Sentenza n. 1161/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 818,26, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 816/2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, con la quale era stato accertato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato a tempo determinato ed era stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 818,26, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, ma non era stata spontaneamente eseguita. La ricorrente ha quindi dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, nonché la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell’azione, consistenti nella valida notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997, tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso. Poiché la sentenza non risultava eseguita, ha ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente € 818,26, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, con facoltà di subdelega a un altro dirigente e con un ulteriore termine di 60 giorni. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di un dipendente dell’Amministrazione debitrice. La domanda di astreinte è stata ritenuta adeguatamente soddisfatta dalla nomina del commissario ad acta ed è stata quindi respinta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 440,70, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione della pronuncia, compresa, quando richiesta, la penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
domanda volta alla condanna, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento di una somma di denaro, a titolo di penalità di mora (c.d. astreinte)
La penalità di mora non è stata applicata, poiché il Collegio ha ritenuto che la nomina del commissario ad acta fosse misura adeguata a soddisfare la pretesa esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione è stato ritenuto condizione per la proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
La norma è stata applicata quale presupposto temporale dell’azione esecutiva contro la pubblica amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile quando la sentenza da eseguire sia stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza esecutiva che la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento entro un termine, indicando le attività necessarie per dare concreta esecuzione al comando giudiziale.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli un ulteriore termine per provvedere in via sostitutiva.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura esecutiva adeguata e, in relazione alle circostanze concrete, può escludere l’applicazione dell’astreinte richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’esercizio delle funzioni commissariali può essere disposto senza liquidazione di un compenso autonomo.
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