Circolare numero 106 del 4-12-2008
Premessa 1.Campo di applicazione 2.Condizioni di accesso alle sospensioni 3.Legge n. 290 del 2006 4.Sospensione contributiva 5.recupero dei contributi sospesi 6.Cessazione e sospensione attività 7.istruzioni operative 8.eventi vari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce i principi generali applicabili alle sospensioni contributive disposte per eventi eccezionali o calamità naturali, chiarendo che esse spettano solo in presenza di specifici provvedimenti normativi e al ricorrere di requisiti soggettivi e oggettivi. Vengono individuati i soggetti esclusi, le regole per l’accesso, la gestione delle quote a carico lavoratore, le modalità di recupero dei contributi sospesi, i casi di cessazione o trasferimento d’azienda e le istruzioni operative per le diverse gestioni. È inoltre disciplinata la regolarizzazione di alcune sospensioni pregresse per eventi per i quali non erano state emanate disposizioni di recupero.
Sospensioni contributive per eventi calamitosi: condizioni, beneficiari, recupero e istruzioni operative
Sospensioni contributive per eventi calamitosi: principi generali, beneficiari e recupero
La circolare disciplina in modo organico le sospensioni dei versamenti contributivi connesse a eventi eccezionali o calamità naturali, fissandone i presupposti, i soggetti ammessi, le modalità di fruizione e le regole di recupero. L’obiettivo è uniformare il trattamento sul territorio nazionale, chiarendo al tempo stesso le ipotesi di esclusione e le procedure operative per le diverse gestioni.
Presupposti normativi e campo di applicazione
Le sospensioni contributive sono sempre disposte da specifici provvedimenti normativi, di regola ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Viene escluso qualsiasi automatismo: la dichiarazione o proroga dello stato di emergenza non comporta di per sé la sospensione dei contributi, che deve essere prevista espressamente.
La circolare stabilisce principi generali destinati ad assicurare uniformità di disciplina nella gestione delle sospensioni e dei relativi piani di recupero. Restano superate le disposizioni precedenti incompatibili, salvo le eventuali deroghe espressamente previste per i singoli eventi.
Condizioni per accedere alla sospensione
La ratio del beneficio è riportare alla normalità i soggetti danneggiati dall’evento calamitoso. L’accesso è quindi subordinato a due requisiti:
- requisito soggettivo: il soggetto deve esistere alla data dell’evento;
- requisito oggettivo: deve sussistere un nesso causale tra il danno subito e l’evento calamitoso.
Ne deriva che non possono beneficiare della sospensione:
- i soggetti la cui attività sia iniziata dopo l’evento, anche se operanti nelle zone colpite e anche se l’attività sia iniziata durante il periodo di sospensione;
- i soggetti già attivi alla data dell’evento che non avevano tempestivamente provveduto all’iscrizione e al versamento della contribuzione;
- i contribuenti iscritti solo successivamente all’evento a seguito di denuncia del lavoratore o di verbale ispettivo;
- i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che operino fuori dalle zone danneggiate, anche se il titolare risiede nelle zone colpite o vi sia la sola sede legale senza operatività;
- i rapporti di lavoro instaurati successivamente all’evento, che non possono essere estesi al beneficio.
Per le aziende private con dipendenti, per i committenti di collaborazioni e per gli associanti in partecipazione, la sospensione vale soltanto per i lavoratori impiegati alla data dell’evento nelle sedi ubicate nelle zone danneggiate. Per i lavoratori autonomi rileva l’ubicazione dell’attività. Il beneficio può spettare anche in presenza di accentramento contributivo presso altra sede non interessata dall’evento, ma solo per le sedi danneggiate. In caso di eventi che colpiscono un settore economico anziché una specifica area geografica, le agevolazioni spettano ai soli soggetti operanti nel settore danneggiato.
