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Circolare

Circolare numero 104 del 1-12-2008

1. Premessa 2. Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi 3. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi 4. Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio 5. Buoni (voucher) per lavoro occasionale 6. A. Procedura con voucher telematico 6A.1.Accreditamento anagrafico dei prestatori 6A.2.Registrazione committenti 6A.3.Richiesta dei voucher da parte del committente 6A.4.Versamento all’INPS del corrispettivo dei voucher 6A.5.Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore 6A.6.Accredto contributivo 6 B. Procedura con voucher cartaceo 6B.1 Buoni cartacei 6B.2 Acquisto dei buoni da parte del committente 6B.3 Comunicazione preventiva a cura del committente 6B.4 Intestazione dei buoni utilizzati 6B.5 Riscossione del buon da parte del prestatore 6B.6 Rendicontazione ad INPS del pagamento dei buoni 6B.7 Accredito contributivo 7.0 Adempimenti delle Sedi periferiche 7.1 Impegni delle Sedi INPS nel caso di utilizzo del voucher virtuale 7.2 Impegni delle Sedi INPS nel caso di utilizzo del voucher cartaceo 8. Aspetti contabili 9. Validità dei buoni utilizzati in agricoltura

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare estende l’operatività del lavoro occasionale accessorio, disciplinato dagli artt. 70-73 del d.lgs. 276/2003 come modificati dal D.L. 112/2008, ai settori commercio, turismo e servizi, adottando le procedure già sperimentate per l’agricoltura. Vengono illustrate le categorie di soggetti e attività ammesse, con un focus specifico sulle imprese familiari ex art. 230-bis c.c., i limiti economici, il valore dei voucher, gli adempimenti preventivi verso INAIL e le modalità operative sia telematiche sia cartacee. La circolare chiarisce inoltre il regime contributivo, le funzioni delle sedi INPS, la rendicontazione dei pagamenti e la validità dei buoni già emessi per l’agricoltura.

Lavoro occasionale accessorio con voucher nel commercio, turismo e servizi

Lavoro occasionale accessorio nel commercio, turismo e servizi

La circolare disciplina l’estensione operativa del lavoro occasionale di tipo accessorio ai settori commercio, turismo e servizi, in attuazione delle modifiche introdotte dall’art. 22 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008. L’obiettivo è consentire l’utilizzo dei buoni lavoro con procedure già sperimentate in agricoltura, chiarendo ambito di applicazione, limiti economici, regole per le imprese familiari e modalità operative.

Quadro normativo e ambito di applicazione

La disciplina richiama gli artt. 70-73 del d.lgs. 276/2003, come modificati dalla nuova normativa, che ha ampliato il campo soggettivo e oggettivo del lavoro accessorio e ha abrogato il previgente art. 71, che limitava l’istituto a soggetti a rischio di esclusione sociale o in particolari fasi della vita lavorativa. La circolare precisa che, nelle more della piena messa a regime del sistema, viene resa operativa la disciplina anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.

Soggetti e attività consentite

Nel commercio, turismo e servizi il ricorso ai buoni lavoro è possibile, in linea generale, per tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese. La circolare evidenzia, in particolare, l’utilizzo per:

  • giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitario o scolastico, limitatamente ai periodi di vacanza;
  • manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli;
  • lavori di emergenza o solidarietà;
  • lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
  • consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Per i giovani studenti, i periodi di vacanza sono definiti richiamando la circolare ministeriale n. 4 del 3 febbraio 2005:

  • vacanze natalizie: dal 1° dicembre al 10 gennaio;
  • vacanze pasquali: dalla Domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
  • vacanze estive: dal 1° giugno al 30 settembre.

Imprese familiari e distinzione tra regime ordinario e regime agevolato

Una parte centrale della circolare riguarda le imprese familiari ex art. 230-bis c.c. La circolare chiarisce che la lettera g) dell’art. 70, comma 1, individua una particolare tipologia di impresa familiare del commercio, turismo e terziario che, a differenza delle altre imprese, può ricorrere ampiamente ai buoni lavoro per qualunque attività o prestazione, ma con applicazione del regime contributivo e assicurativo ordinario.

Tuttavia, tale previsione non esclude che le imprese familiari possano usare i buoni anche per le attività previste dalle altre lettere dell’art. 70, comma 1. In tali casi si applica il regime ordinario del lavoro accessorio, con contribuzione agevolata e assicurazione INAIL secondo le regole generali dell’istituto.

La circolare precisa inoltre che, nella fase iniziale, per le imprese familiari che operano nel regime generale della lettera g) non sono ancora operativi i buoni lavoro a regime ordinario con disciplina contributiva e assicurativa del lavoro dipendente; per questa fattispecie è prevista la successiva emanazione di istruzioni operative specifiche. Fino ad allora, per tali imprese la possibilità di utilizzare il lavoro accessorio resta sospesa, salvo i casi riconducibili alle lettere b), d), e), h) dell’art. 70, comma 1.

