Regolamento (UE) 2024/2699
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2699 della Commissione, del 18 ottobre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio, norme procedurali dettagliate per la cooperazione del gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie e della Commissione con l’Agenzia europea per i medicinali sotto forma di scambio di informazioni, per quanto riguarda la valutazione clinica congiunta dei medicinali, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e per quanto riguarda la consultazione scientifica congiunta sui medicinali e sui dispositivi medici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come devono cooperare, tramite scambio di informazioni, il gruppo di coordinamento HTA e l’Agenzia europea per i medicinali nelle attività di valutazione clinica congiunta e consultazione scientifica congiunta. Definisce quali informazioni debbano essere trasmesse, entro quali termini, e come debbano essere condivise con i sottogruppi competenti, nel rispetto di riservatezza, sicurezza informatica e protezione dei dati personali. Disciplina inoltre l’individuazione dei singoli esperti e le conseguenze del mancato rispetto del segreto professionale. Si applica dal 12 gennaio 2025, in parallelo al regolamento (UE) 2021/2282.
Norme procedurali dettagliate per lo scambio di informazioni tra il gruppo di coordinamento HTA, la Commissione e l’EMA in materia di valutazione clinica congiunta e consultazione scientifica congiunta su medicinali e dispositivi medici/IVD.
Ambito di applicazione
Si applica alla cooperazione, sotto forma di scambio di informazioni, tra il gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie, tramite il segretariato HTA della Commissione, e l’Agenzia europea per i medicinali. Riguarda le attività congiunte previste dagli articoli da 7 a 21 del regolamento (UE) 2021/2282, in particolare la pianificazione e previsione delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte, l’individuazione dei singoli esperti, lo scambio su questioni scientifiche e tecniche orizzontali e la protezione delle informazioni riservate. L’ambito include medicinali, dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro; opera nell’Unione e si applica dal 12 gennaio 2025. Sono previste regole specifiche per dati personali, segreto professionale e uso della piattaforma informatica HTA.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2699 della Commissione
Il regolamento completa il quadro istituito dal regolamento (UE) 2021/2282 sulla valutazione delle tecnologie sanitarie, disciplinando in modo puntuale la cooperazione informativa tra gruppo di coordinamento HTA, segretariato HTA della Commissione e Agenzia europea per i medicinali. La disciplina è funzionale alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte, con particolare attenzione a pianificazione, selezione di dispositivi, individuazione degli esperti e tutela della riservatezza.
Finalità e contesto normativo
Il testo nasce dall’esigenza di rendere operativa la collaborazione tra le strutture HTA e l’EMA prevista dal regolamento (UE) 2021/2282, che istituisce un quadro di cooperazione tra Stati membri per determinate tecnologie sanitarie. I considerando chiariscono che lo scambio di informazioni deve supportare la programmazione annuale, la preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti e la selezione periodica dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro da sottoporre a valutazione clinica congiunta.
Pianificazione, previsione e programma di lavoro
L’EMA deve trasmettere ogni anno, entro il 30 aprile, informazioni sulle future domande di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, sulle variazioni di autorizzazioni esistenti collegate a nuove indicazioni terapeutiche e sul numero stimato di procedure di consulenza per le imprese. Per i medicinali le informazioni includono, se disponibili, la denominazione comune internazionale, lo sviluppatore, la sintesi dell’indicazione terapeutica, la base di ammissibilità alla procedura centralizzata, l’eventuale ammissibilità al regime PRIME e la data prevista di presentazione della domanda.
Lo stesso termine annuale vale per i dispositivi medici probabilmente oggetto di valutazioni cliniche congiunte: l’EMA deve indicare il numero di procedure di consulenza già avviate o concluse negli ultimi 12 mesi, nonché il numero stimato di future richieste di consulenza. Quando disponibili, le informazioni comprendono tipo di dispositivo, destinazione d’uso, indicazioni, controindicazioni, popolazioni destinatarie e fase di sviluppo. Gli aggiornamenti pertinenti, concordati con il sottogruppo EHT, devono poi essere trasmessi per sostenere la redazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2282.
Selezione dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro
Per consentire la raccomandazione del gruppo di coordinamento sulla selezione dei dispositivi da sottoporre a valutazione clinica congiunta, l’EMA deve trasmettere al segretariato HTA informazioni su tutti i dispositivi medici e IVD per i quali i gruppi di esperti hanno fornito o sono stati chiamati a fornire un parere scientifico nelle procedure previste dagli articoli 54 del regolamento (UE) 2017/745 e 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746. La trasmissione avviene entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre; il primo periodo di riferimento decorre dal 1° gennaio 2024.
Condivisione interna al sistema HTA
Ricevuti i dati dall’EMA, il segretariato HTA li mette a disposizione del gruppo di coordinamento e, a seconda dei casi, dei sottogruppi EHT e JCA. Le informazioni sulla pianificazione vengono impiegate per la preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti e per l’elaborazione o modifica del programma di lavoro annuale. Le informazioni sui dispositivi medici e IVD sono invece utilizzate per preparare la raccomandazione sulla selezione dei dispositivi da sottoporre a valutazione clinica congiunta.
