Regolamento (UE) 2024/3230
Regolamento delegato (UE) 2024/3230 della Commissione, del 18 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell’ambito della convenzione di Basilea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il regolamento (UE) 2024/1157 per recepire le modifiche concordate in sede di convenzione di Basilea sui rifiuti elettrici ed elettronici. In particolare, sostituisce e sopprime alcune voci classificatorie, introduce la nuova voce Y49 per i RAEE non pericolosi e conferma la nuova voce A1181 per i RAEE pericolosi. Le modifiche incidono anche sul regime di esportazione e importazione verso i paesi terzi e prevedono un periodo transitorio per le spedizioni intra-UE fino al 31 dicembre 2026.
Modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per adeguare la disciplina delle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici alle nuove voci della convenzione di Basilea.
Ambito di applicazione
Si applica alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici nell’Unione europea e tra l’Unione e i paesi terzi, incidendo sulla classificazione dei rifiuti negli allegati III, IV e V del regolamento (UE) 2024/1157. Rilevano in particolare: le esportazioni verso paesi terzi soggetti alla decisione OCSE, le esportazioni verso paesi terzi cui la decisione OCSE non si applica, le importazioni nell’Unione da paesi terzi e le spedizioni tra Stati membri. Per i flussi intra-UE di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi, le voci GC010 e GC020 restano utilizzabili solo fino al 31 dicembre 2026; dal 1o gennaio 2027 tutti i rifiuti elettrici ed elettronici spediti all’interno dell’Unione rientrano nelle voci Y49 o A1181 e sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici
Il regolamento delegato interviene sul quadro europeo delle spedizioni di rifiuti per adeguarlo agli emendamenti adottati nell’ambito della convenzione di Basilea, relativi in particolare ai rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi e non pericolosi. La finalità è riallineare la classificazione unionale ai nuovi codici internazionali e coordinare il regime di esportazione, importazione e spedizione intra-UE.
Contesto e finalità
La decisione BC-15/18 della conferenza delle parti della convenzione di Basilea, adottata nel giugno 2022, ha introdotto la nuova voce A1181 per i rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi nell’allegato VIII e la nuova voce Y49 per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi nell’allegato II, sopprimendo al contempo le precedenti voci A1180, B1110 e B4030. Il regolamento UE 2024/1157, che disciplina le spedizioni di rifiuti, viene quindi modificato per tener conto di tali aggiornamenti, con efficacia coordinata rispetto al 1o gennaio 2025.
Ambito oggettivo e soggettivo
Le modifiche incidono sulle spedizioni di RAEE tra Stati membri e sulle movimentazioni da e verso paesi terzi. Il testo distingue tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e tra spedizioni soggette o meno alla decisione OCSE, prevedendo regimi differenti di autorizzazione, divieto o informazione a seconda della classificazione del rifiuto e della destinazione.
Regime delle esportazioni e importazioni con paesi terzi
Dal 1o gennaio 2025:
- le esportazioni dall’Unione verso paesi terzi cui si applica la decisione OCSE e le importazioni nell’Unione di RAEE rientranti nelle voci A1181 e Y49 sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
- è vietata l’esportazione verso paesi terzi non soggetti alla decisione OCSE dei RAEE classificati A1181 e Y49.
Questo assetto riflette il mancato accordo, in seno all’OCSE, sull’integrazione delle nuove modifiche della convenzione di Basilea nelle appendici della decisione OCSE.
Regime delle spedizioni intra-UE e periodo transitorio
Per i flussi tra Stati membri, le voci GC010 e GC020 restano operative fino al 31 dicembre 2026 per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi. In tale periodo continua ad applicarsi l’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1157, relativo agli obblighi generali di informazione per i rifiuti dell’elenco verde.
Dal 1o gennaio 2027, invece, tutti i rifiuti elettrici ed elettronici spediti all’interno dell’Unione dovranno essere classificati come Y49 o A1181 e sottoposti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Il considerando evidenzia che entro tale data il sistema centrale di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1157 sarà pienamente operativo e agevolerà la gestione delle autorizzazioni.
