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Risoluzione

Risoluzione n. 111 del 22/05/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la ruralità dei fabbricati deriva automaticamente dalla legge quando ricorrono tutte le condizioni del DPR 139/1998 e che non è necessario alcun certificato dell’Ufficio. Spetta al contribuente verificare i requisiti per l’accatastamento o la variazione catastale e applicare il relativo regime fiscale.

Riconoscimento della ruralità delle costruzioni

Riconoscimento della ruralità delle costruzioni

La risoluzione affronta il trattamento delle richieste di certificazione presentate da contribuenti per ottenere il riconoscimento della ruralità di alcuni fabbricati. L’Agenzia delle Entrate chiarisce se esista o meno un obbligo degli Uffici di rilasciare un provvedimento certificatorio attestante la ruralità.

Quadro normativo di riferimento

Viene richiamato l’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che impone l’iscrizione di tutti i fabbricati nell’archivio catastale ai fini dell’inventario del patrimonio edilizio. Tale iscrizione, però, non comporta automaticamente la perdita della ruralità. La norma prevede infatti il passaggio dal catasto edilizio urbano al catasto fabbricati e il mantenimento della qualificazione di ruralità per i fabbricati rurali iscritti in tale archivio.

Inoltre, il DPR 23 marzo 1998, n. 139 ha definito i nuovi criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.

Tipologie di fabbricati rurali

Sulla base del DPR n. 139/1998, i fabbricati rurali vengono distinti in due categorie:

  • fabbricati o porzioni di essi destinati ad edilizia abitativa;
  • costruzioni strumentali all’attività agricola.

La risoluzione si sofferma in particolare sulla prima categoria, relativa ai fabbricati abitativi.

Condizioni per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati abitativi

Perché un fabbricato possa essere riconosciuto come rurale, devono sussistere congiuntamente tutte le seguenti condizioni:

  • il fabbricato deve essere posseduto dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno agricolo, oppure detenuto dall’affittuario o dal conduttore del terreno stesso, oppure da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta autonomamente in agricoltura;
  • l’immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per usi agricoli, dai soggetti indicati al punto precedente, sulla base di un titolo idoneo, oppure da dipendenti di attività agricole assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo non inferiore a cento giornate; per l’attività di alpeggio in zone di montagna il requisito vale senza limiti di tempo;
  • il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di specifico reddito agrario; la soglia è ridotta a 3.000 mq se il terreno è utilizzato per coltivazioni intensive o culture specializzate in serra o per la funghicoltura;
  • il volume d’affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del reddito complessivo, con esclusione dei trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in agricoltura; per i terreni montani il limite si riduce da metà a un quarto; per chi non presenta la dichiarazione IVA, il volume d’affari va assunto pari al limite massimo previsto per l’esonero dalla dichiarazione ai sensi dell’art. 34 del DPR n. 633 del 1972;
  • il fabbricato non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1 o A/8, cioè non deve essere considerato abitazione di lusso ai sensi del DM 2 agosto 1969.

Effetti del riconoscimento e competenza degli Uffici

L’Agenzia osserva che, data la spiccata autonomia tra disciplina catastale e disciplina fiscale, il riconoscimento della ruralità previsto dall’art. 2 del DPR n. 139/1998 discende automaticamente dalla norma quando risultano soddisfatte tutte le condizioni previste.

Di conseguenza, non è necessario alcun specifico provvedimento certificatorio da parte dell’amministrazione finanziaria che attesti la ruralità del fabbricato. Tale adempimento non è previsto da alcuna disposizione di legge o di prassi amministrativa.

Chiarimento sulla circolare n. 96 del 9 aprile 1998

La risoluzione esclude che dalla circolare n. 96 del 9 aprile 1998 del Dipartimento del Territorio possa ricavarsi un obbligo di certificazione. La frase secondo cui la valutazione delle condizioni per il riconoscimento fiscale della ruralità è compito degli uffici preposti all’accertamento delle imposte sugli immobili viene interpretata come riferimento alle ordinarie attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate sui redditi imputabili ai fabbricati, e non come obbligo di rilascio di attestazioni formali.

Conclusione operativa

In conclusione, non sussiste alcun obbligo per gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di rilasciare certificazioni attestanti la ruralità di un fabbricato. Sarà il soggetto che richiede l’accatastamento o la variazione di accatastamento a dover verificare la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla norma e, in caso positivo, applicare il relativo regime fiscale.

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