Interpretazione della L. 290/2006 e soggetti esclusi
L’art. 6, comma 1-bis, della L. 290/2006, pubblicata in G.U. n. 285 del 7 dicembre 2006, fornisce un’interpretazione autentica della L. 225/1992, con effetto retroattivo. Tale norma esclude dai possibili beneficiari:
- tutti i datori di lavoro pubblici;
- i singoli lavoratori, quando l’azienda non possa o non voglia fruire della sospensione, poiché non esiste un diritto autonomo del lavoratore;
- tutti i dipendenti pubblici;
- i datori di lavoro domestico, per il riferimento della norma alla sede legale e operativa del datore di lavoro e per la ratio della disciplina emergenziale;
- i prosecutori volontari, in quanto non datori di lavoro e per la natura non obbligatoria della contribuzione.
Sono invece considerati inclusi tra i possibili beneficiari i lavoratori autonomi, compresi artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione Separata. La nozione di “datori di lavoro” viene quindi letta come escludente i lavoratori dai soggetti legittimati a chiedere la sospensione.
Recupero delle contribuzioni indebitamente sospese
Con circolare n. 65 del 23 marzo 2007 sono state dettate le istruzioni per il recupero delle contribuzioni che, dal 1992 in avanti, risultavano indebitamente sospese per effetto delle nuove disposizioni. Tali istruzioni non si applicano alle sospensioni il cui recupero sia già stato completato.
Per i soggetti non più beneficiari è stato disposto il recupero in unica soluzione, senza oneri accessori, entro il terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, e quindi entro il 16 giugno 2007. Resta possibile la presentazione di istanza di dilazione secondo le regole generali, con applicazione degli interessi di dilazione.
Per i soli datori di lavoro che avevano sospeso esclusivamente la quota a carico dei lavoratori, a seguito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Molise, il recupero è stato temporaneamente sospeso fino al 31 dicembre 2007. Dopo la sentenza n. 325/2008 della Corte costituzionale, l’Istituto ha disposto il versamento della quota indebitamente sospesa entro il 16 novembre 2008. In questo caso il recupero non beneficia delle rateizzazioni previste per i singoli eventi; è consentito solo il pagamento in unica soluzione o, su istanza, la dilazione nel rispetto del limite del quinto dello stipendio ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DPR 180/1950, salva la possibilità di concordare dilazioni più ampie per comprovate esigenze.
Domanda di sospensione, adempimenti e quote a carico del lavoratore
Per fruire della sospensione è necessaria una specifica domanda alla sede Inps competente, vale a dire quella presso cui il contribuente è iscritto e svolge gli adempimenti contributivi. L’istanza deve essere presentata entro i termini previsti dalla normativa dell’evento o, in mancanza, entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare applicativa. Deve inoltre essere corredata della documentazione richiesta, come perizia giurata del danno, ordinanza sindacale di sgombero o altri atti probatori richiesti dalla disciplina specifica.
Salvo diversa previsione, le denunce contributive e gli altri adempimenti connessi devono essere eseguiti alle scadenze ordinarie. Se invece la norma prevede la sospensione degli adempimenti, essi vanno effettuati, a pena di decadenza dal beneficio, entro il giorno 16 successivo al termine del periodo di sospensione o nel diverso termine indicato dalla norma stessa.
Anche la rateazione, se prevista, richiede apposita istanza, da presentare entro la data di inizio del recupero o entro il termine previsto per il pagamento in unica soluzione. Nei rapporti subordinati, di collaborazione e di associazione in partecipazione, il datore di lavoro, committente o associante è responsabile sia della quota propria sia di quella a carico del lavoratore; le due sospensioni non sono fruibili separatamente. Se il datore sospende e trattiene le somme a carico del lavoratore senza versarle, incorre nelle conseguenze previste dall’art. 2 del D.L. 463/1983, convertito dalla L. 638/1983, oltre alle sanzioni amministrative. Le somme trattenute e non versate non beneficiano delle regole di rateazione del debito contributivo.
Quando il lavoratore cessa l’attività o cambia datore durante o dopo la sospensione, le quote sospese restano a carico del vecchio datore di lavoro, committente o associante, che deve versarle all’Inps. Il recupero nei confronti del lavoratore può avvenire, secondo la volontà delle parti:
- in modo immediato, con restituzione entro la prima scadenza utile;
- in modo rateale, seguendo il piano concesso.
Il mancato recupero verso il lavoratore non elimina in ogni caso l’obbligo contributivo del datore di lavoro.
