Sentenza n. 1873/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bardonecchia in data 21.12.2022 n. 30 avente il seguente oggetto “nuovo piano regolatore generale comunale – proposta tecnica di progetto definitivo - adozione ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e disposizioni specifiche sull'applicazione della l.r. 16/2018 sulla proposta e sul p.r.g.c. vigente”, nelle parti di cui alle specifiche impugnazioni successive; - nonché dello stesso Progetto Definitivo del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale così adottato, e della relativa sopra indicata delibera di adozione in parte qua, nella parte in cui modifica l'area (ex) U.U.I. n. 4, Località Melezet – Sacro Cuore, dalla Classe idrogeologica II alla Classe IIIa1 ad alto grado di pericolosità nonché la destinazione d'uso dell'area della stessa (ex) U.U.I. n. 4 che ora, per la quasi sua totalità è adottata come Zona “SLd - Parcheggi pubblici”, come meglio individuata dalla cartografia allegata all'adozione: carta di sintesi GEO1-B così allegata alla delibera CC n. 30/2022 qui prodotta in estratto con riferimento all'area UUI n. 4 interessata dalla riqualificazione qui contestata in classe IIIa1 e zona SLd altresì direttamente qui impugnata; - nonché del rigetto delle osservazioni presentate dall'attuale ricorrente, in data 27 ottobre 2021 aventi ad oggetto Progetto Preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale – Delibera di adozione di Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2021 - U.U.I. n° 4 del vigente PRGC in Località Melezet – Sacro Cuore – osservazioni, rigetto contenuto quale controdeduzione nel documento Proposta tecnica del progetto definitivo - Quaderno delle osservazioni e controdeduzioni, allegato alla delibera C.C. n. 30/2022 quale elaborato n. 6, alla p. 78 (pg. non numerate nel documento), sotto le stesse osservazioni rubricate al relativo n. 38 progressivo; - nonché della Delibera C.C.-N.-27_15.06.21 di adozione del Progetto Preliminare, nella parte in cui prevedeva la modificazione dell'area U.U.I. n. 4, Località Melezet – Sacro Cuore, dalla Classe idrogeologica II alla Classe IIIa1 ad alto grado di pericolosità nonché la destinazione d'uso dell'area della stessa U.U.I. n. 4 che in Zona “SLd - Parcheggi pubblici”, come meglio individuata dalla cartografia allegata all'adozione nonché nella parte in cui adottava il nuovo testo dell'articolo 54 delle correlate N.T.A al progetto Preliminare; - nonché della Comunicazione del Settore Tecnico Regionale prot. A1813A del 22.01.18 a seguito della seconda seduta della conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C., tenutasi il 28.01.2018, in particolare al punto 8, da punto 8 a punto 8.2.3., contenuta quale allegato n. 3 al documento proposta tecnica del progetto definitivo relazione integrativa successiva alle osservazioni formulate dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino Direzione OO.PP. con nota Prot. A1813A settembre 2022, allegato quale documento GEO17 alla impugnata delibera CC n. 30/2022 di adozione del Progetto Definitivo; - nonché, per quanto occorra, del parere espresso con nota prot. n. 45651 in data 02/10/2017 richiamato al punto 8.1. dalla precitata ed impugnata al punto precedente Comunicazione del Settore Tecnico Regionale prot. A1813A del 22.01.18 a seguito della seconda seduta della conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C., tenutasi il 28.01.2018, atto non noto alla parte ricorrente; - nonché del documento proposta tecnica del progetto definitivo relazione integrativa successiva alle osservazioni formulate dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino Direzione OO.PP. con nota Prot. A1813A settembre 2022, in particolare al punto 11, p. 10, allegato quale documento GEO17 alla impugnata delibera CC n. 30/2022 di adozione del Progetto Definitivo; - nonché, per quanto occorra, del documento progetto preliminare relazione integrativa successiva alle osservazioni formulate dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino Direzione OO.PP. con nota Prot. A1813A OTTOBRE 2020, in particolare al punto 11, p. 9, allegato quale documento GEO17 alla impugnata delibera C.C.-N.