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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02917/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato in gran parte la confisca disposta in primo grado: il ricorrente ha dedotto tre motivi principali: 1) vizio nella metodologia di determinazione della sperequazione e carenza di motivazione in relazione alla mancata prova della lecita provenienza di una provvista antecedente al periodo di pericolosità (art. 24, art. 23 e art. 7 d.lgs. 159/2011; art. 111 Cost.); 2) violazione delle norme sui termini di efficacia del sequestro/confisca (art. 27 comma 6 e art. 24 comma 2 d.lgs. 159/2011), con la tesi che la confisca di primo grado aveva ormai perso efficacia per decorso del termine; 3) violazione dell'art. 29 d.lgs. 159/2011 e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (richiamo all'art. 6 par. 2 CEDU), per mancanza di provvedimenti penali definitivi che avessero accertato la sua pericolosità o organicità a sodalizi criminali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul piano sostanziale ha ritenuto che i giudici di merito avevano fornito una motivazione articolata e congrua: hanno rilevato elementi indiziari e dichiarazioni di collaboratori di giustizia che connotano legami economici tra Ruggirello e il boss Vincenzo Virga; hanno spiegato tecnicamente perché le somme ante 1990 non giustificano automaticamente la provvista iniziale (distinguendo ricavi da vendite e costi di costruzione, rilevando duplicazioni nelle tabelle prospettate dalla difesa e l'assenza di poste attive quantificate); hanno quindi ritenuto corretta la determinazione della sperequazione. Quanto al termine di efficacia della confisca, la Corte ha applicato la disciplina previgente alla riforma del 2017 (per effetto delle norme transitorie), che prevedeva la sospensione del termine per tutto il tempo necessario per l'espletamento degli accertamenti peritali, e ha quindi respinto la censura di decadenza della confisca. Infine la Corte ha confermato che le misure di prevenzione patrimoniali possono fondarsi su accertamenti effettuati anche in procedimenti penali non definitivi, purché la valutazione sia rigorosa e adeguatamente motivata; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 24

    Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine puo' essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non piu' di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti ... il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni ...

    Nel procedimento in esame, per effetto delle norme transitorie, si applicava la formulazione previgente alla riforma del 2017, che consente la sospensione del termine per tutta la durata necessaria agli accertamenti peritali; pertanto la Corte territoriale ha correttamente computato la sospensione per l'intero periodo delle operazioni peritali.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 27 comma 6

    In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.

    La perdita di efficacia della confisca in caso di appello va valutata congiuntamente alla disciplina temporale e alle sospensioni previste dall'art. 24; nel caso concreto la sospensione per accertamenti peritali, nella formulazione applicabile al procedimento, ha impedito la maturazione dell'inefficacia.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 29

    Stabilisce i presupposti di pericolosita' e misure; la Corte ha ricordato che la pericolosita' puo' essere valutata anche in assenza di condanne penali definitive, purché l'accertamento sia motivato con rigore.

  • legge n. 161/2017 (modifiche al d.lgs. 159/2011), art. 5 comma 8 e art. 36 comma 3

    Le modifiche introdotte non si applicavano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore, fosse gia' stata formulata proposta di misura di prevenzione; percio' il regime previgente dei termini e delle sospensioni si applicava al caso di specie.

  • Costituzione italiana, art. 111 comma 6

    Richiamato dalla difesa in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dai giudici di merito fosse adeguata, logica e specifica e dunque non violasse il principio costituzionale.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6 par. 2

    Il principio del giusto processo e della presunzione di innocenza e' stato valutato; la Corte ha confermato che l'adozione di misure di prevenzione basate su elementi emersi in procedimenti non definitivi e' compatibile con la Convenzione se l'accertamento e la motivazione sono particolarmente rigorosi.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione patrimoniali il giudice puo' fondare la confisca anche su un quadro indiziario e su presunzioni purché la motivazione sia ampia, logica e riferita a dati oggettivi e verificabili.
  • La semplice assenza di documentazione bancaria d'epoca non determina automaticamente la liceita' della provvista: la difesa deve quantificare e documentare l'entita' della provvista iniziale se intende sottrarre somme al calcolo della sperequazione.
  • Nella determinazione della sperequazione e nella valutazione dei flussi finanziari i tribunali devono considerare duplicazioni, costi deducibili (es. costi di costruzione) e la concreta disponibilita' bancaria emergente dagli estratti conti prodotti.
  • Ai fini del computo dei termini di efficacia del sequestro/confisca e delle sospensioni, occorre valutare quale versione normativa era applicabile al procedimento (norme transitorie possono escludere l'applicazione di riforme successive).
  • Il vizio di motivazione sussiste solo se la decisione e' priva di un percorso logico e argomentativo sostanziale; contestazioni meramente alternative o valutazioni tecniche contrapposte ai periti dei giudici di merito non sono sempre idonee ad affermare tale vizio.
  • Le misure di prevenzione possono essere adottate anche sulla base di fatti emersi in procedimenti penali non definitivi, ma in tali casi l'accertamento deve essere svolto con maggior rigore e non deve essere smentito da esiti assolutori, salvo che dovuti a cause estintive.

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