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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02317/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di inserimento, nel primo cumulo, della condanna a anni trenta di reclusione per omicidio commesso il 17/03/2001. La difesa sosteneva che quella pena doveva essere compresa nel primo cumulo perché il fatto sarebbe anteriore all'arresto del 31/12/2001 e, comunque, da considerare in continuazione con reati già ricompresi nel primo cumulo; conseguentemente il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel porre la condanna nel secondo cumulo

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha confermato che la pena per l'omicidio del 17/03/2001 non poteva essere inserita nel primo cumulo perché relativa a un fatto successivo rispetto all'inizio della carcerazione (la carcerazione è iniziata il 06/03/1989) e, dunque, deve formarsi un cumulo parziale distinto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per l'esecuzione di pene concorrenti, vanno ordinate cronologicamente le pene e i periodi di carcerazione e vanno detratte le periodi già scontati solo nella misura in cui incidono sul criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.; l'eventuale riconoscimento della continuazione non autorizza a includere automaticamente una pena riferita a un fatto successivo nel cumulo anteriore. La Corte ha altresì ritenuto non fondate le critiche ai riscontri di fatto del giudice dell'esecuzione circa la mancata ricorrenza di un medesimo disegno criminoso; ha condannato il ricorrente alle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Individua il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge; in questo caso invocato dalla difesa per censurare la decisione di merito

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore nella determinazione del cumulo delle pene: le pene concorrono secondo le regole che tengono conto dei periodi di detenzione già scontati e determinano la formazione di cumuli parziali in presenza di reati commessi in tempi diversi

  • art. 80 cod. pen.

    Rilevante nella disciplina delle pene concorrenti (richiamato dalla difesa); contribuisce al quadro normativo sulla determinazione della pena complessiva

  • art. 125, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma del codice di procedura penale richiamata dalla difesa possibile nei profili processuali relativi alla formazione dei provvedimenti, qui utilizzata come riferimento procedurale

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dalla difesa; attinente ai rimedi e alle impugnazioni in materia esecutiva

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Regola la formazione del cumulo delle pene: vieta attribuzioni che comportino imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente; impone la scissione cronologica e la detrazione dei periodi già scontati

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Specificazione che impedisce una cumulabilità globale che comporterebbe imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente; richiamata dalla Corte come vincolo all'operare del cumulo

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma del processo penale riferita ai termini e alle modalità di esecuzione/impugnazione dei provvedimenti esecutivi, richiamata nel complesso quadro procedurale

Massime di principio

  • Per l'esecuzione di pene concorrenti si devono creare cumuli parziali ordinando cronologicamente i reati e i periodi di carcerazione; non è lecito retrodatare o 'riattribuire' periodi di detenzione già scontati a pene relative a reati successivi
  • Una condanna relativa a un fatto commesso dopo l'inizio di una precedente carcerazione non può essere inserita nel cumulo anteriore; va invece formata una posizione esecutiva separata (cumulo parziale) che tenga conto delle detrazioni spettanti
  • Il riconoscimento della continuazione fra reati non comporta automaticamente che la pena complessiva venga 'ricondotta' all'esecuzione di una precedente carcerazione: ai fini esecutivi la continuazione va scissa nelle singole violazioni e valgono le regole del cumulo e delle detrazioni (art. 657 c.p.p.)
  • Le questioni di fatto decise dal giudice dell'esecuzione (es. l'assenza di un progetto criminoso unitario) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se la doglianza si limita a una diversa rilettura probatoria senza indicare vizi di diritto rientranti nell'art. 606 c.p.p.
  • In situazioni analoghe, la difesa deve documentare con precisione le date di inizio e fine delle carcerazioni, la definitività dei provvedimenti di cumulo precedenti e produrre elementi specifici che dimostrino la programmazione unitaria dei reati anteriormente alla carcerazione per incidere sull'esecuzione complessiva delle pene

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