Limiti economici, trattamento fiscale e prestazioni escluse

La circolare ribadisce che il prestatore non può percepire, nel corso di un anno solare, compensi superiori a 5.000 euro da parte del singolo committente. Per le imprese familiari nel commercio, turismo e servizi resta fermo il tetto annuale di 10.000 euro per ogni attività o tipologia di prestazione.

Il compenso percepito tramite buoni lavoro:

  • è esente da imposizione fiscale;
  • non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato;
  • non dà titolo a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione né all’assegno per il nucleo familiare.

Valore dei buoni lavoro e composizione dell’importo

Ogni voucher ha valore nominale di 10 euro. È previsto anche un buono multiplo da 50 euro, equivalente a cinque voucher non separabili. Il valore nominale comprende:

  • 13% a titolo di contribuzione alla Gestione Separata INPS;
  • 7% a titolo di premio INAIL;
  • 5% per la gestione del servizio.

Ne deriva un corrispettivo netto per il prestatore pari a 7,50 euro per ogni voucher da 10 euro e a 37,50 euro per il buono multiplo da 50 euro. La circolare specifica che voucher da 10 euro e buoni multipli da 50 euro possono essere combinati per raggiungere l’importo esatto della prestazione.

Modalità operative: voucher telematico e voucher cartaceo

La circolare prevede due canali operativi:

Voucher telematico

Il sistema telematico consente l’accredito del corrispettivo tramite carta magnetica INPS Card, utilizzabile come borsellino elettronico e, in generale, come carta con funzioni di tipo bancomat. Il sistema è operativo su tutto il territorio nazionale e si presta soprattutto ad attività occasionali che si ripetono nel tempo.

Voucher cartaceo

In alternativa, può essere utilizzato il buono cartaceo da 10 euro o il buono multiplo da 50 euro. I buoni sono stampati e distribuiti dall’Istituto con modalità protetta contro le falsificazioni e ciascun buono è identificato da un numero univoco.

Adempimenti e canali di accesso

Per l’accesso al sistema sono indicati più canali: contact center INPS/INAIL, sito internet INPS, sedi INPS, Centri per l’Impiego e associazioni di categoria dei datori di lavoro firmatarie del CCNL di settore.

Per i prestatori è previsto l’accreditamento anagrafico tramite:

  • contact center 803.164;
  • sito www.inps.it;
  • sedi INPS;
  • servizi al lavoro competenti, che possono fungere da strutture di assistenza e consulenza.

Per i committenti è prevista la registrazione tramite gli stessi canali, con rilascio del PIN secondo le ordinarie regole ove necessario.

Comunicazione preventiva all’INAIL

La comunicazione preventiva all’INAIL fa parte del flusso operativo e deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione. La comunicazione riguarda:

  • dati anagrafici del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • periodo di svolgimento;
  • eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro o del prestatore.

Per la comunicazione è indicato il fax gratuito INAIL 800.657657.

Procedura telematica: richiesta, versamento, pagamento e rendicontazione

Nel caso del voucher telematico, il committente, una volta registrato, deve inviare all’INPS la richiesta dei voucher indicando:

  • anagrafica e codice fiscale di ciascun prestatore;
  • data presunta di inizio e fine della prestazione;
  • luogo di svolgimento;
  • numero di buoni presunti per ciascun prestatore.

Con tale richiesta il committente assolve anche alla comunicazione preventiva all’INAIL e all’intestazione provvisoria dei buoni.

Prima dell’inizio della prestazione, il committente deve versare l’importo complessivo dei buoni utilizzati tramite:

  • modello F24 con causale LACC;
  • conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
  • pagamento online dal sito INPS con addebito su c/c postale BPIOL/BPOL, Postepay o carta di credito Visa/Mastercard.

Per i voucher telematici il pagamento ai lavoratori è materialmente possibile solo dopo la contabilizzazione nei conti INPS, che in media avviene dopo circa 10 giorni lavorativi per i versamenti con F24.

A fine prestazione il committente deve consuntivare l’attività svolta. Il sistema verifica la copertura economica, procede al pagamento se i versamenti sono sufficienti, oppure invia un sollecito di pagamento al committente se l’onere non è coperto integralmente. Il prestatore riceve la notifica con le informazioni essenziali e il committente ottiene il rendiconto tramite il canale utilizzato per la registrazione o la rendicontazione.

Procedura cartacea: acquisto, intestazione, riscossione e rendicontazione

Per i buoni cartacei, il committente li ritira presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di versamento sul conto corrente postale 89778229. Il ritiro può avvenire anche tramite associazioni rappresentative dei datori di lavoro munite di delega.

Prima di consegnare i buoni al prestatore, il committente deve completarli con:

  • proprio codice fiscale;
  • codice fiscale del prestatore;
  • data della prestazione;
  • firma di convalida.

Il prestatore, a sua volta, riscuote i buoni presso qualsiasi ufficio postale, previa sottoscrizione. Poste Italiane rende poi conto all’INPS mediante flusso informativo telematico contenente i dati identificativi del buono e della prestazione.