Recupero dei contributi sospesi: regole generali, rate e scadenze
I contributi versati nonostante la sospensione non possono essere rimborsati né compensati. In assenza di diverse disposizioni, il recupero decorre dal giorno 16 successivo alla scadenza della sospensione. Se la normativa dell’evento non prevede la rateazione, il recupero deve avvenire in unica soluzione; in alternativa è sempre possibile presentare istanza di dilazione secondo la disciplina generale, con interessi di dilazione.
Quando la rateazione è prevista, la data di pagamento in unica soluzione coincide con la data di inizio del recupero e con il termine per la prima rata. Il contribuente può comunque optare per il pagamento in un’unica soluzione o per un numero di rate inferiore al massimo consentito; può anche scegliere di fruire di un periodo di sospensione più breve di quello previsto, restando il recupero comunque articolabile nel massimo numero di rate previsto dalla normativa dell’evento.
Ogni rata mensile deve essere almeno pari a 50 euro; se il piano non consente il rispetto di tale importo, il numero massimo delle rate va rideterminato. I versamenti con mod. F24, sia rateali sia in unica soluzione, scadono il giorno 16 di ogni mese o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo.
La circolare disciplina anche le ipotesi di definizione agevolata con abbattimento percentuale del debito residuo: l’adesione alla definizione annulla le modalità ordinarie di recupero previste per l’evento. Se il contribuente non aderisce nei termini, il recupero prosegue secondo le regole originarie. L’abbattimento si calcola sul debito residuo, al netto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi alla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa; non è ammesso il rimborso di quanto già pagato.
In tema di inadempienze:
- nella rateazione ordinaria, il mancato pagamento di una o più rate non comporta la decadenza dalla rateazione, ma solo un’omissione contributiva per le singole rate, soggetta al regime sanzionatorio ordinario;
- nella definizione automatica con abbattimento del debito, il mancato rispetto delle modalità o dei termini di pagamento comporta la decadenza sia dalla rateazione sia dalla definizione agevolata, con recupero ordinario dell’intero credito e degli oneri accessori a partire dall’ultima rata pagata nei termini.
Per i lavoratori autonomi iscritti ad artigiani, commercianti o Gestione Separata, la contribuzione sospesa non produce automaticità delle prestazioni fino al suo effettivo versamento. In caso di definizione agevolata con abbattimento del capitale, il versamento del residuo comporta l’accreditamento della contribuzione secondo la copertura finanziaria prevista: integrale se l’onere è coperto, proporzionale se non lo è.
Cessazione dell’attività e sospensione temporanea
Se i soggetti cessano definitivamente l’attività durante il periodo di sospensione o in un momento successivo, devono restituire in unica soluzione l’intero capitale sospeso al momento della comunicazione di cessazione. Se la cessazione interviene durante un recupero rateale con interessi di dilazione, il capitale va restituito con gli interessi calcolati fino alla data del rimborso.
La sospensione temporanea dell’attività, invece, non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio, purché il contribuente continui a versare regolarmente le rate anche durante il periodo di inattività.
Istruzioni operative per aziende, autonomi e Gestione Separata
Per le aziende, i modelli DM10 devono indicare l’importo dei contributi sospesi nel quadro D con il codice di tipo N9xx attribuito all’evento calamitoso. Questa modalità vale anche per le aziende autorizzate all’accentramento contributivo in territori diversi da quelli danneggiati e per quelle che presentano DM10 a saldo a credito per conguagli di prestazioni anticipate per conto dell’Istituto. Il recupero avviene con mod. F24 utilizzando il codice contributo DSOS e riportando la matricola aziendale seguita dal codice evento.
Per artigiani e commercianti, chi paga in unica soluzione deve utilizzare gli F24 originali relativi a ciascuna rata sospesa; in mancanza, può richiederne la ristampa alla sede competente. Chi opta per la rateazione deve presentare apposita domanda e versare la prima rata con F24 usando i codici:
- AD per la contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
- CD per la contribuzione dovuta alla gestione commercianti.