Modifiche agli allegati del regolamento (UE) 2024/1157
L’allegato III è modificato per limitare l’uso delle voci GC010 e GC020 alle spedizioni intra-UE fino al 31 dicembre 2026, mediante l’aggiunta di una nota esplicita. Nell’allegato IV si precisa che, per la voce A2060 della convenzione di Basilea, non si applica la corrispondente voce basilare e si utilizza, se del caso, la voce OCSE GG040; inoltre, per i rifiuti intra-UE fino al 31 dicembre 2026, non si applica la voce Y49, sostituita dalle voci GC010 e GC020.
L’allegato V viene aggiornato in modo sostanziale:
- la voce A1180 è sostituita da A1181, che definisce i RAEE pericolosi;
- la voce B1110 è soppressa;
- la voce B4030 è soppressa;
- è introdotta la nuova voce Y49 per i RAEE non pericolosi.
Effetti pratici per gli operatori
Per imprese, intermediari e consulenti la modifica comporta un cambio di classificazione e di procedura. Dal 2025 i flussi transfrontalieri di RAEE pericolosi e non pericolosi richiedono un’attenta verifica del codice applicabile e, nei casi previsti, il ricorso alla notifica e autorizzazione preventive scritte; per le esportazioni verso paesi terzi non OCSE opera un divieto specifico per le voci A1181 e Y49. Nel biennio transitorio 2025-2026 permane invece, per alcune spedizioni intra-UE di RAEE non pericolosi, il regime degli obblighi informativi dell’articolo 18.
Disposizioni principali
Adeguamento agli emendamenti della convenzione di Basilea
La Commissione modifica il regolamento (UE) 2024/1157, in particolare gli allegati III, IV e V, per allinearli alle decisioni adottate nella 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea (decisione BC-15/18), efficaci dal 1o gennaio 2025.
Esportazioni e importazioni di RAEE con paesi terzi
Dal 1o gennaio 2025 le esportazioni dall’Unione verso i paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE e le importazioni nell’Unione di RAEE classificati come A1181 o Y49 sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. È vietata l’esportazione verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE dei RAEE rientranti nelle voci A1181 e Y49, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell’allegato V del regolamento (UE) 2024/1157.
Regime transitorio per le spedizioni intra-UE
Per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi tra Stati membri, le voci GC010 e GC020 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026. Tali spedizioni restano soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1157. Dal 1o gennaio 2027 tutti i RAEE spediti all’interno dell’Unione dovranno essere classificati come Y49 o A1181 e soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.
Modifiche all’allegato III
È soppressa la lettera e) della parte I. Nella parte II, sotto il titolo "Altri rifiuti contenenti metalli", alle voci GC010 e GC020 è aggiunta una nota a piè di pagina che ne limita l’applicazione ai soli rifiuti spediti all’interno dell’Unione e fino al 31 dicembre 2026.
Modifiche all’allegato IV
La parte I dell’allegato IV è aggiornata: la lettera c) stabilisce che la voce A2060 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece, se del caso, la voce OCSE GG040 dell’allegato III, parte II. Inoltre, la nuova lettera g) prevede che, per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione fino al 31 dicembre 2026, la voce Y49 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece, se del caso, le voci GC010 e GC020 dell’allegato III, parte II.
Modifiche all’allegato V: voce A1181
Nell’elenco A della parte 1, sezione A1, la voce A1180 è sostituita dalla nuova voce A1181 relativa ai rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi, comprendente RAEE, componenti di scarto e rifiuti risultanti dal trattamento che contengano o siano contaminati da sostanze pericolose oltre le soglie rilevanti, con esempi quali tubi catodici, batterie, interruttori, lampade, condensatori con PCB, componenti contenenti amianto, determinate piastre di circuiti, dispositivi di visualizzazione e componenti plastici con ritardanti di fiamma bromurati.
Modifiche all’allegato V: soppressione delle voci B1110 e B4030
Nell’elenco B della parte 1 sono soppresse la voce B1110, relativa ai RAEE non pericolosi, e la voce B4030.
Nuova voce Y49 per i RAEE non pericolosi
Nella parte 2, elenco A, è aggiunta la voce Y49, che disciplina i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi: RAEE, componenti di scarto e rifiuti da trattamento che non contengono né sono contaminati da costituenti dell’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all’allegato III, salvo diversa classificazione in altre voci degli allegati II o IX.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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