicabili dal giudice ordinario.
- La contestazione della scelta amministrativa di ricorrere alla mobilità anziché allo scorrimento di una graduatoria incide sull'esercizio di un potere organizzativo e radica una posizione di interesse legittimo, devoluta al giudice amministrativo; la controversia sulle modalità concrete di svolgimento della procedura di mobilità appartiene invece al giudice ordinario.
- L'interesse a ricorrere richiede un'utilità concreta, attuale, diretta e immediata; non è sufficiente dedurre la violazione astratta di norme sulla programmazione del fabbisogno se l'eventuale annullamento dell'atto non assicura direttamente al ricorrente l'assunzione o altro bene della vita.
- La facoltà riconosciuta alle amministrazioni di non espletare previamente la mobilità volontaria non impone di preferire lo scorrimento della graduatoria né rende illegittima, per difetto di motivazione, la scelta di applicare il regime ordinario della mobilità.
- Il conferimento di un incarico dirigenziale temporaneo ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 165/2001 è distinto dal reclutamento e dall'accesso ai ruoli dirigenziali mediante concorso; pertanto, la regola della preferenza dello scorrimento rispetto all'indizione di un nuovo concorso non si applica automaticamente alla scelta di conferire incarichi dirigenziali.
- La scelta organizzativa dell'amministrazione di conferire incarichi dirigenziali anziché utilizzare una graduatoria concorsuale è sindacabile dal giudice amministrativo solo entro i limiti della manifesta arbitrarietà o irragionevolezza, trattandosi di esercizio di discrezionalità organizzativa.
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