Circolare numero 105 del 2-12-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’effetto dell’art. 20, comma 10, della legge n. 133/2008 sull’assegno sociale, introducendo dal 1° gennaio 2009 il requisito aggiuntivo del soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni. Vengono chiariti i soggetti interessati, le modalità di prova del requisito, la documentazione richiesta per italiani, rifugiati, apolidi, cittadini extracomunitari e comunitari, nonché le verifiche affidate alle sedi INPS. La circolare ribadisce inoltre che la residenza effettiva, stabile e continuativa resta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione e del suo mantenimento.
Assegno sociale: nuovi requisiti di soggiorno legale continuativo di almeno 10 anni introdotti dalla legge n. 133/2008
Assegno sociale: nuovi requisiti di soggiorno legale continuativo
La circolare n. 105 del 2 dicembre 2008 illustra l’applicazione dell’art. 20, comma 10, del DL n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che per l’accesso all’assegno sociale introduce, dal 1° gennaio 2009, un ulteriore requisito: il soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno 10 anni. L’intervento incide sulle prestazioni assistenziali già disciplinate dall’art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 e richiede alle sedi una verifica più rigorosa della documentazione e della continuità del soggiorno.
Quadro normativo di riferimento
L’assegno sociale spetta ai cittadini italiani che abbiano compiuto 65 anni, risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi inferiori ai limiti di legge. La circolare richiama inoltre le categorie equiparate ai cittadini italiani ai fini della prestazione, ossia:
- stranieri o apolidi riconosciuti rifugiati politici o titolari di protezione sussidiaria, con i rispettivi coniugi ricongiunti;
- stranieri extracomunitari o apolidi titolari di carta di soggiorno, oggi sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadini comunitari e familiari a carico soggiornanti in Italia oltre tre mesi e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
- cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia.
Ambito di applicazione del nuovo requisito
La nuova previsione si applica alle prestazioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 2009. Il possesso dei 10 anni di soggiorno legale e continuativo deve essere accertato indipendentemente dal periodo dell’arco vitale in cui la permanenza si è verificata. La verifica riguarda i soggetti che, rientrando nelle categorie sopra indicate, presentano domanda dall’1 dicembre 2008 per ottenere la prestazione con decorrenza dal 1° gennaio 2009.
Soggetti interessati
In particolare, la circolare individua come destinatari della nuova disciplina:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri rifugiati politici o titolari di protezione sussidiaria e i loro coniugi ricongiunti;
- gli apolidi o gli stranieri extracomunitari, lavoratori e non lavoratori, compresi i familiari ricongiunti, in possesso della carta di soggiorno ormai sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i cittadini comunitari, lavoratori e non lavoratori, compresi i familiari ricongiunti, iscritti all’anagrafe del comune di residenza ai sensi del d.lgs. n. 30/2007.
Prova del soggiorno legale continuativo
Il requisito dei 10 anni deve risultare dal titolo rilasciato dalla competente Autorità italiana, che il richiedente ha l’obbligo di presentare con la domanda. Per i cittadini italiani, il requisito può essere desunto dal certificato di residenza o, per periodi remoti, dal certificato storico di residenza; è inoltre ammessa la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.
Per i soggetti stranieri, al momento della domanda devono risultare:
- rifugiati politici o titolari di protezione sussidiaria con la relativa documentazione attestante tale status;
- apolidi o stranieri extracomunitari titolari di carta di soggiorno rilasciata prima del d.lgs. n. 3/2007 e valida fino alla scadenza, oppure del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadini comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza oppure titolari di carta di soggiorno CE non ancora scaduta rilasciata sulla base della normativa precedente.
Per dimostrare la continuità del soggiorno legale in periodi pregressi, gli interessati devono produrre ogni ulteriore documentazione utile, come copie di precedenti permessi o titoli di soggiorno; per i cittadini italiani, il certificato storico di residenza.
Criteri di calcolo dei 10 anni e decorrenza del beneficio
Nel computo dei 10 anni occorre considerare la continuità delle date di rilascio dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale, con riferimento a qualunque periodo trascorso continuativamente e legalmente in Italia. Le date di rilascio dei documenti fanno fede, salvo diversa attestazione dell’Autorità competente.
Per gli stranieri rifugiati politici o titolari di protezione sussidiaria, la decorrenza del beneficio deve essere valutata, salvo diversa attestazione dell’Autorità competente, sulla base della data di rilascio della documentazione relativa allo status riconosciuto.
Verifiche delle sedi INPS e controlli
La circolare demanda alle sedi INPS la valutazione dell’opportunità di inoltrare richieste di accertamento o verifica alle autorità competenti sulla documentazione prodotta. Le sedi devono comunque prestare la massima attenzione nell’applicazione della nuova disciplina e nella verifica di tutti gli altri requisiti previsti per il riconoscimento dell’assegno sociale.
Residenza stabile e continuativa come requisito essenziale
Viene ribadito che, per tutti i richiedenti e titolari dell’assegno sociale, la residenza effettiva, stabile e continuativa costituisce, al pari del requisito economico, della cittadinanza o del titolo di soggiorno e, per i soggetti interessati, del nuovo requisito dei 10 anni, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione e del suo mantenimento. Restano pertanto confermate le istruzioni già impartite con il messaggio n. 12886 del 4 giugno 2008 sugli accertamenti da effettuare a cura delle sedi.
Punti principali
Introduzione del nuovo requisito dei 10 anni
Dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all’assegno sociale, è necessario anche il soggiorno legale, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale, oltre agli altri requisiti già previsti dall’art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995.
Soggetti interessati
La nuova disciplina si applica alle nuove prestazioni con decorrenza dal 1° gennaio 2009 e riguarda cittadini italiani, rifugiati politici o titolari di protezione sussidiaria e relativi coniugi ricongiunti, apolidi e stranieri extracomunitari con carta di soggiorno o permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché cittadini comunitari e familiari a carico iscritti all’anagrafe del comune di residenza.
Documentazione e prova del requisito
Il requisito del soggiorno legale e continuativo va dimostrato tramite il titolo rilasciato dall’Autorità competente da allegare alla domanda. Per i cittadini italiani può essere utilizzato il certificato di residenza o quello storico di residenza; resta possibile la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.
Modalità di verifica della continuità
Ai fini del calcolo dei 10 anni si devono considerare le date di rilascio dei diversi documenti di soggiorno, verificando la continuità rispetto alla scadenza dei titoli precedenti. Per dimostrare periodi pregressi possono essere richiesti ulteriori documenti, come copie di precedenti permessi o titoli di soggiorno; per gli italiani, il certificato storico di residenza.
Decorrenza e data di riferimento della domanda
La verifica del nuovo requisito riguarda i soggetti che presentano domanda dall’1 dicembre 2008 per ottenere la prestazione con decorrenza dall’1 gennaio 2009. Le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell’Autorità competente.
Ruolo delle sedi INPS e residenza stabile
Le sedi INPS possono richiedere accertamenti e verifiche alle autorità competenti sulla documentazione prodotta e devono prestare massima attenzione nell’applicazione della normativa. Viene inoltre ribadito che la residenza effettiva, stabile e continuativa è requisito costitutivo del diritto e del suo mantenimento, insieme a cittadinanza, requisito economico, titolo di soggiorno e, per i casi previsti, al nuovo requisito dei 10 anni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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