Cassazione Civile, Ordinanza n. 04817/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto avverso un’intimazione di pagamento e ruoli esattoriali per sanzioni amministrative per euro 1.391,13. L’opposizione era stata accolta integralmente dal giudice di pace, ma le spese di lite erano state liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018. In appello il soccombente lamentava proprio l’erroneità della liquidazione delle spese; il Tribunale confermava la decisione di primo grado ritenendo corretta la liquidazione e assumendo che, in difetto di istruttoria, la fase trattazione/istruttoria non fosse da remunerare e che potesse derogarsi ai minimi tariffari. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione dell’art. 4 D.M. 55/2014, delle tabelle parametriche allegate, dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la fase di trattazione/istruttoria è fase necessaria del giudizio e che il relativo compenso spetta quantomeno nei minimi quando vi sia stata attività di esame della documentazione prodotta dalla controparte, oltre a contestare la possibilità di scendere sotto i minimi parametrici in assenza di diversa convenzione tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non conforme alla normativa applicabile l’esclusione del compenso, almeno nei minimi, per la fase istruttoria/trattazione nel giudizio di primo grado, osservando che tale fase comprende anche l’esame della documentazione avversaria e che nel caso concreto tale attività era stata svolta. Ha inoltre ribadito che, in tema di liquidazione delle spese legali secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi in assenza di diversa convenzione tra le parti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 D.M. 5 aprile 2014, n. 55
La fase istruttoria comprende anche l’esame della documentazione prodotta dalla controparte; il relativo compenso va riconosciuto almeno nei minimi quando tale attività sia stata svolta.
D.M. 8 marzo 2018, n. 37
Modifica il D.M. n. 55/2014 e, per le liquidazioni effettuate sulla sua base, i valori minimi dei parametri hanno carattere inderogabile in assenza di diversa convenzione.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di regolazione delle spese di lite, che devono essere liquidate secondo i criteri normativi applicabili.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale norma processuale denunciata nella censura sulla motivazione della liquidazione delle spese.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro di correttezza della motivazione della decisione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 615 c.p.c.
Indica il tipo di opposizione esecutiva da cui origina la controversia.
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, il giudice non può scendere sotto i valori minimi salvo diversa convenzione tra le parti.
- La fase di trattazione/istruttoria non può essere esclusa dal compenso solo perché non si siano svolte prove orali o attività istruttoria in senso stretto: è sufficiente che vi sia stata attività riconducibile alla fase, come l’esame della documentazione prodotta dalla controparte.
- La regolazione delle spese deve essere effettuata considerando l’effettiva attività difensiva svolta nel grado di giudizio e nel rispetto dei parametri legali applicabili.
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