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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3229

Regolamento delegato (UE) 2024/3229 della Commissione, del 18 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell’ambito della convenzione di Basilea

Normativa europea32024R3229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato adegua il regolamento (CE) n. 1013/2006 alle modifiche concordate in sede di convenzione di Basilea per i rifiuti elettrici ed elettronici. Introduce la nuova classificazione dei rifiuti pericolosi A1181 e non pericolosi Y49, sopprime o limita l’uso di alcune voci precedenti e coordina il regime di esportazione, importazione e spedizione intra-UE. Prevede inoltre norme transitorie per autorizzazioni e notifiche già presentate, al fine di garantire certezza del diritto e un passaggio ordinato al nuovo sistema. L’applicazione decorre dal 1° gennaio 2025.

Modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti per adeguare la disciplina delle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici alle nuove voci della convenzione di Basilea, con applicazione dal 1° gennaio 2025.

Ambito di applicazione

Si applica alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti elettrici ed elettronici nell’Unione europea, in particolare alle esportazioni dall’Unione verso paesi terzi e alle importazioni nell’Unione da paesi terzi, nonché alle spedizioni tra Stati membri. Riguarda gli operatori che presentano notifiche e le autorità competenti che rilasciano autorizzazioni nell’ambito del regolamento (CE) n. 1013/2006. Sono interessati i rifiuti classificati nelle voci A1181, Y49 e, in via transitoria, A1180, B1110, B4030, GC010 e GC020; restano rilevanti le distinzioni tra paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE e paesi terzi ai quali essa non si applica. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2025, con alcune regole transitorie per autorizzazioni e notifiche presentate prima di tale data.

Regolamento delegato (UE) 2024/3229: modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici

Il regolamento delegato interviene sul regime UE delle spedizioni di rifiuti per allinearlo alle modifiche adottate in sede di convenzione di Basilea sui rifiuti elettrici ed elettronici. La finalità è coordinare la disciplina dell’Unione con le nuove voci convenzionali, assicurando al contempo continuità applicativa, certezza del diritto e un passaggio ordinato al nuovo assetto dal 1° gennaio 2025.

Contesto e ragioni dell’intervento

Nel giugno 2022 la Conferenza delle Parti della convenzione di Basilea ha approvato la decisione BC-15/18, che introduce una nuova voce per i rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi (A1181) nell’allegato VIII e una nuova voce per i rifiuti non pericolosi (Y49) nell’allegato II, con soppressione delle corrispondenti voci precedenti. Le modifiche convenzionali producono effetti dal 1° gennaio 2025, e il regolamento UE adegua di conseguenza gli allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 richiamati per le spedizioni di rifiuti.

Modifiche agli allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006. In particolare:

  • nell’allegato III, parte I, è soppressa la lettera e);
  • nell’allegato III, parte II, alle voci GC010 e GC020 è aggiunta una nota che ne limita l’applicazione ai soli rifiuti spediti all’interno dell’Unione;
  • nell’allegato IV, parte I, la voce A2060 della convenzione di Basilea è disapplicata e, se del caso, sostituita dalla voce OCSE GG040 dell’allegato III, parte II;
  • sempre nell’allegato IV, parte I, per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione la voce Y49 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece, se del caso, le voci GC010 e GC020.

Nuove voci per i rifiuti elettrici ed elettronici

La parte sostanziale dell’intervento riguarda l’allegato V:

  • la voce A1180 è sostituita dalla nuova voce A1181, riferita ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono o sono contaminati da cadmio, piombo, mercurio, composti organici alogenati o altri costituenti dell’allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di pericolo ai sensi dell’allegato III;
  • la nuova voce A1181 include anche componenti e frazioni derivanti dal trattamento di tali apparecchiature, salvo che rientrino in un’altra voce dell’elenco A;
  • la voce B1110 dell’elenco B è soppressa;
  • la voce B4030 dell’elenco B è soppressa;
  • è aggiunta la voce Y49, che riguarda i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi, cioè privi di contaminazione tale da far emergere una caratteristica di pericolo, inclusi componenti e frazioni di trattamento analoghe, salvo classificazione in altre voci degli allegati II o IX.

Regime delle esportazioni e importazioni

Dal 1° gennaio 2025 le esportazioni dall’Unione verso paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE e le importazioni nell’Unione dai medesimi paesi per i rifiuti rientranti nelle voci A1181 e Y49 sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte prevista dal regolamento (CE) n. 1013/2006.