-27_15.06.21 di adozione del Progetto Preliminare; - nonché dello stesso Progetto Definitivo del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale così adottato con l'impugnata Delibera CC n. 30/2022, e della relativa indicata delibera di adozione in parte qua, nella parte in cui modifica l'area (ex) U.U.I. n. 8, Località Melezet, del vigente PRGC dalla Classe UUI8 A1 – ‘Zone di rispetto dei valori storico-ambientali' a ‘ZONA SLc054' (verde pubblico), come meglio individuata dalla cartografia allegata all'adozione: CARTA DI SINTESI GEO1-B così allegata alla delibera CC n. 30/2022 qui prodotta in estratto con riferimento all'area UUI n. 8 interessata dalla riqualificazione qui contestata in zona SLc054 altresì direttamente qui impugnata, così escludendo le destinazioni residenziali e/o turistico ricettive; - nonché della Delibera C.C.-N.-27_15.06.21 di adozione del Progetto Preliminare, e di quest'ultimo direttamente, nella parte in cui prevedeva la modificazione nella parte in cui modifica l'area (ex) U.U.I. n. 8, Località Melezet, del vigente PRGC dalla Classe UUI8 A1 – ‘Zone di rispetto dei valori storico-ambientali' a ‘ZONA SLc054' (verde pubblico), come meglio individuata dalla cartografia allegata all'adozione così escludendo le destinazioni residenziali e/o turistico ricettive; - nonché del rigetto delle osservazioni presentate dall'attuale ricorrente, in data 4 novembre 2021 aventi ad oggetto “Progetto Preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale – Delibera di adozione di Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2021 - U.U.I. n° 8 del vigente PRGC in Località Melezet – osservazioni.”, rigetto contenuto quale controdeduzione nel documento Proposta tecnica del progetto definitivo - Quaderno delle osservazioni e controdeduzioni, allegato alla delibera C.C. n. 30/2022 quale elaborato n. 6, alla p. 80 (pg. non numerate nel documento), sotto le stesse osservazioni rubricate al relativo n. 40 progressivo; - nonché, per quanto occorra, del rigetto delle osservazioni presentate dall'attuale ricorrente, in data 12 giugno 2015 nei confronti dalla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della variante generale del P.R.G.C adottata con D.C.C. n. 2 del 22/04/15, rigetto contenuto all'allegato 1, “progetto preliminare relazione illustrativa”, della Delibera DEL.-C.C.-N.-27_15.06.21 di adozione del Progetto Preliminare del nuovo PRGC, al relativo sub allegato n. 15 ‘quaderno delle osservazioni alla proposta tecnica del progetto preliminare' nella scheda n. 16; - nonché dell'articolo 54, comma 4, delle N.d.A al progetto adottato con la deliberazione CC n. 30/2022 anche a tal fine impugnata nella parte in cui escludesse oltre il limite di 50 m. dal cimitero la realizzazione di nuovi interventi privati di rilevante interesse pubblico o in cui comunque escluderebbe oltre lo stesso limite la realizzazione di attività privata residenziale o turistico ricettiva di rilevante interesse pubblico; - nonché, in subordine, dell'articolo 54, comma 4, delle N.T.A. del PRGC sia nel testo adottato con la impugnata Delibera_30-2022-PTPD-PRGC, di adozione del Progetto Definitivo sia in quello adottato con la impugnata Delibera DEL.-C.C.-N.-27_15.06.21, di adozione del Progetto Preliminare, nella parte in cui siano da interpretare nel senso dell'esclusione oltre i 50 metri dal cimitero della realizzazione di edifici per attività alberghiere che il Comune di Bardonecchia riconosce strategiche, nonché della correlata modificazione del testo, che le ammetteva, del precedente articolo 53, comma 4, proposto con la delibera n. 2/2015 di adozione della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del nuovo PRGC; - nonché delle osservazioni della Regione Piemonte, non note alla parte ricorrente, richiamate dalle controdeduzioni (alle osservazioni formulate da parte ricorrente in data 12 giugno 2015 alla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della variante generale del P.R.G.C.) contenute nella scheda n. 16 riportata all'allegato n. 15 (quaderno delle osservazioni alla proposta tecnica del progetto preliminare) all'allegato 1 (progetto preliminare relazione illustrativa) della impugnata Delibera DEL.-C.C.-N.-27_15.06.21 di adozione del Progetto Preliminare del nuovo PRGC. - nonché degli atti tutti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5.5.2025: - del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale –progetto definitivo – di cui è stata disposta approvazione ai sensi dell’art. 15 comma 14 della L.R. 56/77 e s.m.i. