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Sentenza

Sentenza n. 16309/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza OTTEMPERANZA (ESECUZIONE) IN RELAZIONE ALLA Sentenza n. 2955/2024 pubbl. il 11/03/2024 RG n. 38654/2023, TRIBUNALE DI ROMA (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. CONTE, PASSATA IN GIUDICATO.

Giustizia amministrativa202602189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 2955/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docente e condannato il Ministero alla sua immediata attivazione e al pagamento delle spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 2955/2024, pubblicata l’11 marzo 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ordinando al Ministero l’immediata attivazione della Carta elettronica con la provvista indicata nel titolo e il pagamento delle spese di quel giudizio. La ricorrente ha dedotto che il giudicato non era stato eseguito. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale, con le formalità previste per il titolo esecutivo; tra tale notifica e la notifica del ricorso di ottemperanza, avvenuta il 16 febbraio 2026, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali dell’ottemperanza, verificando la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché non era controverso che il giudicato fosse ancora ineseguito, ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo, corrispondendo le somme dovute, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente dell’Amministrazione resistente, con facoltà di delega e ulteriori 60 giorni per eseguire il giudicato; nessun compenso è dovuto per tale attività, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere.

    Il TAR accoglie l’azione di ottemperanza e ordina le misure necessarie a rendere effettivo il giudicato, compresa la nomina condizionata del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modif. l. 30/1997

    Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti: - nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione; - nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.

    Per agire in ottemperanza contro l’Amministrazione, il titolo deve essere notificato presso la sua sede reale e deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni prima della notifica del ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale indicata in epigrafe in funzione di Giudice del lavoro e notificata ai fini esecutivi, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), e ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della predetta carta elettronica, con la provvista indicata nella sentenza ottemperanda, nonché delle spese di lite di quel giudizio, nella misura da esso liquidata.

    La disposizione è il fondamento del diritto alla Carta elettronica docente riconosciuto dal giudicato da eseguire; la decisione in esame non svolge una nuova interpretazione sostanziale del beneficio.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza nei confronti di un’Amministrazione presuppone la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’Amministrazione non contesta che il giudicato sia rimasto ineseguito, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione degli obblighi stabiliti dal titolo entro un termine perentorio e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
  • L’attività del commissario ad acta che sia svolta dal direttore generale dell’Amministrazione nell’ambito delle proprie funzioni non comporta un compenso ulteriore quando il relativo onere rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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