Individuazione dei singoli esperti e trasparenza
L’EMA può fornire, su richiesta, informazioni su singoli esperti potenzialmente idonei da coinvolgere come pazienti, esperti clinici o altri esperti pertinenti. I dati sono limitati a nome, recapiti e area di competenza. Il regolamento impone inoltre trasparenza sul possibile cumulo di ruoli: i documenti finali devono indicare se un esperto abbia già partecipato alla valutazione dello stesso medicinale o comparatore, oppure dello stesso dispositivo o comparatore, in altre procedure dell’Unione. I dati dei pazienti partecipanti non possono essere pubblicati.
Dati personali e conservazione
Il trattamento dei dati personali degli esperti si fonda sul regolamento (UE) 2018/1725; la Commissione è il titolare del trattamento dei dati ricevuti dall’EMA. Sono richieste garanzie specifiche, tra cui pseudonimizzazione, protezione da accessi e trattamenti non autorizzati e tracciabilità degli accessi. I dati degli esperti non selezionati possono essere conservati solo per il tempo necessario e comunque non oltre tre anni dalla trasmissione all’HTA Secretariat.
Questioni scientifiche e tecniche orizzontali
Il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi devono mantenere un adeguato scambio con l’EMA su questioni scientifiche o tecniche orizzontali relative alle attività congiunte, in particolare su profili metodologici basati su norme internazionali di medicina basata su evidenze. Lo scambio non deve riguardare la valutazione delle singole tecnologie sanitarie e può coinvolgere la rete di portatori di interessi HTA.
Sicurezza dello scambio e riservatezza
Gli scambi avvengono, se del caso, attraverso la piattaforma informatica HTA prevista dall’articolo 30 del regolamento (UE) 2021/2282. La piattaforma deve garantire misure tecniche e di sicurezza efficaci per interfaccia, accesso e trattamento dei dati. Le informazioni ricevute dall’EMA possono essere usate esclusivamente per pianificare ed eseguire le valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte; il livello di protezione attribuito dall’EMA deve essere almeno equivalmente mantenuto dal segretariato HTA quando le informazioni sono condivise con il gruppo di coordinamento o i sottogruppi. I membri del sistema HTA devono limitare l’accesso ai soli rappresentanti nominati e alle persone vincolate dal segreto professionale che abbiano necessità di conoscere e segnalare immediatamente ogni violazione, anche sospetta.
Conseguenze della violazione del segreto professionale
Se la Commissione apprende che un rappresentante o un singolo esperto ha violato il segreto professionale, deve chiedere chiarimenti scritti entro 14 giorni. La mancata risposta consente l’esclusione temporanea dalle attività congiunte fino alla ricezione e valutazione dei chiarimenti. Se la violazione è intenzionale o dovuta a negligenza grave, l’esclusione può durare fino a due anni. Il segretariato HTA è tenuto a informare i soggetti interessati e a dare esecuzione alle misure adottate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 12 gennaio 2025. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si coordina temporalmente con l’applicazione del regolamento (UE) 2021/2282.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Il regolamento detta norme procedurali dettagliate sulla cooperazione, mediante scambio di informazioni, tra gruppo di coordinamento HTA, segretariato HTA e Agenzia europea per i medicinali, con riguardo a pianificazione/previsione delle attività, individuazione dei singoli esperti, questioni scientifiche e tecniche orizzontali e protezione delle informazioni riservate (art. 1).
Informazioni per pianificazione e previsione
Entro il 30 aprile di ogni anno l’EMA trasmette al segretariato HTA informazioni sulle future domande iniziali di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, sulle eventuali variazioni di autorizzazioni esistenti collegate a nuove indicazioni terapeutiche e sul numero stimato di procedure di consulenza per le imprese. Per i medicinali vanno indicati, se disponibili, denominazione comune internazionale, sviluppatore, sintesi dell’indicazione, base di ammissibilità alla procedura centralizzata, ammissibilità PRIME e data prevista di domanda (art. 2, par. 1).
Informazioni sui dispositivi medici per la previsione HTA
Sempre entro il 30 aprile di ogni anno l’EMA fornisce dati sui dispositivi medici probabilmente oggetto di valutazioni cliniche congiunte: numero di consulenze avviate, in corso e concluse negli ultimi 12 mesi e numero stimato di future richieste di consulenza. Quando disponibili, vanno indicati tipo di dispositivo, destinazione d’uso, indicazioni, controindicazioni, popolazioni destinatarie e fase di sviluppo (art. 2, par. 2).
Aggiornamenti per le relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti
L’EMA trasmette al segretariato HTA gli aggiornamenti disponibili delle informazioni di cui all’articolo 2, individuati insieme al sottogruppo EHT come pertinenti per la preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2282 (art. 2, par. 3).