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 5/2/2025, nonché della stessa delibera (doc 27, pubblic. doc 28), nella parte in cui modificano, dispongono e comunque confermano l’area (ex) U.U.I. n. 4, Località Melezet – Sacro Cuore, dalla Classe idrogeologica II alla Classe IIIa1 ad alto grado di pericolosità nonché la destinazione d’uso dell’area della stessa (ex) U.U.I. n. 4 come Zona “Area parcheggi pubblici (Art. 29.3 N.t.A.)”; nonché nella parte in cui modificano, dispongono e comunque confermano l’area (ex) U.U.I. n. 8, Località Melezet, del vigente PRGC dalla Classe UUI8 A1 – ‘Zone di rispetto dei valori storico-ambientali’ a destinazione “Area per spazio pubblico parco - gioco - sport (Art. 29.2 N.t.A.)”; nonché dell’attuale testo definitivamente approvato dell’articolo 54 delle Norme Tecniche di Attuazione sotto il titolo ‘FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE’; nonché degli atti tutti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione, in particolare: Verbali conferenze di copianificazione su PTPD (doc. 31) - verbale ed allegati 1^ seduta 2^ conf. copianificazione sulla PTPD - verbale ed allegati 2^ seduta 2^ conf. copianificazione sulla PTPD - verbale ed allegati 2^ seduta riconvocata 2^ conf. copianificazione sulla PTPD - verbale ed allegati 1^ seduta 3^ conf. copianificazione sulla PTPD - verbale ed allegati 2^ seduta 3^ conf. copianificazione sulla PTPD - Allegato A ‘riepilogo osservazioni e controdeduzioni’ allegato al verbale 2a conferenza di copianificazione e valutazione – 2a seduta riconvocata del giorno 22 febbraio 2024 - Il parere della Regione Piemonte in sede della seconda seduta della Conferenza di Copianificazione per l’approvazione di Proposta Tecnica del Progetto Preliminare in data 25.01.2018, richiamato nei verbali delle conferenze di copianificazione prodotte e comunque le osservazioni finali sulla PTPP della Regione Piemonte con prot. regionale 2717 del 29.01.2018; - L’osservazione n. 13 della Regione Piemonte riportata nell’Allegato A al verbale 2a conferenza di copianificazione e valutazione – 2a seduta riconvocata del giorno 22 febbraio 2024 (p. 30 e seg. del verbale doc. 31.5), relativa alle fasce cimiteriali, ed il relativo ed ivi richiamato parere/contributo della Regione Piemonte prot. n. 169483 del 29.11.2023 (comprendente contributo Organo Tecnico regionale - VAS, contributo Direzione Opere Pubbliche (aspetti idrogeologici e valanghe), contributo tavolo tecnico reg. 4/R – 2019 adeguamento PPR, esiti tavolo tecnico adeguamento al PPR) pervenuto al prot. Comunale n. 22298 del 30.11.2023; - Il parere/contributo della Regione Piemonte prot.151931/2024 del 10.09.2024 (comprendente Esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello Strumento di pianificazione del comune di Bardonecchia in adeguamento al piano paesaggistico regionale, nota prot. 140585 del 8.08.2024 pervenuto al prot. comunale n. 16132 del 10.09.2024 e Parere Unico della Dir. Opere Pubb., Difesa del Suolo, Protezione Civile, nota prot. 148546 4.09.24) richiamato ed allegato al verbale 3a conferenza di copianificazione e valutazione – 2a seduta del 12 settembre 2024, con particolare riferimento al Punto 8 (punto Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale relativo alla fascia di rispetto cimiteriale), p. 14 del parere e p. 49 complessiva del documento del verbale doc 31.4; - le NTA, elaborato 4A (doc. 32), in relazione all’art. 54 “fasce di rispetto cimiteriale”; - la planimetria TAV 3C5 – Zonazione del nuovo PRGC ove definisce la destinazione d’uso dell’area della stessa (ex) U.U.I. n. 4 come Zona “Area parcheggi pubblici (Art. 29.3 N.t.A.)"; - la planimetria TAV 3D5 - Zonazione e carta di sintesi del nuovo PRGC ove definisce e qualifica l’area della stessa (ex) U.U.I. n. 4 come Classe IIIA1 di rischio idrogeologico; - la planimetria TAV 3C3 – Zonazione del nuovo PRGC ove definisce la destinazione d’uso della stessa (ex) U.U.I. n. 8, Località Melezet, come “Area per spazio pubblico parco - gioco - sport (Art. 29.2 N.t.A.)”; - la carta di sintesi GEO1_B-PD; - nonché degli atti tutti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione nel giudizio rg n. 239/25 pendente proposto per l’annullamento - della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bardonecchia in data 21.12.2022 N. 30 avente il seguente oggetto “Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale – Proposta Tecnica Di Progetto Definitivo - Adozione Ai Sensi Dell’art. 15 