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Circolare

Circolare numero 103 del 27-11-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina della definizione agevolata prevista per i soggetti beneficiari della sospensione contributiva a seguito del sisma Marche e Umbria del 1997. È consentito estinguere la posizione debitoria versando il 40% dell’importo residuo dei contributi sospesi, al netto dei pagamenti già effettuati, in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 gennaio 2009. La domanda va presentata alla Sede competente entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare. Sono richiamate anche le modalità di versamento e le regole specifiche per datori di lavoro, artigiani e commercianti, gestione separata e soggetti esclusi dal beneficio.

Definizione agevolata dei contributi sospesi per il sisma Marche e Umbria 1997

Sisma Marche ed Umbria 1997. Definizione agevolata

La circolare disciplina le modalità di definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma che ha colpito Marche e Umbria nel 1997. La misura consente ai soggetti aventi diritto di chiudere la propria posizione debitoria versando una quota ridotta del debito residuo, con regole operative differenziate a seconda della gestione previdenziale interessata.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la precedente comunicazione INPS n. 141 del 21 dicembre 2007, con la quale era stato differito al 30 aprile 2008 il termine di pagamento dei contributi sospesi. Vengono poi richiamati:

  • il D.L. n. 61 dell’8 aprile 2008, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 103, che all’art. 2, comma 1, ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata la situazione debitoria;
  • il D.L. n. 162 del 23 ottobre 2008, che all’art. 3, comma 2, ha stabilito la rateizzazione e le scadenze di pagamento.

Contenuto della definizione agevolata

Per i soggetti beneficiari della sospensione contributiva, la definizione agevolata consiste nel versamento del 40% dell’ammontare dei contributi sospesi, al netto dei versamenti già eseguiti. La definizione è applicabile a ciascun carico iscritto a ruolo oggetto delle sospensioni richiamate dalla norma. La circolare precisa inoltre che non è ammesso rimborso delle somme spontaneamente pagate.

Rateazione e scadenze

Il pagamento deve avvenire in 120 rate mensili uguali e consecutive. Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese, a partire dal 16 gennaio 2009. La domanda di adesione al beneficio va presentata presso la Sede competente entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare e deve contenere i dati del capitale da restituire, determinato sottraendo ai contributi originariamente sospesi tutti i pagamenti effettuati fino al 10 aprile 2008.

Conseguenze dell’inadempimento

La circolare esclude che il mancato versamento delle rate renda inefficace la definizione. In caso di omesso o tardivo pagamento, si applicano invece le sanzioni e gli interessi previsti per l’omissione contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa. Per il recupero delle somme non corrisposte, l’Istituto si avvale dell’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999. Per le somme già iscritte a ruolo, il mancato pagamento comporta la riscossione coattiva delle rate non versate.

Periodi di sospensione originari

La sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali era stata fissata come segue:

  • dal 26/09/1997 al 31/03/1998, inclusi i contributi di competenza di marzo 1998, per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni disastrati;
  • dal 26/09/1997 al 30/06/1999 per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni danneggiati con ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Soggetti che non aderiscono alla definizione agevolata

Chi non intende aderire alla definizione agevolata deve versare l’intero importo secondo le modalità ordinarie:

  • 56 rate mensili per i comuni disastrati;
  • 176 rate mensili per i comuni danneggiati con ordinanza sindacale di sgombero.

La circolare ricorda inoltre che i soggetti originariamente beneficiari della sospensione esclusi dal beneficio ai sensi della l. 290/2006 — ossia i lavoratori interessati alla sospensione della sola quota a proprio carico perché dipendenti del pubblico impiego o di datori di lavoro che non hanno fruito della sospensione, i lavoratori domestici e i prosecutori volontari — devono versare l’intero debito secondo le modalità già stabilite dalle circolari n. 65/2007 e n. 91/2008.

Controlli a cura delle Sedi

Le Sedi devono verificare:

  • la corretta compilazione delle istanze di definizione agevolata;
  • che l’importo dei contributi da versare sia pari al 40% del residuo credito oggetto di sospensione;
  • che la rata costante non sia inferiore a 50 euro mensili.

Modalità di versamento per i datori di lavoro

Per i datori di lavoro, la contribuzione sospesa riguarda anche la quota a carico dei lavoratori e si riferisce ai modelli DM10 dei periodi di sospensione previsti:

  • da settembre 1997 a marzo 1998 per i soggetti residenti nei comuni disastrati;
  • da settembre 1997 a maggio 1999 per i soggetti residenti nei comuni danneggiati interessati da ordinanza di sgombero.

Il versamento dei contributi previdenziali esposti nel modello DM10 deve avvenire tramite F24, utilizzando il codice contributo "DSOS", istituito con circolare n. 98 del 28 maggio 2002, ed esponendo la matricola aziendale seguita dal codice N929 utilizzato nel quadro D del DM10 per la rilevazione del credito.

Modalità di versamento per artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti, la circolare distingue i periodi sospesi in relazione ai comuni disastrati e ai comuni danneggiati con ordinanza di sgombero. In sintesi, risultano sospese le scadenze indicate per i contributi con termine al 20 ottobre 1997, 20 gennaio 1998, 30 novembre 1997, 20 aprile 1998, 16 agosto 1998, 16 novembre 1998, 16 febbraio 1999, 16 maggio 1999, oltre agli eventuali saldi e acconti con scadenze comprese nel periodo interessato.