Dati per la selezione di dispositivi medici e IVD
L’EMA fornisce al segretariato HTA informazioni su tutti i dispositivi medici e IVD per i quali i gruppi di esperti hanno reso o sono stati chiamati a rendere pareri scientifici nelle procedure previste rispettivamente dall’articolo 54 del regolamento (UE) 2017/745 e dall’articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746. Le informazioni includono nome e tipo del dispositivo, fabbricante, organismo notificato, decisione del gruppo di esperti sull’intenzione di fornire un parere e, se disponibile, il parere stesso. La trasmissione avviene entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per il primo periodo di riferimento si parte dal 1° gennaio 2024 (art. 3).
Condivisione con gruppo di coordinamento e sottogruppi
Ricevute le informazioni dell’articolo 2, il segretariato HTA le mette a disposizione, se del caso, del sottogruppo EHT e/o del gruppo di coordinamento per le relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti e per la redazione e modifica del programma di lavoro annuale. Il sottogruppo EHT può consultare l’EMA tramite il segretariato HTA (art. 4, par. 1). Le informazioni dell’articolo 3 sono invece condivise con il gruppo di coordinamento e, sulla base di una sua decisione, con il sottogruppo EHT e/o il sottogruppo JCA, ai fini della raccomandazione sulla selezione dei dispositivi da sottoporre a valutazione clinica congiunta (art. 4, par. 2).
Individuazione dei singoli esperti
Su richiesta, l’EMA può trasmettere al segretariato HTA informazioni su singoli esperti potenzialmente idonei da proporre come pazienti, esperti clinici o altri esperti; i dati sono limitati a nome, recapiti e settori di competenza. I verbali sintetici e i documenti finali delle valutazioni/consultazioni devono indicare se un singolo esperto abbia già partecipato alla valutazione dello stesso medicinale/comparatore o dispositivo/comparatore in altre procedure. I dati dei pazienti partecipanti non devono essere pubblicati (art. 5, parr. 1-2).
Protezione dei dati personali degli esperti
Il trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 si fonda sull’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e sull’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1725; la Commissione è titolare del trattamento dei dati ricevuti dall’EMA. Devono essere adottate garanzie specifiche, tra cui pseudonimizzazione, prevenzione di accessi non autorizzati, di lettura/copia/modifica/cancellazione non autorizzate e misure organizzative di tracciabilità degli accessi (art. 5, par. 3).
Conservazione dei dati non selezionati
I dati personali dei singoli esperti non selezionati possono essere conservati solo per il tempo necessario a garantire la disponibilità delle competenze specialistiche e comunque non oltre tre anni dalla data in cui l’EMA li ha trasmessi al segretariato HTA (art. 5, par. 4).
Scambio su questioni scientifiche e tecniche orizzontali
Il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi devono assicurare uno scambio adeguato con l’EMA su questioni scientifiche o tecniche orizzontali relative a valutazione clinica congiunta e consultazione scientifica congiunta. Lo scambio avviene tramite il segretariato HTA, non riguarda la valutazione delle singole tecnologie e può coinvolgere la rete di portatori di interessi HTA (art. 6).
Scambio sicuro tramite piattaforma informatica HTA
Le informazioni sono scambiate, se del caso, attraverso la piattaforma informatica HTA prevista dall’articolo 30 del regolamento (UE) 2021/2282, che costituisce un sistema sicuro per le attività congiunte. Lo scambio si basa sulle specifiche tecniche della piattaforma, comprensive di misure di sicurezza per interfaccia, accesso e trattamento dei dati (art. 7).
Protezione delle informazioni riservate
Le informazioni provenienti dall’EMA sono utilizzate solo per la pianificazione ed esecuzione delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte. L’EMA attribuisce un livello di protezione alle informazioni condivise; il segretariato HTA deve assegnare un livello almeno equivalente prima di condividerle con gruppo di coordinamento o sottogruppi. I membri devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate e limitare l’accesso ai soli rappresentanti nominati e ad altre persone vincolate dal segreto professionale con necessità di conoscere; le violazioni, anche sospette, devono essere immediatamente comunicate al segretariato HTA (art. 8).
Mancato rispetto del segreto professionale
Se la Commissione viene a conoscenza di una violazione del segreto professionale da parte di un rappresentante o di un singolo esperto, ne informa per iscritto l’interessato e chiede chiarimenti entro 14 giorni. In assenza di risposta può escluderlo dalle attività congiunte fino alla ricezione e valutazione dei chiarimenti; se la violazione è intenzionale o dovuta a grave negligenza, può escluderlo fino a due anni. Il segretariato HTA informa i soggetti interessati e garantisce l’esecuzione delle decisioni (art. 9).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 12 gennaio 2025, data di applicazione del regolamento (UE) 2021/2282. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (art. 10).
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