Della L.R. 56/77 E Disposizioni Specifiche Sull’applicazione Della L.R. 16/2018 Sulla Proposta E Sul P.R.G.C. Vigente”, nelle parti di cui alle specifiche impugnazioni successive; - nonché della stessa proposta di Progetto Definitivo del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale così adottato, e della relativa sopra indicata delibera di adozione in parte qua, nella parte in cui modifica l’area (ex) U.U.I. n. 4, Località Melezet – Sacro Cuore, dalla Classe idrogeologica II alla Classe IIIa1 ad alto grado di pericolosità nonché la destinazione d’uso dell’area della stessa (ex) U.U.I. n. 4 che ora, per la quasi sua totalità è adottata come Zona “SLd - Parcheggi pubblici”, come meglio individuata dalla cartografia allegata all’adozione: carta di sintesi GEO1-B così allegata alla delibera CC n. 30/2022 qui prodotta in estratto con riferimento all’area UUI n. 4 interessata dalla riqualificazione qui contestata in classe IIIa1 e zona SLd altresì direttamente qui impugnata; - nonché del rigetto delle osservazioni presentate dall’attuale ricorrente, in data 27 ottobre 2021 aventi ad oggetto Progetto Preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale – Delibera di adozione di Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2021 - U.U.I. n° 4 del vigente PRGC in Località Melezet – Sacro Cuore – OSSERVAZIONI, rigetto contenuto quale controdeduzione nel documento Proposta tecnica del progetto definitivo - Quaderno delle osservazioni e controdeduzioni, allegato alla delibera C.C. n. 30/2022 quale elaborato n. 6, alla p. 78 (pg. non numerate nel documento), sotto le stesse osservazioni rubricate al relativo n. 38 progressivo; - nonché della Delibera C.C.-N.-27_15.06.21 di adozione del Progetto Preliminare, nella parte in cui prevedeva la modificazione dell’area U.U.I. n. 4, Località Melezet – Sacro Cuore, dalla Classe idrogeologica II alla Classe IIIa1 ad alto grado di pericolosità nonché la destinazione d’uso dell’area della stessa U.U.I. n. 4 che in Zona “SLd - Parcheggi pubblici”, come meglio individuata dalla cartografia allegata all’adozione nonché nella parte in cui adottava il nuovo testo dell’articolo 54 delle correlate N.T.A al progetto Preliminare; - nonché della Comunicazione del Settore Tecnico Regionale prot. A1813A del 22.01.18 a seguito della seconda seduta della conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C., tenutasi il 28.01.2018, in particolare al punto 8, da punto 8 a punto 8.2.3., contenuta quale allegato n. 3 al documento proposta tecnica del progetto definitivo relazione integrativa successiva alle osservazioni formulate dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino Direzione OO.PP. con nota Prot. A1813A settembre 2022, allegato quale documento GEO17 alla impugnata delibera CC n. 30/2022 di adozione del Progetto Definitivo; - nonché, per quanto occorra, del parere espresso dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 45651 in data 02/10/2017 richiamato al punto 8.1. dalla precitata ed impugnata al punto precedente: Comunicazione del Settore Tecnico Regionale prot. A1813A del 22.01.18 a seguito della seconda seduta della conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C., tenutasi il 28.01.2018, atto non noto alla parte ricorrente; - nonché del documento proposta tecnica del progetto definitivo relazione integrativa successiva alle osservazioni formulate dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino Direzione OO.PP. con nota Prot. A1813A settembre 2022, in particolare al punto 11, p. 10, allegato quale documento GEO17 alla impugnata delibera CC n. 30/2022 di adozione del Progetto Definitivo; - nonché, per quanto occorra, del documento progetto preliminare relazione integrativa successiva alle osservazioni formulate dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino Direzione OO.PP. con nota Prot. A1813A ottobre 2020, in particolare al punto 11, p. 9, allegato quale documento GEO17 alla impugnata delibera C.C.-N.-27_15.06.21 di adozione del Progetto Preliminare; - nonché dello stesso Progetto Definitivo del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale così adottato con l’impugnata Delibera CC n. 30/2022, e della relativa indicata delibera di adozione in parte qua, nella parte in cui modifica l’area (ex) U.U.I. n. 8, Località Melezet, del vigente PRGC dalla Classe UUI8 A1 – ‘Zone di rispetto dei valori storico-ambientali’ a ‘ZONA SLc054’ (verde pubblico), come meglio individuata dalla cartografia allegata all’adozione: carta di sintesi GEO1-B così allegata alla delibera CC n. 30/2022 qui prodotta in estratto con riferimento all’area UUI n. 8 interessata dalla riqualificazione qui contestata in zona SLc054 altresì direttamente qui impugnata, così escludendo le destinazioni residenziali e/o turistico ricettive; - nonché della Delibera C.C.