Il versamento avviene con modello F24 e deve riportare, nella sezione INPS, i codici:

  • "AD" per la contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
  • "CD" per la contribuzione dovuta alla gestione commercianti.

La Sede fornisce la codeline da utilizzare. La circolare sottolinea che, per queste gestioni, i contributi sospesi non sono utilizzabili fino al completo pagamento, non operando il principio di automaticità delle prestazioni.

Modalità di versamento per la Gestione separata

Per la Gestione separata, la sospensione riguarda:

  • per i professionisti residenti nei comuni disastrati, l’acconto scadente il 30 novembre 1997;
  • per i professionisti residenti nei comuni danneggiati con ordinanza di sgombero, l’acconto del 30 novembre 1997, il versamento di maggio 1998, l’acconto di novembre 1998 e il versamento di maggio 1999;
  • per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nei comuni disastrati, i compensi corrisposti da settembre 1997 a marzo 1998;
  • per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nei comuni danneggiati, i compensi corrisposti da settembre 1997 a maggio 1999.

Chi effettua il pagamento in unica soluzione utilizza i modelli F24 con le causali correnti "C10" per i committenti e "P10" per i professionisti. Chi opta per il pagamento dilazionato deve usare i codici "COC" per i committenti e "POC" per i professionisti, istituiti con circolare n. 98/2002.

Sintesi finale operativa

La circolare fornisce quindi un quadro completo per la definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma Marche e Umbria 1997, precisando requisiti, importo dovuto, modalità di rateazione, termini per la domanda e conseguenze dell’omesso pagamento. Al tempo stesso, distingue le istruzioni operative per datori di lavoro, artigiani e commercianti e gestione separata, richiamando i codici di versamento e le specifiche regole applicabili alle diverse categorie di contribuenti.

Punti principali

Oggetto della definizione agevolata

La circolare riguarda i contribuenti colpiti dalla sospensione contributiva conseguente al sisma Marche e Umbria del 1997. La disciplina consente di definire in via agevolata la posizione debitoria relativa ai contributi sospesi, applicando il pagamento del 40% dell’ammontare residuo, dopo avere dedotto i versamenti già eseguiti.

Termini, rateazione e presentazione della domanda

Il debito definibile deve essere pagato in 120 rate mensili uguali e consecutive, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, a partire dal 16 gennaio 2009. La domanda di adesione va presentata alla Sede competente entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare e deve indicare il capitale da restituire calcolato al netto dei pagamenti effettuati fino al 10 aprile 2008.

Effetti del mancato pagamento delle rate

Il mancato o tardivo versamento delle rate non comporta l’inefficacia della definizione, ma determina l’applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per l’omissione contributiva, assistenziale e assicurativa. L’INPS procede al recupero delle somme non corrisposte mediante iscrizione a ruolo; per i carichi già iscritti a ruolo, la mancata corresponsione comporta riscossione coattiva delle rate non pagate.

Ambito temporale della sospensione

La sospensione originaria riguardava: dal 26/09/1997 al 31/03/1998 per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni disastrati; dal 26/09/1997 al 30/06/1999 per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni danneggiati con ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Soggetti che non aderiscono alla definizione agevolata

Chi non intende avvalersi della definizione agevolata deve versare l’intero importo secondo le modalità ordinarie: 56 rate mensili per i comuni disastrati e 176 rate mensili per i comuni danneggiati con ordinanza di sgombero. Restano inoltre esclusi dal beneficio, in base alla l. 290/2006, i lavoratori interessati dalla sola quota a proprio carico perché dipendenti del pubblico impiego o di datori di lavoro che non hanno fruito della sospensione, nonché i lavoratori domestici e i prosecutori volontari.

Controlli delle Sedi

Le Sedi devono verificare la corretta compilazione delle istanze, la corrispondenza dell’importo dovuto al 40% del credito residuo sospeso e il rispetto del limite minimo della rata costante, che non può essere inferiore a 50 euro mensili.

Modalità di versamento per i datori di lavoro

Per i datori di lavoro la contribuzione sospesa, compresa la quota a carico dei lavoratori, riguarda i modelli DM10 dei periodi indicati per comuni disastrati e danneggiati. Il pagamento dei contributi previdenziali esposti nel DM10 avviene con modello F24, utilizzando il codice contributo "DSOS" e la matricola aziendale seguita dal codice N929 per la rilevazione del credito.

Modalità di versamento per artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti la sospensione riguarda specifiche rate e scadenze, distinte tra comuni disastrati e comuni danneggiati con ordinanza di sgombero. Il versamento con F24 utilizza i codici "AD" per gli artigiani e "CD" per i commercianti; la Sede fornisce la codeline da utilizzare. La circolare precisa inoltre che, per tali gestioni, i contributi sospesi non sono utilizzabili fino al completo versamento, in quanto non opera il principio di automaticità delle prestazioni.

Gestione separata

Per la gestione separata, la sospensione riguarda i professionisti e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa secondo periodi differenziati in base alla localizzazione nei comuni disastrati o danneggiati. Il pagamento in unica soluzione avviene con i codici correnti "C10" per i committenti e "P10" per i professionisti; chi sceglie il pagamento dilazionato utilizza i codici "COC" e "POC", istituiti con la circolare n. 98/2002.

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