Sentenza del 19/01/2016 n. 864 - Corte di Cassazione
Prima casa-Agevolazioni ed esenzioni- Mancato trasferimento residenza nel termine-Causa di forza maggiore-Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria che aveva annullato la revoca delle agevolazioni "prima casa". Il contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel Comune in cui si trovava l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto, sostenendo che l'immobile fosse inutilizzabile a causa di importanti lavori di ristrutturazione conseguenti al sisma del 1997 e della necessità di spostare un palo della luce pericoloso. L'Agenzia sosteneva che l'obbligo riguardasse il trasferimento nel Comune, non necessariamente nell'immobile acquistato, e che i lavori non fossero sufficienti a integrare la forza maggiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria. La Cassazione ha stabilito che l'inutilizzabilità dell'immobile può, in astratto, costituire causa di forza maggiore, senza che il contribuente sia obbligato a reperire un'altra abitazione nello stesso Comune. Tuttavia, non bastano generici impedimenti, lavori non ultimati o ritardi nelle autorizzazioni: occorre provare che l'evento sia non imputabile al contribuente, inevitabile o necessario e imprevedibile. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare concretamente tali requisiti e rideterminare anche le conseguenze fiscali e le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte I, Nota II-bis
Obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" entro 18 mesi dall'acquisto.
L'obbligo di trasferimento della residenza è una condizione per conservare l'agevolazione. La sua violazione comporta la decadenza, salvo che il mancato adempimento sia giustificato da una vera causa di forza maggiore.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
L'Agenzia ha denunciato l'erronea interpretazione della disciplina dell'agevolazione da parte del giudice tributario regionale.
D.Lgs. n. 347 del 1990
Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali, anch'esse coinvolte nella riliquidazione conseguente alla decadenza dall'agevolazione.
D.P.R. n. 601 del 1973
Disciplina dell'imposta sostitutiva applicabile al contratto di mutuo, la cui sorte è stata ritenuta collegata alla medesima ratio della controversia.
Massime di principio
- L'impossibilità di utilizzare l'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa può integrare, in astratto, una causa di forza maggiore e non è necessariamente richiesto trasferirsi temporaneamente in un'altra abitazione dello stesso Comune.
- La forza maggiore deve essere dimostrata con elementi concreti e deve dipendere da un evento non imputabile al contribuente, inevitabile o necessario e imprevedibile.
- La semplice presenza di lavori di ristrutturazione, la loro durata, difficoltà tecniche o ritardi amministrativi non sono sufficienti, se non viene provato che siano derivati da circostanze eccezionali, imprevedibili e non superabili con la normale diligenza.
- L'onere della prova grava sul contribuente, che deve documentare sia l'impedimento sia il nesso causale tra tale impedimento e il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi.
- In caso di contestazione, il giudice deve valutare individualmente la natura, la data di insorgenza, la prevedibilità e l'inevitabilità dell'impedimento, senza limitarsi ad accertare genericamente che i lavori non fossero terminati.
- Se la causa di forza maggiore non viene provata, l'Amministrazione può revocare le agevolazioni e recuperare le imposte ordinarie, oltre agli eventuali interessi e sanzioni secondo la disciplina applicabile.
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