Regolamento (UE) 2024/2692
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2692 della Commissione, del 17 ottobre 2024, recante modifica degli allegati I e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 in funzione dell’evoluzione epidemiologica di alcune malattie elencate nell’Unione. In particolare, ritira o modifica il riconoscimento dello status di indenne da malattia per talune aree e aggiorna l’elenco dei programmi di eradicazione approvati per l’infezione da BTV. Le modifiche incidono soprattutto su Italia, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Lussemburgo, Austria e Svezia.
Modifica gli allegati I e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per aggiornare gli status di indennità da malattia e i programmi di eradicazione relativi ad alcune malattie elencate in specifici Stati membri e zone.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, e in particolare ai territori o alle zone da essi individuati negli allegati I e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, con effetti sul riconoscimento o ritiro dello status di indenne da malattia e sull’approvazione di programmi di eradicazione per talune malattie elencate ai sensi del regolamento (UE) 2016/429. Riguarda specificamente l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini detenuti e l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV).
Aggiornamento degli status sanitari e dei programmi di eradicazione per alcune malattie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2692 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per adeguare gli elenchi relativi allo status di indenne da malattia e ai programmi di eradicazione approvati in relazione ad alcune malattie elencate. La modifica si rende necessaria a seguito dell’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione, come richiamato nei considerando, e opera nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/689.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento si fonda sull’articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, e sull’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429. I considerando ricordano che tale quadro disciplina:
- il riconoscimento o il ritiro dello status di indenne da malattia per Stati membri, zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate;
- l’obbligo per gli Stati membri di stabilire programmi di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e la possibilità di programmi facoltativi per quelle di cui alla lettera c);
- i criteri e le prescrizioni per concessione, mantenimento, sospensione e ritiro dello status e per l’approvazione dei programmi, definiti dal regolamento delegato (UE) 2020/689.
Modifica della disciplina sulla brucellosi ovina e caprina in Italia
In relazione all’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini detenuti, la Commissione prende atto delle notifiche italiane relative a un focolaio primario nella provincia di Alessandria, in Piemonte, e a due focolai secondari nella stessa provincia. Poiché l’intera regione Piemonte era inserita tra i territori indenni nell’allegato I, parte I, capitolo 2, del regolamento (UE) 2021/620, il regolamento dispone il ritiro dello status di indenne da malattia per la sola provincia di Alessandria e la conseguente riscrittura della voce italiana nell’allegato.
La nuova formulazione per l’Italia mantiene lo status di indenne per numerose regioni e province indicate in modo puntuale, ma esclude la provincia di Alessandria, che non compare più nell’elenco territoriale.
Aggiornamento dello status per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV)
Per l’infezione da BTV, il regolamento aggiorna l’allegato VIII, parte I, in ragione di nuove notifiche di focolai in Cechia, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Austria, Svezia, Italia e Spagna. Il considerando evidenzia che alcuni focolai interessano zone che erano ancora coperte dallo status di indenne da malattia.
Le conseguenze normative principali sono le seguenti:
- la voce relativa alla Cechia viene sostituita, mantenendo lo status solo per il territorio non espressamente escluso e individuando una serie di regioni e distretti esclusi;
- le voci relative a Danimarca, Germania, Lussemburgo, Austria e Svezia sono soppresse;
- la voce relativa alla Spagna viene sostituita per definire le aree che conservano lo status di indenne;
- la voce relativa all’Italia viene sostituita e ridotta alla sola Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
In particolare, per la Spagna, la nuova formulazione conserva lo status per diverse comunità autonome e per specifiche province o aree della Castilla y León, della Castilla-La Mancha, dell’Aragona, della Comunità Valenciana e di altre regioni indicate nel testo.
Programma facoltativo di eradicazione per BTV in Spagna
La Spagna ha comunicato di aver esteso il proprio programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da BTV, già approvato, alla comunità autonoma delle Isole Baleari e a una zona comprendente la provincia di Huesca nella comunità autonoma di Aragona. Il regolamento approva tale modifica e sostituisce la parte II dell’allegato VIII per includere espressamente queste aree tra quelle coperte dal programma.
La parte II dell’allegato VIII continua a riportare la Spagna come Stato membro con un programma di eradicazione approvato per diverse aree territoriali, specificando altresì la data di approvazione iniziale del programma ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, indicata nel testo come 21.2.2022.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di prassi per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gli operatori del settore zootecnico e veterinario, il regolamento incide sulla qualificazione sanitaria di specifiche aree territoriali e, quindi, sulle movimentazioni di animali e prodotti animali, nonché sull’assetto dei controlli e delle misure di prevenzione nelle zone interessate. Per gli intermediari e i consulenti che assistono imprese agricole e allevatori, assume rilievo la puntuale verifica del territorio interessato, poiché lo status sanitario è ridefinito non a livello nazionale astratto, ma per regioni, province, distretti e singole zone.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati I e VIII del regolamento (UE) 2021/620
L’articolo 1 dispone che gli allegati I e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 siano modificati conformemente all’allegato del regolamento, per adeguare gli elenchi degli Stati membri e delle zone interessate dallo status di indenne da malattia e dai programmi di eradicazione approvati.
Ritiro dello status di indenne da malattia per brucellosi ovina e caprina in una zona italiana
Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini detenuti, lo status di indenne da malattia è ritirato per la provincia di Alessandria nella regione Piemonte, con conseguente modifica della voce relativa all’Italia nell’allegato I, parte I, capitolo 2.
Ritiro o restrizione dello status di indenne da malattia per BTV in più Stati membri e zone
Per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), l’allegato VIII, parte I, è aggiornato per riflettere il ritiro dello status di indenne da malattia per la Danimarca, il Lussemburgo, l’Austria e la Svezia, per gran parte della Germania, per specifiche regioni della Cechia, per la Valle d’Aosta in Italia, per le Isole Baleari e per la provincia di Huesca in Aragona (Spagna).
Aggiornamento delle aree indenni per BTV
La voce relativa alla Cechia viene sostituita indicando le regioni e i distretti che restano coperti dallo status, mentre quelle relative a Danimarca, Germania, Lussemburgo, Austria e Svezia sono soppresse. La voce relativa alla Spagna è sostituita per identificare le aree ancora indenni; la voce relativa all’Italia è limitata alla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
Approvazione della modifica del programma di eradicazione per BTV in Spagna
L’allegato VIII, parte II, è sostituito per includere l’estensione del programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da BTV in Spagna alle Isole Baleari e alla zona comprendente la provincia di Huesca nella comunità autonoma di Aragona. La parte II riporta anche la data di approvazione iniziale del programma per la Spagna: 21.2.2022.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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