-N.-27_15.06.21 di adozione del Progetto Preliminare, e di quest’ultimo direttamente, nella parte in cui prevedeva la modificazione nella parte in cui modifica l’area (ex) U.U.I. n. 8, Località Melezet, del vigente PRGC dalla Classe UUI8 A1 – ‘Zone di rispetto dei valori storico-ambientali’ a ‘ZONA SLc054’ (verde pubblico), come meglio individuata dalla cartografia allegata all’adozione così escludendo le destinazioni residenziali e/o turistico ricettive; - nonché del rigetto delle osservazioni presentate dall’attuale ricorrente, in data 4 novembre 2021 aventi ad oggetto “Progetto Preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale – Delibera di adozione di Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2021 - U.U.I. n° 8 del vigente PRGC in Località Melezet – osservazioni.”, rigetto contenuto quale controdeduzione nel documento Proposta tecnica del progetto definitivo - Quaderno delle osservazioni e controdeduzioni, allegato alla delibera C.C. n. 30/2022 quale elaborato n. 6, alla p. 80 (pg. non numerate nel documento), sotto le stesse osservazioni rubricate al relativo n. 40 progressivo; - nonché, per quanto occorra, del rigetto delle osservazioni presentate dall’attuale ricorrente, in data 12 giugno 2015 nei confronti dalla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della variante generale del P.R.G.C adottata con D.C.C. n. 2 del 22/04/15, rigetto contenuto all’allegato 1, “progetto preliminare relazione illustrativa”, della Delibera DEL.-C.C.-N.-27_15.06.21 di adozione del Progetto Preliminare del nuovo PRGC, al relativo sub allegato n. 15 ‘quaderno delle osservazioni alla proposta tecnica del progetto preliminare’ nella scheda n. 16; - nonché dell’articolo 54, comma 4, delle N.d.A al progetto adottato con la deliberazione CC n. 30/2022 anche a tal fine impugnata nella parte in cui escludesse oltre il limite di 50 m. dal cimitero la realizzazione di nuovi interventi privati di rilevante interesse pubblico o in cui comunque escluderebbe oltre lo stesso limite la realizzazione di attività privata residenziale o turistico ricettiva di rilevante interesse pubblico; - nonché, in subordine, dell’articolo 54, comma 4, delle N.T.A. del PRGC sia nel testo adottato con la impugnata Delibera_30-2022-PTPD-PRGC, di adozione del Progetto Definitivo sia in quello adottato con la impugnata Delibera DEL.-C.C.-N.-27_15.06.21, di adozione del Progetto Preliminare, nella parte in cui siano da interpretare nel senso dell’esclusione oltre i 50 metri dal cimitero della realizzazione di edifici per attività alberghiere che il Comune di Bardonecchia riconosce strategiche, nonché della correlata modificazione del testo, che le ammetteva, del precedente articolo 53, comma 4, proposto con la delibera n. 2/2015 di adozione della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del nuovo PRGC; - nonché delle osservazioni della Regione Piemonte, non note alla parte ricorrente, richiamate dalle controdeduzioni (alle osservazioni formulate da parte ricorrente in data 12 giugno 2015 alla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della variante generale del P.R.G.C.) contenute nella scheda n. 16 riportata all’allegato n. 15 (Quaderno Delle Osservazioni Alla Proposta Tecnica Del Progetto Preliminare) all’allegato 1 (Progetto Preliminare Relazione Illustrativa) della impugnata Delibera DEL.-C.C.-N.-27_15.06.21 di adozione del Progetto Preliminare del nuovo PRGC.; - atti tutti che, per quanto di ragione, in questa sede si impugnano anche in via diretta ed autonoma; - nonché degli atti tutti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nuovo PRGC del Comune di Bardonecchia: prima la proposta tecnica del progetto definitivo adottata con deliberazione consiliare n. 30 del 21 dicembre 2022 e poi il piano definitivamente approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 5 febbraio 2025, nelle parti relative alla riclassificazione e destinazione delle ex U.U.I. nn. 4 e 8 e alla disciplina delle fasce di rispetto cimiteriale; impugnati anche gli atti presupposti e il rigetto delle osservazioni. Proposte inoltre domande risarcitorie.
