Risoluzione n. 106 del 9/11/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il corrispettivo C-mor, addebitato al cliente moroso nel sistema indennitario dell’energia elettrica, non costituisce un corrispettivo imponibile IVA ma una movimentazione finanziaria esclusa dalla base imponibile. La misura serve a consentire al venditore uscente il recupero del credito già fatturato e non incide due volte sull’imposta.
Trattamento IVA del C-mor nel sistema indennitario per l’energia elettrica
Trattamento IVA del costo aggiuntivo C-mor nel sistema indennitario dell’energia elettrica
La risoluzione esamina il regime IVA del cosiddetto C-mor, componente aggiuntiva della tariffa di trasporto dell’energia elettrica prevista dal sistema indennitario dell’AEEG per tutelare i venditori nei confronti dei clienti morosi. L’Agenzia delle Entrate conclude che l’importo non va assoggettato a IVA, poiché rappresenta una modalità di recupero del credito e non un corrispettivo per una prestazione autonoma.
Quesito e contesto fattuale
La società istante, operante come venditore di energia elettrica nel mercato libero, chiede di conoscere il trattamento IVA del C-mor che essa, in qualità di venditore entrante, deve addebitare al cliente moroso. Il chiarimento si inserisce nel sistema introdotto con deliberazione AEEG 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09, finalizzato a contenere il rischio creditizio nel mercato retail dell’energia elettrica.
Funzionamento del sistema indennitario
Il documento descrive il meccanismo predisposto dall’AEEG per tutelare il venditore uscente, esposto al rischio di mancato incasso per effetto dello switching del cliente moroso. Il credito tutelabile è determinato come il minore tra:
- l’ammontare delle fatture non pagate relative agli ultimi tre mesi di fornitura prima della data di efficacia dello switching;
- il valore medio degli importi fatturati con riferimento a due mesi di erogazione della fornitura.
Il sistema è gestito, sul piano organizzativo, dal Gestore e, sul piano finanziario, dalla Cassa di conguaglio. Il venditore uscente presenta richiesta di indennizzo con gli elementi identificativi del credito, dell’importo richiesto e del cliente moroso; il Gestore verifica l’ammissibilità e comunica l’importo del credito tutelabile al venditore uscente, al distributore, al venditore entrante e alla Cassa di conguaglio.
Meccanismo di addebito e riversamento del C-mor
Il recupero dell’indennizzo avviene attraverso una catena di addebiti e trasferimenti:
- il distributore addebita al venditore entrante il C-mor, qualificandolo come componente aggiuntiva della tariffa di trasporto;
- il venditore entrante addebita il C-mor al cliente moroso;
- il distributore versa alla Cassa di conguaglio l’intero importo incassato;
- la Cassa di conguaglio eroga poi l’indennizzo al venditore uscente.
Se il cliente moroso paga il debito pregresso verso il venditore uscente, la richiesta di indennizzo viene annullata e il C-mor è restituito al cliente, in base alla deliberazione ARG/elt 219/10, allegato 1, articolo 6.
Tesi del contribuente
La società istante sostiene che l’addebito del C-mor, sia nei rapporti tra distributore e venditore entrante sia nei rapporti tra venditore entrante e cliente moroso, non dovrebbe essere soggetto a IVA, poiché deriva da un rapporto di fornitura già assoggettato a imposta presso il venditore uscente. Evidenzia inoltre che il C-mor, pur inserito in un sistema definito indennitario, non avrebbe natura di vera indennità, dato che può essere restituito se il cliente paga il dovuto.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che il C-mor, pur essendo indicato come costo aggiuntivo per il trasporto dell’energia, deve essere valutato nella sua natura sostanziale e non solo secondo il nomen iuris. Dal contenuto della disciplina emerge che:
- il C-mor non corrisponde a un effettivo incremento del costo di trasporto dell’energia elettrica;
- la sua qualificazione come costo aggiuntivo costituisce una fictio iuris, funzionale a consentire l’addebito al venditore entrante e il successivo recupero presso il cliente moroso;
- il meccanismo serve a far recuperare al venditore uscente il credito vantato verso il cliente inadempiente, sfruttando i rapporti giuridici della fornitura successiva.
La componente economica del C-mor origina dalla morosità del cliente nei confronti del venditore uscente e non da un autonomo rapporto sinallagmatico con la fornitura effettuata dal venditore entrante. L’indennizzo e, quindi, il C-mor, sono determinati sulla base di importi già fatturati dal venditore uscente e già assoggettati a IVA.
Natura fiscale del C-mor
Secondo l’Agenzia, l’addebito del C-mor nelle varie fasi del sistema indennitario non può essere qualificato come corrispettivo ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972. Si tratta, invece, di una modalità di recupero del credito del venditore uscente e, pertanto, di una movimentazione di carattere finanziario ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.
La soluzione evita una duplicazione dell’imposta: se il C-mor fosse compreso nella base imponibile della fornitura successiva, verrebbe assoggettato a IVA due volte, una prima volta nella fatturazione del venditore uscente per i consumi antecedenti allo switching e una seconda volta nella fatturazione del venditore entrante dopo lo switching. Tale esito sarebbe contrario al principio di neutralità dell’IVA.
Conclusione operativa
L’importo del C-mor, calcolato secondo la disciplina del sistema indennitario, non deve essere assoggettato a IVA. La risoluzione precisa che le strutture regionali e provinciali dell’Agenzia dovranno attenersi ai principi espressi nel documento.
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