Regolamento (UE) 2024/2686
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2686 della Commissione, del 17 ottobre 2024, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri originaria della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione apre un’inchiesta ex articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per verificare una possibile elusione delle misure antidumping già in vigore sui sistemi di elettrodi di grafite originari della Cina. Contestualmente dispone la registrazione delle importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri, ritenute potenzialmente sostitutive del prodotto soggetto a dazio. Il regolamento fissa termini procedurali stringenti per la partecipazione delle parti interessate, per le richieste di esenzione e per le eventuali audizioni. La registrazione resta valida per nove mesi dalla data di entrata in vigore.
Apertura di un’inchiesta per possibile elusione di misure antidumping e registrazione delle importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri originaria della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di grafite artificiale in blocchi o cilindri con densità apparente pari o superiore a 1,5 g/cm3, resistività elettrica pari o inferiore a 7,0 μ.Ω.m e diametro nominale superiore a 350 mm, classificate ai codici NC ex 3801 10 00 ed ex 3801 90 00 (codici TARIC 3801 10 00 15 e 3801 90 00 80). Coinvolge in particolare gli importatori, gli eventuali operatori di assemblaggio nell’Unione, i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e l’industria dell’Unione. Le autorità doganali degli Stati membri sono tenute a registrare le importazioni; sono previste possibilità di esenzione per chi dimostri di non partecipare a pratiche elusive. Il regolamento si applica dalla sua entrata in vigore e la registrazione scade dopo nove mesi.
Apertura di un’inchiesta per possibile elusione delle misure antidumping su prodotti di grafite
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2686 della Commissione apre un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per verificare una possibile elusione delle misure antidumping già istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558. La Commissione, sulla base di una domanda presentata dall’European Carbon and Graphite Association il 4 settembre 2024, ritiene sussistenti elementi di prova sufficienti per avviare il procedimento e per ordinare la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
Contesto e prodotto interessato
Le misure in vigore riguardano determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese, in particolare elettrodi di grafite per forni elettrici con densità apparente pari o superiore a 1,5 g/cm3, resistività elettrica pari o inferiore a 7,0 μ.Ω.m e diametro nominale superiore a 350 mm, anche con nippli, classificati al codice NC ex 8545 11 00 (codici TARIC 8545 11 00 10 e 8545 11 00 15). Il prodotto oggetto della possibile elusione è invece la grafite artificiale in blocchi o cilindri con le stesse soglie tecniche di densità, resistività e diametro, classificata ai codici NC ex 3801 10 00 ed ex 3801 90 00 (codici TARIC 3801 10 00 15 e 3801 90 00 80). Il regolamento assume che tale prodotto possa essere utilizzato come veicolo di elusione delle misure applicate al prodotto in esame.
Elementi di prova della presunta elusione
La Commissione ritiene che la domanda contenga elementi di prova sufficienti sotto tre profili principali:
- una modificazione della configurazione degli scambi, con sostituzione in parte delle esportazioni del prodotto soggetto a dazio mediante esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Repubblica popolare cinese verso l’Unione;
- la presenza di operazioni di assemblaggio/completamento nell’Unione prive di sufficiente motivazione o giustificazione economica diversa dall’istituzione del dazio;
- l’incremento di tali operazioni dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping che ha portato alle misure in vigore, o nel periodo immediatamente precedente.
Il testo specifica inoltre due indicatori rilevanti ai fini dell’articolo 13 del regolamento di base:
- il valore dei pezzi originari della Repubblica popolare cinese è superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato;
- il valore aggiunto nell’operazione di assemblaggio è inferiore al 25 % del costo di produzione.
La Commissione osserva anche che gli effetti riparatori delle misure in vigore sarebbero indeboliti sia in termini quantitativi sia di prezzo, poiché sarebbero entrati nel mercato dell’Unione volumi considerevoli del prodotto oggetto dell’inchiesta e i relativi prezzi sarebbero pregiudizievoli. Inoltre, viene indicato che i prezzi nell’Unione del prodotto simile assemblato/completato sarebbero oggetto di dumping rispetto al valore normale già stabilito per il prodotto in esame.
Misure procedurali: registrazione delle importazioni e termini
In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, il regolamento impone alle autorità doganali degli Stati membri di registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione serve a consentire, in caso di conferma dell’elusione, la riscossione di dazi antidumping adeguati a decorrere dalla data di registrazione, senza superare il dazio residuo istituito dal regolamento (UE) 2022/558.
