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Risoluzione

Risoluzione n. 107 del 21/05/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, nei casi di ordinanza di riparazione per ingiusta detenzione con spese compensate, l’imposta di registro va ripartita tra le parti secondo le regole sulle spese prenotate a debito. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze può recuperare dalla controparte la quota di spese a carico del ricorrente, ma la compensazione con il credito da riparazione pecuniaria resta fuori dalla competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Prenotazione a debito dell’imposta di registro per ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione

Prenotazione a debito dell’imposta di registro nelle ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione

La risoluzione affronta il trattamento dell’imposta di registro dovuta per le ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione ex articolo 314 c.p.p., con particolare riferimento al caso in cui il giudice disponga la compensazione delle spese processuali. Il documento chiarisce sia il regime fiscale della registrazione sia le modalità di recupero della quota di spese prenotate a debito.

Quesito posto dal Ministero

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiede se, nel caso di compensazione delle spese giudiziarie, sia possibile recuperare direttamente le spese a carico del ricorrente mediante riduzione dell’importo dovuto a titolo di riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione. In sostanza, viene domandato se la prenotazione a debito degli oneri di registrazione debba gravare sull’Amministrazione parte in causa, con conseguente possibilità di imputazione e recupero della relativa quota.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo l’istante, l’ufficio avrebbe la possibilità di procedere autonomamente al recupero della quota di spese sostanzialmente a carico del ricorrente, operando una compensazione con il debito rappresentato dalla riparazione pecuniaria riconosciuta per l’ingiusta detenzione.

Inquadramento giuridico della riparazione per ingiusta detenzione

L’Agenzia richiama l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, disciplinato dall’articolo 314 c.p.p., evidenziando che esso riconosce a chi ha subito una detenzione ingiusta un vero e proprio diritto alla riparazione del danno, sia pure in forma equitativa. Le relative ordinanze sono adottate in procedimenti contenziosi nei quali è coinvolta l’Amministrazione dello Stato, poiché la domanda va proposta nei confronti dello Stato e notificata al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Regime di registrazione a debito

Le ordinanze in questione sono soggette a registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell’imposta. La risoluzione richiama:

  • l’articolo 59, comma 1, lettera a), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevede la registrazione a debito per sentenze, provvedimenti e atti relativi a procedimenti contenziosi in cui sono interessate le amministrazioni dello Stato;
  • l’articolo 10, lettera c), del T.U.R., che pone in capo al cancelliere la richiesta di registrazione a debito;
  • l’articolo 73 del Testo Unico sulle spese di giustizia, secondo cui l’ufficio finanziario deve comunicare entro dieci giorni gli estremi di protocollo e di registrazione.

Recupero delle spese prenotate a debito

La risoluzione richiama la circolare del Consiglio di Stato 2 agosto 2002, n. 564, secondo cui le spese prenotate a debito sono recuperate dall’Amministrazione insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore. È inoltre richiamata la definizione di “amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito” contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera q), del Testo Unico in materia di spese di giustizia.

Nel caso esaminato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale parte in causa ammessa alla prenotazione a debito, deve recuperare nei confronti della controparte soccombente le spese prenotate a debito e anticipate dall’erario, limitatamente alle spese poste a carico del ricorrente, cioè alla quota compensata.

Effetti della compensazione delle spese

La risoluzione osserva che, quando il giudice non condanna la parte soccombente al rimborso delle spese e dispone la compensazione ai sensi dell’articolo 92, comma 2, c.p.c., le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. In materia tributaria, l’articolo 159 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 disciplina la registrazione a debito in caso di compensazione delle spese nei processi in cui è parte l’Amministrazione pubblica.

La norma prevede che:

  • se la registrazione è chiesta dall’Amministrazione, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà, o per la quota di compensazione, e per il residuo è pagata dall’altra parte;
  • se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall’Amministrazione, l’imposta è pagata per intero da quest’ultima.

Ne deriva che, in caso di compensazione, l’imposta di registro va ripartita tra le parti e la prenotazione a debito opera soltanto per la metà o per la quota compensata. L’Amministrazione è quindi legittimata a recuperare nei confronti della controparte la metà della somma dovuta a titolo di registrazione.

Orientamento giurisprudenziale richiamato

La risoluzione richiama la sentenza della Corte di Cassazione 21 maggio 1991, n. 5707, secondo cui le spese di registrazione della sentenza che dispone la compensazione delle spese giudiziali vanno accreditate all’erogante in ragione della metà, in applicazione della normativa tributaria e del principio dell’obbligo solidale del pagamento con diritto di regresso nei rapporti interni, in coerenza con l’articolo 1298, ultimo comma, c.c.

Compensazione con il credito da riparazione pecuniaria

L’Agenzia delle Entrate non formula rilievi sulla possibilità, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di recuperare le somme a carico del ricorrente mediante compensazione con il debito derivante dalla riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione, liquidata nella specie in Euro 1.200,00. Tuttavia precisa che la propria competenza è limitata alla compensazione dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili elencati nell’articolo 17 del d.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Conclusione

La risoluzione conferma che, nei casi di ordinanza di riparazione per ingiusta detenzione con spese compensate, l’imposta di registro segue il regime della prenotazione a debito limitatamente alla quota di competenza dell’Amministrazione e che il Ministero può recuperare la parte posta a carico del ricorrente. Resta però estranea alla competenza dell’Agenzia la compensazione con il credito da riparazione pecuniaria, pur non essendo esclusa in linea generale la facoltà dell’Amministrazione di procedere in tal senso.

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