Esito
Favorevole al resistente (enti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato, con il ricorso introduttivo e poi con motivi aggiunti contro l’approvazione definitiva del PRGC, le scelte di pianificazione riguardanti due aree di loro proprietà. Per l’ex U.U.I. n. 4, hanno censurato la classificazione dei terreni dalla classe II alla classe IIIa1 di pericolosità idrogeologica e la conseguente destinazione a parcheggio pubblico, deducendo assenza del rischio, travisamento dei fatti, illogicità, disparità di trattamento, difetto d’istruttoria e d’incompetenza o carenza di potere. Hanno sostenuto che l’area fosse urbanizzata, non interessata da dissesti e protetta dalle opere paramassi realizzate o previste dopo la frana del 2010. Per l’ex U.U.I. n. 8, già a destinazione residenziale e posta oltre 50 metri ma entro 200 metri dal cimitero di Melezet, hanno contestato la soppressione delle destinazioni residenziali e turistico-ricettive e la destinazione a verde pubblico o spazio per parco, gioco e sport. Hanno dedotto violazione dell’art. 338, comma 5, R.D. n. 1265/1934 e dell’art. 27, comma 6-ter, L.R. Piemonte n. 56/1977, difetto d’istruttoria e motivazione, contraddittorietà con l’art. 54 delle NTA, sproporzione e disparità di trattamento; in subordine, hanno contestato la mancata conservazione della destinazione alberghiera e la disciplina restrittiva dell’art. 54 delle NTA. Hanno inoltre chiesto il risarcimento del valore delle facoltà edificatorie perdute e dei danni che assumevano derivati dall’inerzia comunale nel vagliare istanze e proposte di sviluppo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compresi quelli rivolti contro l’approvazione definitiva del PRGC. Quanto all’ex U.U.I. n. 4, ha ritenuto ragionevole la classificazione più restrittiva: la frana del 2010, pur senza investire direttamente i terreni, aveva portato i massi a fermarsi nelle loro vicinanze; gli studi successivi avevano individuato un quadro d’instabilità del versante sovrastante. Le opere paramassi erano state realizzate per proteggere edifici e infrastrutture esistenti, non per rendere edificabili i terreni o consentire un aumento del carico antropico. La relazione tecnica dei ricorrenti non dimostrava l’assenza del rischio e non era sufficiente a superare le valutazioni di discrezionalità tecnica, non manifestamente illogiche o irragionevoli. Anche la destinazione a parcheggio pubblico è stata giudicata coerente con il rischio residuo e non sindacabile in assenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento. Quanto all’ex U.U.I. n. 8, il Collegio ha ritenuto legittima la scelta di non introdurre deroghe alla fascia cimiteriale di 200 metri. Il vincolo di inedificabilità è conformativo, assoluto e direttamente operante anche indipendentemente dagli strumenti urbanistici; la riduzione della fascia è ammessa, in via restrittiva, per opere pubbliche o interventi urbanistici di pubblico interesse, non per assecondare l’espansione dell’attività edificatoria privata. La disciplina delle NTA e le destinazioni assegnate sono state ritenute coerenti con i limiti normativi; le relative scelte pianificatorie non risultavano affette da vizi manifesti. Sono state respinte entrambe le componenti risarcitorie. Il danno da perdita delle facoltà edificatorie è stato escluso perché le scelte urbanistiche contestate sono legittime. La domanda fondata sull’inerzia comunale è stata respinta per assenza di prova di iniziative idonee a superarla, per insussistenza di un obbligo comunale di adottare atti a contenuto pianificatorio e per mancata dimostrazione della spettanza e della concreta edificabilità dei terreni; inoltre, non risultava contestato il mancato accoglimento della proposta di PEC relativa all’ex U.U.I. n. 8. Spese compensate per la particolarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 15-bis l.r. Piemonte 56/1977
si palesa, quindi, del pari ragionevole che il Comune di Bardonecchia abbia recepito tali indicazioni, modificando conformemente la classificazione dei suoli e imprimendo agli stessi una destinazione compatibile con il rischio residuo, senza attendere l’esercizio da parte della Regione Piemonte del potere di veto in materia idrogeologica previsto dall’art. 15 bis della L.R. 56/1977.