Sono inoltre previsti termini specifici per la partecipazione delle parti interessate:
- entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore, le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione;
- entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea devono essere presentate le osservazioni scritte, le risposte al questionario, le richieste di esenzione e ogni altra informazione rilevante;
- entro 37 giorni possono essere richieste le audizioni, mentre per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore.
Richieste di esenzione
Il regolamento richiama la possibilità di esenzioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. In particolare, quando la possibile elusione avviene all’interno dell’Unione, possono essere concesse esenzioni agli importatori del prodotto oggetto dell’inchiesta che dimostrino di non essere coinvolti nelle pratiche elusive di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 13. I produttori o gli operatori interessati a ottenere un’esenzione devono manifestarsi entro il termine di 15 giorni; i questionari, il modulo di richiesta di esenzione per importatori o società di assemblaggio nell’Unione e gli ulteriori questionari devono essere presentati entro 37 giorni. Il regolamento segnala anche la disponibilità della documentazione di supporto nel fascicolo e sul sito della DG Commercio.
Cooperazione, riservatezza e gestione delle comunicazioni
Le parti interessate devono rispettare specifiche regole di riservatezza e comunicazione. Le informazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e corredate di un riassunto non riservato marcato "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato da consentire la comprensione della sostanza dei dati protetti. La Commissione invita le parti a utilizzare la piattaforma TRON.tdi per le comunicazioni, incluse le richieste di registrazione come parti interessate, le procure e le certificazioni scannerizzate. Le parti devono indicare nome, indirizzo, telefono ed e-mail valida e operativa; la Commissione comunicherà di regola via e-mail. Il testo richiama infine le conseguenze dell’eventuale mancata collaborazione: se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni, non le trasmette nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Lo stesso vale se vengono fornite informazioni false o fuorvianti.
Durata dell’inchiesta, dati personali e consigliere-auditore
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti saranno trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725 e il testo richiama la disponibilità di un’informativa specifica sul trattamento dei dati nelle attività di difesa commerciale della Commissione. È inoltre previsto il possibile intervento del consigliere-auditore nei procedimenti commerciali per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e, più in generale, ai diritti di difesa delle parti. Le richieste di audizione devono essere motivate, presentate per iscritto e inoltrate tempestivamente per non compromettere il regolare svolgimento del procedimento.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta per possibile elusione
È aperta un’inchiesta per stabilire se le importazioni nell’Unione di grafite artificiale in blocchi o cilindri eludano le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 sui sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese.
Prodotto oggetto dell’inchiesta e misure in vigore
Il prodotto in esame è costituito da elettrodi di grafite per forni elettrici, con densità apparente di almeno 1,5 g/cm3, resistività elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore e diametro nominale superiore a 350 mm, originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è la grafite artificiale in blocchi o cilindri con caratteristiche tecniche analoghe e classificata ai codici NC ex 3801 10 00 ed ex 3801 90 00.
Elementi di prova della possibile elusione
La Commissione rileva elementi sufficienti di prova circa una modificazione della configurazione degli scambi dopo l’istituzione dei dazi, con sostituzione parziale delle esportazioni del prodotto soggetto a misure mediante il prodotto oggetto dell’inchiesta. La presunta elusione deriverebbe da operazioni di assemblaggio/completamento nell’Unione prive di sufficiente giustificazione economica, con valore dei pezzi cinesi superiore al 60% del valore complessivo e valore aggiunto inferiore al 25% del costo di produzione.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali degli Stati membri devono adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione è disposta ai fini dell’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping, senza superare il dazio residuo previsto dal regolamento (UE) 2022/558.
Termini procedurali per le parti interessate
Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione e le altre informazioni devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro 37 giorni possono essere richieste anche le audizioni; per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda va presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore.
Richieste di esenzione
Possono essere concesse esenzioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 agli importatori o operatori che dimostrino che l’importazione non costituisce elusione e, nel caso di elusione interna all’Unione, che non sono coinvolti nelle pratiche elusive. I soggetti che intendono beneficiare dell’esenzione devono manifestarsi entro il termine di 15 giorni; i questionari e i moduli di esenzione devono essere presentati entro 37 giorni.
Obblighi di cooperazione, riservatezza e comunicazioni
Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. Le parti sono invitate a usare la piattaforma TRON.tdi e devono indicare recapiti completi, inclusa un’e-mail ufficiale attiva; la Commissione comunicherà di regola via e-mail. In caso di mancata collaborazione, rifiuto dell’accesso alle informazioni o informazioni false/fuorvianti, la Commissione può basarsi sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.
Durata dell’inchiesta ed entrata in vigore
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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