Per contro, l’esportazione verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE dei rifiuti A1181 e Y49 è vietata. Il regolamento richiama a tal fine l’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e l’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Spedizioni interne all’Unione

Le spedizioni tra Stati membri dei rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi classificati nelle voci GC010 e GC020 restano soggette agli obblighi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006. La disciplina continua quindi a garantire sorveglianza e controllo delle spedizioni ai fini della gestione ecologicamente corretta.

Disposizioni transitorie

Per garantire un’applicazione uniforme e tutelare gli operatori economici e le autorità competenti, il regolamento introduce un regime transitorio:

  • le autorizzazioni rilasciate prima del 1° gennaio 2025 per spedizioni di rifiuti classificati sotto A1180, B1110, B4030, GC010 o GC020, o non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IIIB o IV, restano valide fino al 1° gennaio 2026 o, se anteriore, fino alla loro scadenza;
  • la proroga non si applica alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE;
  • i notificatori che abbiano presentato una notifica entro il 31 dicembre 2024 e non abbiano ancora ottenuto una decisione possono aggiornarla fino al 1° febbraio 2025 per conformarla al nuovo regime;
  • è inoltre consentito presentare notifiche già prima del 1° gennaio 2025 sulla base delle nuove voci introdotte dal regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2025, in parallelo con l’entrata in applicazione delle modifiche della convenzione di Basilea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento delegato.

Nuova classificazione dei rifiuti elettrici ed elettronici

Nell’allegato V, parte 1, elenco A, la voce A1180 è sostituita dalla nuova voce A1181, che include rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti o contaminati da sostanze pericolose o componenti che le contengono, in misura tale da presentare una caratteristica di pericolo. Nell’allegato V, parte 3, elenco A, è aggiunta la voce Y49 per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi, cioè non contaminati in misura tale da presentare una caratteristica dell’allegato III.

Soppressione di voci precedenti

Sono soppressi, nell’allegato III, parte I, la lettera e) e, nell’allegato V, elenco B, le voci B1110 e B4030. L’allegato IV è aggiornato per disapplicare, nei casi previsti, la voce A2060 della convenzione di Basilea e per sostituire il riferimento alla voce Y49 con le voci interne GC010 e GC020 per le spedizioni all’interno dell’Unione.

Regime delle esportazioni verso paesi terzi

Dal 1° gennaio 2025 le esportazioni di rifiuti elettrici ed elettronici classificati come A1181 o Y49 verso paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Verso paesi terzi ai quali la decisione OCSE non si applica, l’esportazione dei rifiuti rientranti nelle voci A1181 e Y49 è vietata, in applicazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Regime delle importazioni nell’Unione

Dal 1° gennaio 2025 le importazioni nell’Unione di rifiuti elettrici ed elettronici rientranti nelle voci A1181 e Y49 sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, coerentemente con i riferimenti aggiornati agli allegati della convenzione di Basilea.

Spedizioni tra Stati membri

Restano applicabili gli obblighi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 alle spedizioni tra Stati membri dei rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi classificati nelle voci GC010 e GC020, per garantire sorveglianza e controllo ai fini della gestione ecologicamente corretta. Le note introdotte chiariscono che tali voci si applicano solo ai rifiuti spediti all’interno dell’Unione.

Disposizioni transitorie su autorizzazioni e notifiche

Le autorizzazioni rilasciate prima del 1° gennaio 2025 per spedizioni di rifiuti classificati sotto A1180, B1110, B4030, GC010 o GC020, o non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IIIB o IV, restano valide fino al 1° gennaio 2026 o, se precedente, fino alla loro scadenza. Sono escluse da questa proroga le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE. Inoltre, i notificatori che abbiano presentato una notifica prima del 31 dicembre 2024 e sulla quale non sia stata adottata una decisione possono aggiornarla fino al 1° febbraio 2025 per adeguarla alle nuove norme.

Presentazione anticipata delle notifiche e data di applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi dal 1° gennaio 2025. È comunque consentito presentare notifiche già prima di tale data sulla base delle nuove voci introdotte dal regolamento.

Come è indicizzato

Materierifiutiambientespedizioni transfrontalierecommercio internazionaleeconomia circolare

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