Per gli iscritti alla Gestione Separata, il recupero avviene con F24:
- in unica soluzione, con le causali e le modalità ordinarie in uso per i pagamenti correnti (P10, PXX, C10, CXX), usando un rigo per ogni mese sospeso;
- in caso di rateazione, con le causali COC per i committenti di collaborazioni e figure assimilate e POC per i liberi professionisti. Quando previsto, nel campo matricola/codice Inps/filiale azienda va indicato il codice calamità seguito da zeri o nove fino a comporre un codice di 12 cifre.
Le sedi periferiche devono inoltre tenere conto del fatto che, in presenza di sospensione contributiva, anche la corresponsione del bonus ex L. 243/2004 resta sospesa e riprende con il riavvio dei pagamenti. Sono richiamate infine istruzioni per rimuovere le anomalie derivanti da DM10/2 compilati in modo errato o dall’indebita fruizione della sospensione da parte di soggetti non aventi diritto.
Regolarizzazione di eventi pregressi
Per alcuni eventi calamitosi, le autorità competenti non avevano emanato disposizioni specifiche per il recupero dei contributi sospesi. In tali casi, chi aveva presentato regolare istanza all’epoca ma non aveva effettuato il pagamento può regolarizzare la propria posizione senza oneri accessori, versando i contributi in unica soluzione entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
La regolarizzazione riguarda, tra gli altri, i seguenti eventi:
- alluvione in provincia di Cagliari del 12 e 13 novembre 1999;
- alluvione nelle province di Avellino, Benevento e Salerno del 14, 15 e 16 dicembre 1999;
- trombe d’aria nelle province di Milano e Bergamo del 7 luglio 2001;
- alluvioni nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Caserta del 22 agosto, 5 settembre e 14/15 settembre 2001;
- eventi atmosferici nel comune di Pontedera del 20 e 21 ottobre 2001.
Per ciascuno di questi eventi la circolare richiama i relativi provvedimenti e periodi di sospensione, consentendo ai soggetti interessati, in possesso dei requisiti e con istanza regolarmente presentata, di mettersi in regola entro il termine indicato senza aggravio di oneri accessori.
Punti principali
Principi generali e campo di applicazione
Le sospensioni contributive per calamità naturali derivano sempre da un’apposita norma, di regola un’ordinanza della Protezione Civile, conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza. La circolare precisa che non esiste automatismo tra stato d’emergenza e sospensione contributiva, né tra eventuale proroga dell’emergenza e proroga della sospensione. I principi illustrati mirano a garantire uniformità di disciplina sul territorio nazionale, superando le disposizioni incompatibili precedenti, salvo eventuali deroghe specifiche previste per singoli eventi.
Condizioni di accesso al beneficio
L’accesso alla sospensione richiede il possesso congiunto di un requisito soggettivo, cioè l’esistenza del soggetto alla data dell’evento, e di un requisito oggettivo, ossia il nesso causale tra il danno subito e l’evento calamitoso. Non possono beneficiare della sospensione soggetti la cui attività sia iniziata dopo l’evento, soggetti non in regola con iscrizione e versamenti già alla data dell’evento, aziende non operative nelle zone colpite, rapporti di lavoro instaurati dopo l’evento e attività non svolte nell’area danneggiata. Per le aziende con accentramento contributivo rileva comunque la sede operativa interessata dall’evento.
Soggetti esclusi e interpretazione della L. 290/2006
L’art. 6, comma 1-bis, della L. 290/2006, con interpretazione autentica e retroattiva, esclude tra i beneficiari i datori di lavoro pubblici, i lavoratori pubblici, i datori di lavoro domestico e i prosecutori volontari. La norma è intesa anche nel senso di escludere i lavoratori come titolari di un diritto autonomo alla sospensione quando l’azienda non ne possa o non ne voglia fruire. Sono invece ricompresi tra i potenziali beneficiari i lavoratori autonomi, inclusi artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione Separata.
