Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2742

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2742 della Commissione, del 18 ottobre 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Urbezo (DOP)]

Normativa europea32024R2742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2742 dispone l’iscrizione del nome «Urbezo» nel registro delle denominazioni di origine protette. La Commissione precisa che la domanda era già stata esaminata e pubblicata, senza ricevere opposizioni, e che la decisione rientra nel regime transitorio richiamato dal regolamento (UE) 2024/1143 e dalle disposizioni previgenti del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il testo è molto breve e si limita a sancire la registrazione e la sua efficacia diretta negli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta «Urbezo» per un prodotto agricolo/vitivinicolo, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione, del nome «Urbezo» come denominazione di origine protetta (DOP), con effetti in tutti gli Stati membri. Riguarda esclusivamente la decisione finale di iscrizione nel registro delle DOP/IGP relativa a una domanda di registrazione trasmessa dalla Spagna e già pubblicata nella Gazzetta ufficiale prima del 13 maggio 2024; il considerando richiama inoltre che la procedura resta disciplinata dalle norme previgenti per le domande ricevute dalla Commissione prima del 7 dicembre 2021. Non contiene discipline generali di settore né elenca esclusioni specifiche oltre al perimetro temporale applicabile alle domande pendenti.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2742: iscrizione di «Urbezo» (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2742 della Commissione dispone la registrazione del nome «Urbezo» come denominazione di origine protetta. L’atto si inserisce nel quadro transitorio determinato dal regolamento (UE) 2024/1143 e richiama l’applicazione delle norme previgenti del regolamento (UE) n. 1308/2013 per le domande già ricevute e pubblicate nei termini indicati.

Contesto normativo e regime transitorio

La Commissione fonda il provvedimento sull’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nei considerando si precisa che il regolamento (UE) 2024/1143 ha soppresso, tra l’altro, gli articoli da 96 a 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ma che tali disposizioni continuano ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima del 13 maggio 2024, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143.

Viene inoltre richiamato il fatto che la domanda relativa a «Urbezo», trasmessa dalla Spagna, è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, applicabile prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/2117. La Commissione segnala altresì che non sono pervenute dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del medesimo regolamento.

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 contiene la previsione sostanziale dell’atto: il nome «Urbezo» è registrato come DOP. Si tratta, quindi, di un provvedimento di iscrizione nel registro UE che attribuisce protezione alla denominazione secondo il regime delle denominazioni di origine protette.

Procedura seguita e assenza di opposizioni

Il provvedimento dà atto del completamento della procedura di esame e della mancata opposizione. In particolare, la Commissione richiama:

  • l’esame della domanda presentata dalla Spagna;
  • la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
  • l’assenza di qualsiasi dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Nei considerando si afferma anche che le misure sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.

Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che l’atto sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP «Urbezo»

L’articolo 1 stabilisce che il nome «Urbezo» è registrato come denominazione di origine protetta (DOP). La disposizione produce l’iscrizione nel registro UE delle DOP/IGP.

Base giuridica e regime transitorio

La Commissione fonda l’atto sull’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nei considerando si precisa che, a seguito del regolamento (UE) 2024/1143, gli articoli da 96 a 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 restano applicabili alle domande di registrazione ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024; inoltre, per le decisioni relative a domande ricevute prima del 7 dicembre 2021, continua ad applicarsi la procedura di esame dell’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, come richiamato dall’articolo 99 e dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2117.

Esame della domanda e assenza di opposizioni

Nei considerando si indica che la domanda di registrazione trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e che non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protetteindicazioni geograficheorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.