Il potere regionale di veto in materia idrogeologica non impedisce al Comune di recepire le indicazioni tecniche regionali e di pianificare coerentemente con il rischio residuo prima che quel potere venga esercitato.
art. 338 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
La sua riduzione, come previsto dal citato comma 5 dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934, è ammessa esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici di pubblico interesse, poiché solo il soddisfacimento di un interesse pubblico meritevole di tutela, concorrente con quelli posti a base del vincolo e di almeno pari rilievo, può giustificare la deroga al divieto di costruire.
La deroga alla fascia di rispetto cimiteriale è di stretta interpretazione e può giustificarsi soltanto per opere pubbliche o interventi urbanistici di pubblico interesse di rilievo almeno pari agli interessi tutelati dal vincolo.
art. 27 l.r. Piemonte 56/1977
L’approvata variante urbanistica, richiamando il suddetto art. 27 della L.R. 56/1977, a sua volta sostanzialmente riproduttivo dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 nella più recente formulazione introdotta dalla L. 166/2002, fa proprio un vincolo di inedificabilità che, per condivisa ricostruzione, ha di per sé natura conformativa, efficacia diretta e carattere assoluto, tale da operare anche indipendentemente dagli strumenti urbanistici (Cons. Stato, II, 26.08.2019, n. 5862).
La disciplina regionale recepisce il vincolo cimiteriale come vincolo conformativo, direttamente efficace e assoluto, operante anche a prescindere dalle previsioni urbanistiche.
Massime di principio
- La classificazione del rischio idrogeologico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica: il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione e un parere tecnico privato difforme non basta a travolgerla, salvo che la valutazione pubblica risulti manifestamente irragionevole o illogica.
- Le opere di mitigazione del rischio realizzate per proteggere edifici e infrastrutture esistenti non comportano, da sole, che le aree circostanti siano divenute edificabili o che sia consentito incrementare il carico antropico; la pianificazione può mantenere una classificazione restrittiva coerente con il rischio residuo.
- Le scelte urbanistiche sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto se affette da manifesta arbitrarietà o irragionevolezza, oppure da travisamento dei fatti rispetto alle esigenze concretamente perseguite.
- Il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto cimiteriale ha natura conformativa, efficacia diretta e carattere assoluto, e opera anche indipendentemente dagli strumenti urbanistici. La riduzione della fascia è ammessa in via restrittiva per opere pubbliche o interventi urbanistici di pubblico interesse il cui rilievo sia almeno pari agli interessi tutelati dal vincolo, non per la generale edificazione privata.
- La domanda risarcitoria per perdita di facoltà edificatorie richiede la prova della spettanza del bene della vita e della concreta, certa o altamente probabile edificabilità dei terreni; la mera previsione urbanistica o l’aspettativa edificatoria non è sufficiente.
- La pretesa risarcitoria basata sull’inerzia comunale non può essere accolta senza prova di iniziative idonee a superarla, dell’obbligo dell’amministrazione di adottare gli atti pianificatori richiesti e della spettanza del risultato favorevole.
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