Accredito contributivo e codice rapporto

Sia per la procedura telematica sia per quella cartacea, il processo si chiude con l’accredito dei contributi sulla posizione assicurativa individuale del prestatore nella Gestione Separata. La contribuzione viene identificata dal codice rapporto "16", istituito per le prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Ruolo delle sedi INPS e buoni già disponibili per l’agricoltura

Le sedi periferiche INPS svolgono un ruolo di supporto nella distribuzione dei buoni cartacei, nella verifica dei pagamenti, nella registrazione dei dati dei richiedenti e nella custodia dei valori. La circolare consente inoltre di utilizzare anche le giacenze dei buoni già predisposti per il lavoro occasionale in agricoltura, indipendentemente dalla dicitura o dalla scadenza riportata, compresi quelli con scadenza 31.12.2008.

Punti principali

Estensione dell’istituto ai settori commercio, turismo e servizi

La circolare dà piena operatività al lavoro occasionale di tipo accessorio nei settori commercio, turismo e servizi, in attuazione dell’art. 22 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008. Si applicano, in linea generale, le stesse modalità operative già previste per le vendemmie e le altre attività agricole, con la possibilità di usare sia voucher telematici sia buoni cartacei da 10 euro e buoni multipli da 50 euro.

Soggetti e attività ammesse

Nel commercio, turismo e servizi i buoni lavoro possono essere utilizzati dall’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. e, più in generale, da tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese. Sono richiamate in particolare le prestazioni rese da giovani con meno di 25 anni iscritti a un percorso di studi, durante specifici periodi di vacanza, nonché attività in occasione di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli, lavori di emergenza o solidarietà, giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Regole speciali per le imprese familiari

La circolare distingue tra l’uso dei buoni da parte delle imprese familiari nel regime generale della lettera g) dell’art. 70, comma 1, e l’uso dei buoni per le attività previste dalle altre lettere dello stesso comma. Nel primo caso, per le imprese familiari del commercio, turismo e servizi, si applica il regime contributivo e assicurativo ordinario dei rapporti di lavoro dipendente; nella fase iniziale tale fattispecie rimane sospesa, salvo che la prestazione rientri nelle ipotesi di cui alle lettere b), d), e), h), per le quali le imprese familiari possono invece usare i buoni lavoro. Nel secondo caso si applica il regime agevolato ordinario del lavoro accessorio.

Limiti economici e natura del compenso

Per ciascun committente il prestatore non può percepire, in un anno solare, compensi superiori a 5.000 euro. Per le imprese familiari nei settori commercio, turismo e servizi resta fermo il tetto annuale di 10.000 euro per ogni attività/tipologia di prestazione. Il compenso è esente da imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato e non dà diritto a malattia, maternità, disoccupazione o assegno per il nucleo familiare.

Valore dei voucher e composizione del prezzo

Il voucher ordinario ha valore nominale di 10 euro; è previsto anche un buono multiplo da 50 euro equivalente a cinque voucher non separabili. Il valore nominale comprende 13% di contribuzione INPS, 7% INAIL e 5% per la gestione del servizio. Il netto per il prestatore è pari a 7,50 euro per il voucher da 10 euro e a 37,50 euro per il buono da 50 euro.

Procedura telematica e procedura cartacea

Sono previste due modalità di gestione: il voucher telematico, basato su accredito tramite procedure informatiche e carta magnetica INPS Card, e il voucher cartaceo, acquistabile presso le sedi provinciali INPS e riscosso presso gli uffici postali. In entrambi i casi il sistema mira a ridurre gli adempimenti e a consentire l’accesso tramite contact center, sito INPS, sedi INPS, Centri per l’Impiego e associazioni di categoria.

Comunicazioni preventive all’INAIL

Prima dell’inizio della prestazione il committente deve effettuare la comunicazione preventiva all’INAIL con i dati del lavoratore, del committente, del luogo e del periodo di svolgimento dell’attività. Eventuali variazioni sopravvenute del periodo o dei prestatori devono essere comunicate preventivamente all’INAIL. Per tali comunicazioni è indicato il fax INAIL 800.657657.

Rendicontazione, pagamento e accredito contributivo

Una volta conclusa la prestazione, il committente rende i dati consuntivi; il sistema verifica la copertura economica, dispone il pagamento al prestatore e, in caso di insufficienza dei versamenti, invia un sollecito al committente. Il pagamento viene notificato al prestatore e al committente, mentre i contributi sono accreditati sulla posizione individuale nella Gestione Separata con codice rapporto 16 relativo alle prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Ruolo delle sedi INPS e buoni già emessi per l’agricoltura

Le sedi INPS gestiscono la distribuzione dei buoni cartacei, la verifica dei pagamenti, la registrazione dei dati dei richiedenti e la custodia dei valori. La circolare consente inoltre di utilizzare, per queste nuove finalità, le giacenze dei buoni già fornite per il lavoro occasionale in agricoltura, anche se recano scadenza 31.12.2008 o riferimenti al solo settore agricolo.

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