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Risoluzione

Risoluzione n. 107 del 23/11/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione fornisce risposte a quesiti sulla definizione agevolata delle liti fiscali minori ex art. 39, comma 12, D.L. 98/2011, chiarendo quando la lite è definibile, chi può aderire nei casi di consolidato, dichiarazione congiunta e società di persone, e come trattare i pagamenti effettuati tramite compensazione.

Chiusura delle liti fiscali minori e chiarimenti applicativi

Chiusura delle liti fiscali minori: chiarimenti applicativi

La risoluzione n. 107/E del 23 novembre 2011 integra i chiarimenti già forniti con la circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011 sulla definizione delle liti fiscali minori prevista dall’articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111/2011. Il documento risponde a specifici quesiti operativi su ambito di definibilità, soggetti legittimati e modalità di pagamento.

Lite autonoma e valore della lite nel consolidato

In materia di fiscal unit, viene chiarito che, in presenza di un accertamento di primo livello emesso nei confronti della società consolidata per la maggiore IRES teorica e di un accertamento di secondo livello emesso nei confronti della consolidante per l’IRES effettiva, solo la società controllante può definire la lite. La controversia instaurata dalla controllata sull’avviso relativo alla maggiore IRES teorica ha valore pari a zero, poiché non è quantificabile un’imposta effettivamente dovuta su cui calcolare le somme di definizione.

La definizione da parte della controllante determina inoltre la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio instaurato dalla controllata sull’atto notificato a quest’ultima.

Ambito di definibilità delle liti

La risoluzione ribadisce che sono definibili le liti che abbiano un valore determinato o determinabile e che riguardino atti nei quali sia indicata l’imposta o la sanzione. Sono invece escluse le controversie con valore indeterminato o indeterminabile, o quelle che non recano l’indicazione dell’imposta né delle sanzioni.

Dichiarazione congiunta

Nel caso di dichiarazione congiunta dei coniugi non separati, viene affermato che è definibile la lite relativa a una cartella di pagamento notificata al secondo dichiarante per responsabilità solidale ex articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, anche quando la cartella non sia stata preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento.

La risoluzione richiama il principio secondo cui la moglie può tutelare pienamente i propri diritti dal primo atto con cui viene a conoscenza della pretesa fiscale. Di conseguenza, se ricorrono gli altri requisiti previsti dalla normativa, la moglie può definire la lite sia quando ha impugnato la sola cartella sostenendo di non aver ricevuto l’avviso di accertamento, sia quando ha impugnato congiuntamente avviso e cartella, nei limiti consentiti dall’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.

Iscrizione ipotecaria

Viene esteso agli atti elencati dall’articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992 il principio già espresso per i ruoli non preceduti da atti impositivi presupposti. È quindi definibile anche la controversia avente a oggetto l’iscrizione ipotecaria, quando il contribuente contesti che non sia stata preceduta da un atto impositivo definibile.

La definizione è però subordinata alla sussistenza di tutti gli altri requisiti di legge, in particolare alla circostanza che l’Agenzia delle entrate sia parte del giudizio sin dall’origine oppure sia stata chiamata in causa o sia intervenuta entro il 1° maggio 2011.

Decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina

La lite è ritenuta definibile quando l’avviso di liquidazione non si limiti a negare o revocare l’agevolazione, ma contesti contestualmente la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e richieda il pagamento della maggiore imposta dovuta.

Nel caso esaminato, l’avviso di liquidazione comporta sia il venir meno del regime agevolato, sia la richiesta delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria rispetto a quelle già versate in misura ridotta. Per tale ragione, e sempre che ricorrano gli altri presupposti dell’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, la lite è definibile.

Società di persone

La risoluzione affronta il caso di una società in accomandita semplice e dei relativi soci, destinatari di avvisi di accertamento per maggior reddito d’impresa e maggiori redditi di partecipazione. Viene ribadito che, ai fini della definizione agevolata, le controversie dei soci in materia di redditi di partecipazione sono liti autonome rispetto a quella della società, anche se derivano da un accertamento unitario.

Ne consegue che la definizione delle liti instaurate dalla società e da alcuni soci prima del 1° maggio 2011 non consente di ammettere alla definizione le controversie promosse successivamente da altri soci. Nel caso esaminato, le liti dei soci C e D, instaurate dopo il 1° maggio 2011, non sono definibili per difetto del requisito della pendenza alla data richiesta dalla norma.

Modalità di pagamento e compensazione

In tema di pagamento delle somme dovute per la chiusura della lite, viene chiarito che la cartella di pagamento già estinta mediante compensazione può essere scomputata dall’importo dovuto per la definizione della lite, se la compensazione è stata correttamente effettuata su una cartella relativa a un atto impositivo definibile.

La risoluzione richiama però il divieto espresso dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 13 settembre 2011, punto 5.2, che esclude in ogni caso la compensazione di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 per il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione delle liti minori. Inoltre, le somme residue devono essere versate mediante modello F24 Versamenti con elementi identificativi, che non prevede compensazione.

Il principio finale è quindi che la definizione è validamente effettuabile scomputando gli importi già versati tramite una compensazione legittimamente eseguita su una cartella di pagamento, ma senza utilizzare ulteriori compensazioni per le somme ancora dovute per la definizione agevolata.

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