Recupero delle contribuzioni indebitamente sospese
Per le sospensioni dal 1992 in poi che, alla luce delle nuove disposizioni, risultano indebite, è stato disposto il recupero in unica soluzione senza oneri accessori entro il 16 giugno 2007; resta comunque possibile la dilazione secondo le regole ordinarie, con applicazione degli interessi di dilazione. Per i soli datori di lavoro che avevano sospeso soltanto la quota a carico dei lavoratori, il recupero è stato prima sospeso e poi reso obbligatorio entro il 16 novembre 2008. In tali ipotesi il recupero non può avvalersi delle rateizzazioni previste per i singoli eventi, salvo eventuali dilazioni concordate in presenza di comprovate esigenze, e nei limiti di legge.
Domanda di sospensione, adempimenti e quote dei lavoratori
La sospensione richiede una domanda da presentare alla sede Inps competente entro i termini fissati dalla norma o, in mancanza, entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare applicativa. La domanda deve essere corredata dalla documentazione probatoria richiesta, come perizia giurata o ordinanza di sgombero. Salvo diversa previsione, denunce contributive e altri adempimenti devono essere presentati alle scadenze ordinarie; se la norma dispone la sospensione degli adempimenti, essi devono essere effettuati entro il giorno 16 successivo al termine della sospensione. Nei rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione e di associazione in partecipazione la sospensione riguarda sia la quota datoriale sia quella a carico del lavoratore, che non sono fruibili separatamente.
Recupero dei contributi sospesi e rateazione
I contributi versati nonostante la sospensione non sono rimborsabili né compensabili. In assenza di diversa previsione, il recupero decorre dal giorno 16 successivo alla fine della sospensione e, se la rateazione è ammessa, la prima rata coincide con tale data o con quella prevista per il pagamento in unica soluzione. La rateazione è possibile solo se espressamente prevista dalla normativa dell’evento; in mancanza, il pagamento avviene in un’unica soluzione, ferma la possibilità di chiedere una dilazione ordinaria. Ogni rata mensile deve essere almeno pari a 50 euro; i pagamenti F24 scadono il giorno 16 di ogni mese o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo.
Cessazione, sospensione attività e trasferimento d’azienda
In caso di cessione, scissione, fusione o incorporazione, il beneficio può trasferirsi solo se l’atto prevede espressamente l’accollo da parte della nuova azienda di tutti i debiti e crediti contributivi della precedente. In caso contrario, la cessante deve restituire l’intero debito in unica soluzione alla comunicazione della cessazione. Se l’attività cessa definitivamente durante la sospensione o durante il recupero rateale, l’intero capitale sospeso va restituito in unica soluzione, con gli interessi di dilazione maturati fino alla data di restituzione. La sospensione temporanea dell’attività non fa decadere dal beneficio se il piano rateale prosegue regolarmente.
Istruzioni operative per le diverse gestioni
Per le aziende, i modelli DM10 devono esporre i contributi sospesi nel quadro D con il codice di tipo N9xx relativo all’evento calamitoso; il recupero avviene con F24 usando il codice DSOS e la matricola aziendale seguita dal codice evento. Per artigiani e commercianti, il pagamento in unica soluzione richiede gli F24 originari di ciascuna rata sospesa, mentre la rateazione richiede istanza e utilizzo dei codici AD e CD. Per la Gestione Separata, il recupero in unica soluzione usa le causali ordinarie P10, PXX, C10 e CXX; in rateazione si usano le causali COC e POC, con l’eventuale codice calamità nel campo dedicato. Le sedi devono inoltre gestire la sospensione dell’erogazione del bonus ex L. 243/2004 e correggere le anomalie derivanti da denunce DM10/2 compilate in modo errato o da indebita fruizione della sospensione.
Eventi pregressi e regolarizzazione
Per alcuni eventi calamitosi per i quali non erano state emanate specifiche disposizioni di recupero, la circolare consente ai soggetti che avevano regolarmente presentato istanza ma non avevano pagato, di regolarizzare senza oneri accessori versando in unica soluzione entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare. Sono richiamati, tra gli altri, gli eventi di Cagliari del novembre 1999, le alluvioni in provincia di Avellino, Benevento e Salerno del dicembre 1999, le trombe d’aria di Milano e Bergamo del luglio 2001, le alluvioni in Campania dell’agosto-settembre 2001 e gli eventi atmosferici di Pontedera dell’ottobre 2001.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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